1. Il funzionamento dei comitati regionali di controllo e delle loro sezioni, le indennità da attribuire ai componenti, le funzioni del presidente e del vicepresidente, le forme di pubblicità della attività dei comitati e di consultazione delle decisioni, nonché il rilascio di copie di esse sono disciplinati dalla legge regionale.
2. Le spese per il funzionamento dei comitati regionali di controllo e dei loro uffici, nonché la corresponsione di un’indennità di carica ai componenti sono a carico della regione.
3. La regione provvede alle strutture serventi del comitato regionale di controllo ispirandosi ai principi dell’adeguatezza funzionale e dell’autonomia dell’organo.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
In sintesi
Funzionamento del CO.RE.CO. e sezioni, indennità, funzioni del presidente e pubblicità erano disciplinati dalla legge regionale.
Le spese di funzionamento del comitato e degli uffici erano a carico della regione.
Le indennità di carica dei componenti erano corrisposte dalla regione.
La regione provvedeva alle strutture serventi, con criteri di adeguatezza e autonomia.
Norma di organizzazione strumentale al sistema dei controlli regionali.
Indice dei contenuti
L'articolo 132 disciplinava il funzionamento concreto del CO.RE.CO., affidando alla legge regionale la regolamentazione di numerosi aspetti organizzativi e contabili. È una norma di chiusura dell'impianto del titolo VI sui controlli, che assicurava il finanziamento e la strumentazione del sistema attraverso la regione. Anche questa previsione è superata dalla riforma del 2001, ma offre spunti sul modello organizzativo immaginato dal legislatore.
Il rinvio alla legge regionale
Il comma 1 affida alla legge regionale la disciplina di una serie di aspetti operativi del CO.RE.CO.:
il funzionamento del comitato e delle sue sezioni (modalità di convocazione, calendario delle sedute, quorum costitutivi e deliberativi);
le indennità da attribuire ai componenti (criterio retributivo, eventuali gettoni di presenza, rimborsi spese);
le funzioni del presidente e del vicepresidente (rappresentanza esterna, organizzazione interna);
le forme di pubblicità dell'attività dei comitati e di consultazione delle decisioni;
il rilascio di copie delle decisioni.
Il rinvio alla legge regionale era coerente con il carattere regionale del CO.RE.CO. e con il principio di sussidiarietà organizzativa.
Le spese a carico della regione
Il comma 2 stabilisce che le spese per il funzionamento dei comitati e degli uffici, nonché la corresponsione di un'indennità di carica ai componenti, erano a carico della regione. È una previsione che assicurava la copertura finanziaria del sistema dei controlli, indispensabile per la sua effettiva operatività. La regione era quindi il soggetto finanziatore unico, anche se le sue funzioni di controllo si esercitavano sugli atti degli enti locali (comuni, province e altri).
L'autonomia organizzativa
Il comma 3 imponeva alla regione di provvedere alle strutture serventi del CO.RE.CO. ispirandosi a due principi:
adeguatezza funzionale (le strutture dovevano essere proporzionate al carico di lavoro del comitato e alle esigenze organizzative);
autonomia dell'organo (le strutture non dovevano essere incardinate gerarchicamente nell'apparato regionale in modo tale da comprometterne l'indipendenza).
Era un equilibrio delicato: il CO.RE.CO. era organo regionale per provenienza e finanziamento, ma doveva conservare autonomia funzionale rispetto alla regione per garantire imparzialità del controllo. La previsione anticipava in qualche modo il modello degli organismi indipendenti di valutazione, che oggi devono essere posizionati in modo da non subire pressioni del vertice politico-amministrativo dell'ente di appartenenza.
Pubblicità e consultazione
L'attenzione alla pubblicità dell'attività e alla consultabilità delle decisioni rifletteva la consapevolezza che il controllo amministrativo, per essere efficace, deve essere trasparente. Le decisioni del CO.RE.CO. dovevano essere conoscibili e consultabili dagli enti controllati, dai professionisti che li assistevano, dalla comunità degli operatori del diritto amministrativo. Era un'idea moderna di accountability dell'organo di controllo.
