In sintesi
- Il controllo preventivo di legittimità ex art. 130 Cost. (testo originario) si esercita su atti specifici degli enti locali.
- Atti soggetti: statuti, regolamenti del consiglio (escluse autonomia organizzativa e contabile del consiglio), bilanci annuali e pluriennali, variazioni, rendiconto della gestione.
- Il controllo è regolato dalle disposizioni del TUEL.
- Si estende anche agli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
- Norma in larga parte superata dalla riforma costituzionale del 2001.
Testo dell'articoloVigente
Art. 126 TUEL — Articolo 126
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. Il controllo preventivo di legittimità di cui all’ articolo 130 della Costituzione sugli atti degli enti locali si esercita esclusivamente sugli statuti dell’ente, sui regolamenti di competenza del consiglio, esclusi quelli attinenti all’autonomia organizzativa e contabile dello stesso consiglio, sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, adottate o ratificate dal consiglio, sul rendiconto della gestione, secondo le disposizioni del presente testo unico.
2. Il controllo preventivo di legittimità si estende anche agli atti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
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Commento
L'articolo 126 disciplina il perimetro originario del controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali, sistema profondamente modificato dalla riforma costituzionale del 2001 (legge cost. 3/2001) che ha abrogato l'articolo 130 della Costituzione e ha smantellato l'apparato dei controlli esterni preventivi sugli enti locali. Per cogliere il rilievo attuale dell'articolo 126 occorre quindi inquadrarlo nel suo contesto storico.
Il sistema originario
Nel disegno originario del costituente, l'articolo 130 della Costituzione (oggi abrogato) prevedeva un controllo di legittimità affidato a un organo regionale (il comitato regionale di controllo o CO.RE.CO.) sugli atti degli enti locali, in funzione di garanzia di legalità dell'azione amministrativa locale. L'articolo 126 TUEL, in attuazione di tale previsione costituzionale, individuava in modo restrittivo gli atti soggetti al controllo preventivo necessario: solo le decisioni di particolare rilievo (statuti, regolamenti consiliari, bilanci e rendiconto) erano sottoposte all'esame preventivo del CO.RE.CO.
Gli atti soggetti
Il comma 1 elenca tassativamente gli atti soggetti al controllo preventivo: gli statuti dell'ente; i regolamenti di competenza del consiglio (escludendo quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile del consiglio stesso); i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni adottate o ratificate dal consiglio; il rendiconto della gestione. È un catalogo già di per sé selettivo: il controllo non investiva tutti gli atti dell'ente, ma solo quelli di portata generale e/o di rilevanza programmatoria e contabile.
L'estensione alle IPAB
Il comma 2 estendeva il controllo preventivo anche agli atti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), che storicamente erano enti pubblici di natura assistenziale, oggi in larga parte trasformate in Aziende di servizi alla persona (ASP) o ricondotte al regime delle persone giuridiche di diritto privato. La previsione manteneva quindi un presidio di legalità anche su questo settore di particolare delicatezza sociale.
L'abrogazione costituzionale del 2001
La legge costituzionale 3/2001 ha abrogato l'articolo 130 della Costituzione e ha disposto, conseguentemente, la cessazione del sistema dei controlli preventivi esterni di legittimità sugli atti degli enti locali. La logica della riforma è stata duplice: valorizzare l'autonomia degli enti locali (in coerenza con il nuovo articolo 114 della Costituzione che li configura come elementi costitutivi della Repubblica) e responsabilizzare l'autocontrollo interno tramite il segretario, il responsabile finanziario, il collegio dei revisori, l'organismo indipendente di valutazione. Da quel momento, il controllo esterno preventivo è scomparso, salve specifiche ipotesi residuali.
I controlli oggi
Il sistema attuale dei controlli sugli enti locali si articola in:
L'articolo 126, nel suo testo originario, è quindi superato dall'evoluzione costituzionale, ma conserva valore storico-ermeneutico e residuali implicazioni applicative per gli atti adottati nel periodo di vigenza del sistema previgente. Le indicazioni della Corte dei conti, della Funzione Pubblica e degli organi consultivi sull'attuale assetto dei controlli sono i riferimenti operativi attuali.
Domande frequenti
Il controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali è ancora previsto?
No, in linea generale. La legge costituzionale 3/2001 ha abrogato l'articolo 130 della Costituzione, smantellando il sistema dei controlli preventivi esterni di legittimità sugli atti degli enti locali. L'articolo 126 TUEL conserva valore storico-ermeneutico ma non trova più applicazione corrente.
Quali sono oggi i controlli sugli enti locali?
Il sistema attuale comprende controlli interni (regolarità, gestione, strategici, partecipate, qualità), controllo della Corte dei conti sui bilanci e rendiconti, controlli specifici di settore (anticorruzione, trasparenza, antiriciclaggio) e controllo giurisdizionale. È un sistema diffuso e responsabilizzante.
Quali atti erano soggetti al controllo preventivo nel sistema originario?
Erano soggetti gli statuti dell'ente, i regolamenti di competenza del consiglio (esclusi quelli sull'autonomia organizzativa e contabile dello stesso), i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, il rendiconto della gestione. Il controllo si estendeva anche agli atti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Vedi anche