In sintesi
- Ai pareri obbligatori delle amministrazioni statali, regionali ed enti sottoposti a tutela si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 241/1990.
- I pareri riguardano programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o altre attività degli enti locali.
- Le regole valgono salvo specifiche disposizioni di legge.
- Norma di coordinamento con la disciplina generale del procedimento amministrativo.
- Termini, silenzio e effetti sono regolati dall'articolo 16 L. 241/1990.
Testo dell'articoloVigente
Art. 139 TUEL — Articolo 139
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. Ai pareri obbligatori delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni e di ogni altro ente sottoposto a tutela statale, regionale e subregionale, prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o di altre attività degli enti locali, si applicano le disposizioni dell’ articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modifiche ed integrazioni, salvo specifiche disposizioni di legge.
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Commento
L'articolo 139 è una norma di coordinamento sintetica ma di grande importanza pratica: stabilisce che ai pareri obbligatori richiesti agli enti locali nell'ambito di procedimenti relativi a opere pubbliche e altre attività si applichino le disposizioni dell'articolo 16 della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo. È quindi una norma di rinvio che ancora la materia alla disciplina generale.
L'oggetto della norma
Il riferimento è ai pareri obbligatori prescritti da norme di legge nell'ambito di procedimenti riguardanti la programmazione, la progettazione e l'esecuzione di opere pubbliche o di altre attività degli enti locali. Si tratta di una categoria molto ampia, che comprende: pareri della Soprintendenza per atti su beni di interesse storico-artistico o paesaggistico; pareri della ASL su materie sanitarie; pareri di autorità ambientali su opere di rilievo; pareri di organi tecnici regionali su pianificazioni territoriali; pareri di altri enti coinvolti in procedimenti complessi.
Il rinvio all'articolo 16 L. 241/1990
L'articolo 16 della legge 241/1990 disciplina in modo organico i pareri nel procedimento amministrativo, distinguendo tra pareri obbligatori, facoltativi e vincolanti, e regolando in particolare:
Il rinvio dell'articolo 139 TUEL all'articolo 16 L. 241/1990 garantisce che gli enti locali operino con regole uniformi a quelle delle altre amministrazioni in materia di acquisizione di pareri, evitando regimi differenziati e particolaristici.
La clausola di salvaguardia
L'inciso finale "salvo specifiche disposizioni di legge" è una clausola di chiusura che ammette regimi speciali quando il legislatore li abbia espressamente previsti. È il caso, ad esempio, dei pareri in materia di vincoli paesaggistici (disciplinati dal codice dei beni culturali), dei pareri in materia ambientale (con la disciplina specifica della VIA, VAS, VINCA), dei pareri in materia urbanistica regionale (con le previsioni delle leggi regionali sul governo del territorio).
L'evoluzione applicativa
Negli anni successivi al TUEL e alla legge 241/1990, la disciplina dei pareri è stata oggetto di numerosi interventi normativi:
Le funzioni dei pareri
I pareri obbligatori assolvono diverse funzioni:
Aspetti pratici
Nella prassi degli enti locali, l'applicazione coordinata dell'articolo 139 TUEL e dell'articolo 16 L. 241/1990 richiede attenzione a vari aspetti operativi:
Le linee guida della Funzione Pubblica sui procedimenti amministrativi, le indicazioni del Ministero competente per ciascuna materia (cultura, ambiente, salute) e gli orientamenti del Consiglio di Stato in sede consultiva offrono riferimenti operativi.
Domande frequenti
Come funzionano i pareri obbligatori nei procedimenti degli enti locali?
Si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 241/1990, in virtù del rinvio operato dall'articolo 139 TUEL. L'articolo 16 regola termini di rilascio (tipicamente 20 giorni per pareri non vincolanti), conseguenze del silenzio, modalità di richiesta e trasmissione, salve specifiche discipline di legge.
Cosa succede se l'organo consultivo non risponde nei termini?
Dipende dal tipo di parere. Per i pareri obbligatori non vincolanti, l'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dal parere mancato (silenzio devolutivo). Per i pareri vincolanti, restano fermi gli effetti previsti dalla disciplina specifica, generalmente più stringente.
I pareri possono essere richiesti contestualmente in conferenza dei servizi?
Sì. La conferenza dei servizi (articoli 14 e seguenti L. 241/1990) consente di acquisire simultaneamente i pareri e gli assensi di più amministrazioni, accelerando i procedimenti complessi. È uno strumento ampiamente utilizzato dagli enti locali, in coerenza con l'articolo 139 TUEL e con i principi di efficienza dell'azione amministrativa.
Vedi anche