← Torna a TUEL — Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000)
Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il CO.RE.CO. era composto da quattro esperti eletti dal consiglio regionale e da un esperto designato dal commissario del Governo.
  • Gli esperti dovevano possedere requisiti professionali specifici (avvocati, commercialisti, ex amministratori, magistrati o professori universitari, funzionari).
  • Erano previsti componenti supplenti per sostituzioni in caso di assenza o impedimento.
  • Il presidente e il vicepresidente erano eletti tra i componenti eletti dal consiglio regionale.
  • Il rinnovo era integrale al rinnovo del consiglio regionale o per dimissioni della maggioranza.

Testo dell'articoloVigente

Art. 130 TUEL — Articolo 130

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

1. 1. Il comitato regionale di controllo e ogni sua eventuale sezione sono composti: a) da quattro esperti eletti dal consiglio regionale, di cui: 1) uno iscritto da almeno dieci anni nell’albo degli avvocati, scelto in una terna proposta dal competente ordine professionale; 2) uno iscritto da almeno dieci anni all’albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri, scelto in una terna proposta dai rispettivi ordini professionali; 3) uno scelto tra chi abbia ricoperto complessivamente per almeno cinque anni la carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere regionale o di parlamentare nazionale, ovvero tra i funzionari statali, regionali o degli enti locali in quiescenza, con qualifica non inferiore a dirigente od equiparata; 4) uno scelto tra i magistrati o gli avvocati dello Stato in quiescenza, o tra i professori di ruolo di università in materie giuridiche ed amministrative ovvero tra i segretari comunali o provinciali in quiescenza; b) da un esperto designato dal commissario del Governo scelto fra funzionari dell’Amministrazione civile dell’interno in servizio nelle rispettive province.

2. Il consiglio regionale elegge non più di due componenti supplenti aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 1; un terzo supplente, avente i requisiti di cui alla lettera b) del comma 1, è designato dal commissario del Governo.

3. In caso di assenza od impedimento dei componenti effettivi, di cui rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 1, intervengono alle sedute i componenti supplenti, eletti o designati per la stessa categoria.

4. Il comitato ed ogni sua sezione eleggono nel proprio seno il presidente ed un vicepresidente scelti tra i componenti eletti dal consiglio regionale.

5. Funge da segretario un funzionario della regione.

6. Il comitato e le sezioni sono rinnovati integralmente a seguito di nuove elezioni del consiglio regionale, nonché quando si dimetta contemporaneamente la maggioranza dei rispettivi componenti.

7. Il presidente ed il vicepresidente del comitato, se dipendenti pubblici, sono collocati fuori ruolo; se dipendenti privati, sono collocati in aspettativa non retribuita.

8. Ai componenti del comitato si applicano le norme relative ai permessi ed alle aspettative previsti per gli amministratori locali.

Commento

L'articolo 130 disciplinava la composizione del CO.RE.CO. e di ogni sua eventuale sezione, definendone in dettaglio la struttura, i requisiti professionali dei componenti, le modalità di sostituzione e i criteri di rinnovo. Anche questa norma è superata dalla riforma costituzionale del 2001, ma il suo studio offre spunti utili per comprendere il modello di organo collegiale tecnico-istituzionale immaginato dal legislatore.

La struttura collegiale

Il comma 1 prevedeva una composizione mista, articolata su due provenienze:

  • quattro esperti eletti dal consiglio regionale, ciascuno con requisiti professionali specifici;
  • un esperto designato dal commissario del Governo (oggi rappresentante dello Stato), scelto tra i funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio nelle rispettive province.

La doppia provenienza garantiva l'equilibrio tra rappresentanza regionale (espressione dell'autonomia) e presidio statale (in funzione di garanzia della legalità nazionale).

