- Il prefetto, sospettando infiltrazioni mafiose in appalti e contratti, richiede ai competenti organi statali e regionali interventi di controllo e sostitutivi.
- Lo stesso vale per assicurare il regolare svolgimento delle attività delle pubbliche amministrazioni.
- Può chiedere che siano sottoposte al controllo preventivo le deliberazioni relative ad acquisti, alienazioni, appalti e contratti.
- Le deliberazioni interessate sono comunicate al prefetto contestualmente all'affissione.
- Strumento speciale di tutela contro infiltrazioni della criminalità organizzata.
Testo dell'articoloVigente
Art. 135 TUEL — Articolo 135
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. Il Prefetto, nell’esercizio dei poteri conferitigli dalla legge o a lui delegati dal Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 2, comma, 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 , e successive modificazioni ed integrazioni, qualora ritenga, sulla base di fondati elementi comunque acquisiti, che esistano tentativi di infiltrazioni di tipo mafioso nelle attività riguardanti appalti, concessioni, subappalti, cottimi, noli a caldo o contratti similari per la realizzazione di opere e di lavori pubblici, ovvero quando sia necessario assicurare il regolare svolgimento delle attività delle pubbliche amministrazioni, richiede ai competenti organi statali e regionali gli interventi di controllo e sostitutivi previsti dalla legge.
2. Ai medesimi fini indicati nel comma 1 il prefetto può chiedere che siano sottoposte al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni degli enti locali relative ad acquisti, alienazioni, appalti ed in generale a tutti i contratti, con le modalità e i termini previsti dall’articolo 133, comma 1. Le predette deliberazioni sono comunicate al prefetto contestualmente all’affissione all’albo.
Commento
L'articolo 135 attribuisce al prefetto un fascio di poteri speciali in chiave di prevenzione antimafia, in particolare in relazione ai contratti pubblici e alle attività delle pubbliche amministrazioni territoriali. È una norma che, pur risentendo dell'evoluzione del sistema dei controlli, conserva piena attualità nella sua funzione di presidio contro le infiltrazioni della criminalità organizzata negli enti locali.
Il presupposto e i poteri
Il comma 1 individua due situazioni che legittimano l'intervento del prefetto:
Il presupposto si attiva sulla base di "fondati elementi comunque acquisiti": è una formula ampia che ricomprende informazioni provenienti dalle forze di polizia, dalla DIA, dalla magistratura, da segnalazioni di organi di controllo, da elementi raccolti nell'attività di vigilanza ordinaria.
Il riferimento al decreto antimafia
La norma fa riferimento all'articolo 2, comma 2-quater, del D.L. 345/1991, convertito dalla legge 410/1991, che disciplina i poteri di delega del Ministro dell'interno al prefetto per la prevenzione antimafia. È un richiamo che inquadra l'articolo 135 nel più ampio sistema delle misure antimafia, oggi in larga parte confluite nel codice antimafia (D.Lgs. 159/2011).
I poteri attivabili
Il prefetto, ricorrendo i presupposti, può:
Il secondo potere, pur essendo formalmente legato al sistema CO.RE.CO. (superato dalla riforma del 2001), si è evoluto in una funzione di interlocuzione tra prefetto e enti locali in materia di prevenzione antimafia, attraverso strumenti diversi (comunicazioni antimafia, informazioni antimafia, protocolli di legalità).
La comunicazione al prefetto
La seconda parte del comma 2 prevedeva un obbligo informativo: le deliberazioni relative ad acquisti, alienazioni, appalti e contratti dovevano essere comunicate al prefetto contestualmente all'affissione all'albo. Era una previsione che assicurava al prefetto la conoscenza tempestiva delle decisioni più sensibili degli enti locali, in funzione di vigilanza antimafia.
L'evoluzione del sistema antimafia
Pur conservando struttura ed efficacia, l'articolo 135 è stato affiancato da un corpus normativo ben più articolato di prevenzione antimafia:
L'articolo 135 si colloca all'interno di questo sistema come norma di principio che attribuisce al prefetto un ruolo di vigilanza generale e di iniziativa nelle ipotesi di infiltrazione. Le linee guida del Ministero dell'interno e i protocolli operativi delle prefetture rappresentano riferimenti concreti per la prassi.
Domande frequenti
Quali poteri ha il prefetto in materia di prevenzione antimafia negli enti locali?
Il prefetto, qualora ritenga che esistano tentativi di infiltrazioni di tipo mafioso nelle attività riguardanti appalti e contratti o quando sia necessario assicurare il regolare svolgimento delle attività amministrative, richiede agli organi statali e regionali competenti gli interventi di controllo e sostitutivi previsti dalla legge.
Le delibere dell'ente locale devono essere comunicate al prefetto?
Per le delibere relative ad acquisti, alienazioni, appalti e contratti, l'articolo 135 prevedeva la comunicazione al prefetto contestualmente all'affissione all'albo. Oggi la comunicazione si inquadra anche nelle procedure di vigilanza antimafia e nei protocolli di legalità sottoscritti tra prefetture e stazioni appaltanti.
Esistono altre normative sulla prevenzione antimafia negli enti locali?
Sì. Il quadro principale è oggi rappresentato dal D.Lgs. 159/2011 (codice antimafia) sulle comunicazioni e informazioni antimafia, dall'articolo 143 TUEL sullo scioglimento per infiltrazioni mafiose, dalla legge 190/2012 sull'anticorruzione, dai protocolli di legalità, dalla White List delle imprese e dalle banche dati antimafia.
Vedi anche