Significato sistematico
L'articolo 132, nel suo complesso, rappresenta un esempio di norma di organizzazione strumentale: non disciplina contenuti sostanziali del controllo, ma le condizioni materiali e organizzative per il suo esercizio. La sua attualità è ridotta dalla soppressione del sistema CO.RE.CO., ma il modello (rinvio alla legge regionale per il funzionamento, finanziamento regionale, autonomia funzionale, pubblicità degli atti) resta valido come schema concettuale per altri organi di controllo regionali o di area vasta che possono essere istituiti in materie specifiche.
L'attualità del modello
Oggi, organi simili nella struttura sono i collegi dei revisori degli enti locali, gli OIV, le commissioni regionali per il controllo della spesa sanitaria, gli osservatori regionali sui contratti pubblici. Tutti questi organi hanno in comune:
una matrice istituzionale che ne legittima l'esistenza;
un quadro normativo che ne disciplina composizione e funzionamento;
un soggetto finanziatore che ne assicura il funzionamento;
principi di adeguatezza e autonomia.
L'articolo 132, pur formalmente superato, fornisce quindi un esempio storico di disciplina organizzativa di un organo di controllo, utile da studiare per analogia. Le linee guida della Funzione Pubblica e i pareri della Corte costituzionale sull'autonomia degli organi di controllo offrono spunti per le applicazioni attuali.
Casi pratici
Caso 1: legge regionale di disciplina del CO.RE.CO.
Nel sistema previgente, una regione approvava la legge organica sul CO.RE.CO. disciplinando: la modalità di convocazione (con preavviso di sette giorni, salvo urgenza), il quorum costitutivo (maggioranza dei componenti), il quorum deliberativo (maggioranza dei presenti), l'indennità mensile per i componenti, la dotazione di personale di segreteria, la pubblicazione delle decisioni in un bollettino periodico.
Caso 2: attuale collocazione di un OIV
Caia è componente dell'organismo indipendente di valutazione (OIV) di un comune. La sua struttura è disciplinata dal D.Lgs. 150/2009 e dalla disciplina ANAC. L'OIV è finanziato dall'ente ma deve operare in piena autonomia funzionale, senza interferenze del vertice politico-amministrativo. La logica è simile a quella dell'articolo 132 sul CO.RE.CO., con l'adattamento alla cornice normativa attuale.
Domande frequenti
Chi finanziava il CO.RE.CO.?
Tutte le spese per il funzionamento del comitato, dei suoi uffici e per le indennità di carica dei componenti erano a carico della regione. Il finanziamento regionale era coerente con la natura regionale dell'organo, anche se le funzioni di controllo si esercitavano sugli atti degli enti locali del territorio.
Quali aspetti del funzionamento erano disciplinati dalla legge regionale?
Erano disciplinati il funzionamento del comitato e delle sezioni (convocazione, quorum, sedute), le indennità dei componenti, le funzioni del presidente e del vicepresidente, le forme di pubblicità dell'attività e della consultazione delle decisioni, il rilascio di copie.
Come era garantita l'autonomia funzionale del CO.RE.CO. rispetto alla regione?
Il comma 3 imponeva alla regione di provvedere alle strutture serventi ispirandosi ai principi di adeguatezza funzionale e di autonomia dell'organo. Significava che il supporto regionale doveva essere proporzionato al carico di lavoro ma non doveva tradursi in un incardinamento gerarchico che ne compromettesse l'indipendenza.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 132 disciplinava il funzionamento concreto del CO.RE.CO., affidando alla legge regionale la regolamentazione di numerosi aspetti organizzativi e contabili. È una norma di chiusura dell'impianto del titolo VI sui controlli, che assicurava il finanziamento e la strumentazione del sistema attraverso la regione. Anche questa previsione è superata dalla riforma del 2001, ma offre spunti sul modello organizzativo immaginato dal legislatore.
Il rinvio alla legge regionale
Il comma 1 affida alla legge regionale la disciplina di una serie di aspetti operativi del CO.RE.CO.:
Il rinvio alla legge regionale era coerente con il carattere regionale del CO.RE.CO. e con il principio di sussidiarietà organizzativa.
Le spese a carico della regione
Il comma 2 stabilisce che le spese per il funzionamento dei comitati e degli uffici, nonché la corresponsione di un'indennità di carica ai componenti, erano a carico della regione. È una previsione che assicurava la copertura finanziaria del sistema dei controlli, indispensabile per la sua effettiva operatività. La regione era quindi il soggetto finanziatore unico, anche se le sue funzioni di controllo si esercitavano sugli atti degli enti locali (comuni, province e altri).