I requisiti professionali

I quattro esperti di provenienza regionale dovevano avere requisiti differenziati per garantire pluralità di competenze:

  • uno iscritto da almeno dieci anni nell'albo degli avvocati, scelto in una terna proposta dal competente ordine professionale;
  • uno iscritto da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri, scelto in una terna proposta dai rispettivi ordini;
  • uno scelto tra chi avesse ricoperto per almeno cinque anni la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere regionale o parlamentare nazionale, ovvero tra funzionari statali, regionali o degli enti locali in quiescenza con qualifica dirigenziale;
  • uno scelto tra magistrati o avvocati dello Stato in quiescenza, professori universitari in materie giuridiche e amministrative, segretari comunali o provinciali in quiescenza.

Il disegno era quello di un organismo a competenze multiple: il diritto amministrativo (avvocato), la contabilità (commercialista), l'esperienza politico-amministrativa (ex amministratore), l'autorevolezza giurisdizionale-accademica (magistrato o professore o segretario). Le terne proposte dagli ordini professionali assicuravano un meccanismo di garanzia sulla qualificazione.

I componenti supplenti

Il comma 2 prevedeva l'elezione di non più di due componenti supplenti aventi i requisiti di cui alla lettera a) e la designazione di un terzo supplente, avente i requisiti di cui alla lettera b), da parte del commissario del Governo. Il comma 3 disciplinava le modalità di intervento dei supplenti in caso di assenza o impedimento dei titolari della stessa categoria.

Presidente e vicepresidente

Il comma 4 stabiliva che il comitato e ogni sua sezione eleggessero al proprio interno il presidente e un vicepresidente, scelti tra i componenti eletti dal consiglio regionale (non tra quello designato dal commissario del Governo). Il comma 5 prevedeva la nomina di un funzionario regionale come segretario del comitato.

Il rinnovo

Il comma 6 ancorava il rinnovo integrale del comitato a due ipotesi: nuove elezioni del consiglio regionale (logica di adeguamento al ciclo politico regionale) o dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti (logica di funzionalità del collegio). Era un sistema che combinava stabilità e adeguamento al rinnovo politico.

Status del presidente

Il comma 7 prevedeva che il presidente e il vicepresidente, se dipendenti pubblici, fossero collocati fuori ruolo, e se dipendenti privati, fossero collocati in aspettativa non retribuita. Era una previsione di full-time per le cariche apicali, in considerazione dell'impegno richiesto. Il comma 8 estendeva ai componenti del comitato le norme su permessi e aspettative previste per gli amministratori locali, riconoscendo la natura sostanzialmente impegnativa dell'incarico.

Valutazione complessiva

L'articolo 130 disegnava un organo collegiale fortemente professionalizzato, con un mix di legittimazione politica regionale e garanzie tecniche. Era un modello che, pur con i suoi limiti (lentezza, formalismo, potenziale politicizzazione delle nomine), ha rappresentato per decenni il presidio principale della legalità degli atti degli enti locali. La sua abolizione nel 2001 ha lasciato spazio alla Corte dei conti come organo principale di controllo esterno, con un cambio di paradigma da preventivo-amministrativo a successivo-giurisdizionale. Le indicazioni della Corte costituzionale sull'evoluzione costituzionale del sistema dei controlli offrono il quadro interpretativo di riferimento.

Domande frequenti

Da chi era composto il CO.RE.CO.?

Era composto da quattro esperti eletti dal consiglio regionale (un avvocato, un commercialista, un ex amministratore o funzionario in quiescenza, un magistrato/avvocato dello Stato/professore/ex segretario) e da un esperto designato dal commissario del Governo, scelto tra i funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno. Erano previsti componenti supplenti per garantire continuità.

Come venivano selezionati gli avvocati e i commercialisti del CO.RE.CO.?

Erano scelti dal consiglio regionale all'interno di terne proposte dal competente ordine professionale (forense per gli avvocati, dei dottori commercialisti o dei ragionieri per i contabili). Era richiesta un'iscrizione di almeno dieci anni all'albo, a garanzia dell'esperienza professionale.

Quanto durava in carica il CO.RE.CO.?

Era rinnovato integralmente in due ipotesi: a seguito di nuove elezioni del consiglio regionale (per adeguarsi al ciclo politico regionale) e in caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti (per garantire la funzionalità del collegio). Il presidente e il vicepresidente erano collocati fuori ruolo o in aspettativa non retribuita.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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