L'autonomia organizzativa
Il comma 3 imponeva alla regione di provvedere alle strutture serventi del CO.RE.CO. ispirandosi a due principi:
Era un equilibrio delicato: il CO.RE.CO. era organo regionale per provenienza e finanziamento, ma doveva conservare autonomia funzionale rispetto alla regione per garantire imparzialità del controllo. La previsione anticipava in qualche modo il modello degli organismi indipendenti di valutazione, che oggi devono essere posizionati in modo da non subire pressioni del vertice politico-amministrativo dell'ente di appartenenza.
Pubblicità e consultazione
L'attenzione alla pubblicità dell'attività e alla consultabilità delle decisioni rifletteva la consapevolezza che il controllo amministrativo, per essere efficace, deve essere trasparente. Le decisioni del CO.RE.CO. dovevano essere conoscibili e consultabili dagli enti controllati, dai professionisti che li assistevano, dalla comunità degli operatori del diritto amministrativo. Era un'idea moderna di accountability dell'organo di controllo.
Significato sistematico
L'articolo 132, nel suo complesso, rappresenta un esempio di norma di organizzazione strumentale: non disciplina contenuti sostanziali del controllo, ma le condizioni materiali e organizzative per il suo esercizio. La sua attualità è ridotta dalla soppressione del sistema CO.RE.CO., ma il modello (rinvio alla legge regionale per il funzionamento, finanziamento regionale, autonomia funzionale, pubblicità degli atti) resta valido come schema concettuale per altri organi di controllo regionali o di area vasta che possono essere istituiti in materie specifiche.
L'attualità del modello
Oggi, organi simili nella struttura sono i collegi dei revisori degli enti locali, gli OIV, le commissioni regionali per il controllo della spesa sanitaria, gli osservatori regionali sui contratti pubblici. Tutti questi organi hanno in comune:
L'articolo 132, pur formalmente superato, fornisce quindi un esempio storico di disciplina organizzativa di un organo di controllo, utile da studiare per analogia. Le linee guida della Funzione Pubblica e i pareri della Corte costituzionale sull'autonomia degli organi di controllo offrono spunti per le applicazioni attuali.
Casi pratici
Caso 1: legge regionale di disciplina del CO.RE.CO.
Nel sistema previgente, una regione approvava la legge organica sul CO.RE.CO. disciplinando: la modalità di convocazione (con preavviso di sette giorni, salvo urgenza), il quorum costitutivo (maggioranza dei componenti), il quorum deliberativo (maggioranza dei presenti), l'indennità mensile per i componenti, la dotazione di personale di segreteria, la pubblicazione delle decisioni in un bollettino periodico.
Caso 2: attuale collocazione di un OIV
Caia è componente dell'organismo indipendente di valutazione (OIV) di un comune. La sua struttura è disciplinata dal D.Lgs. 150/2009 e dalla disciplina ANAC. L'OIV è finanziato dall'ente ma deve operare in piena autonomia funzionale, senza interferenze del vertice politico-amministrativo. La logica è simile a quella dell'articolo 132 sul CO.RE.CO., con l'adattamento alla cornice normativa attuale.
Domande frequenti
Chi finanziava il CO.RE.CO.?
Tutte le spese per il funzionamento del comitato, dei suoi uffici e per le indennità di carica dei componenti erano a carico della regione. Il finanziamento regionale era coerente con la natura regionale dell'organo, anche se le funzioni di controllo si esercitavano sugli atti degli enti locali del territorio.
Quali aspetti del funzionamento erano disciplinati dalla legge regionale?
Erano disciplinati il funzionamento del comitato e delle sezioni (convocazione, quorum, sedute), le indennità dei componenti, le funzioni del presidente e del vicepresidente, le forme di pubblicità dell'attività e della consultazione delle decisioni, il rilascio di copie.
Come era garantita l'autonomia funzionale del CO.RE.CO. rispetto alla regione?
Il comma 3 imponeva alla regione di provvedere alle strutture serventi ispirandosi ai principi di adeguatezza funzionale e di autonomia dell'organo. Significava che il supporto regionale doveva essere proporzionato al carico di lavoro ma non doveva tradursi in un incardinamento gerarchico che ne compromettesse l'indipendenza.