← Torna a TUEL — Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000)
Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Resta fermo l'obbligo di adeguare l'ordinamento delle aziende speciali alle disposizioni dell'articolo 114.
  • Gli enti locali devono iscrivere le aziende speciali nel registro delle imprese.
  • L'iscrizione produce gli effetti di cui all'articolo 2331 del codice civile.
  • Restano salvi gli atti e i contratti delle aziende anteriori all'attivazione del registro.
  • Norma transitoria di coordinamento con la disciplina sull'iscrizione delle imprese.

Testo dell'articoloVigente

Art. 123 TUEL — Articolo 123

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

1. Resta fermo l’obbligo per gli enti locali di adeguare l’ordinamento delle aziende speciali alle disposizioni di cui all’articolo 114; gli enti locali iscrivono per gli effetti di cui al primo comma dell’articolo 2331 del codice civile , le aziende speciali nel registro delle imprese.

2. Restano salvi gli effetti degli atti e dei contratti che le medesime aziende speciali hanno posto in essere anteriormente alla data di attuazione del registro delle imprese, di cui all’ articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 .

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2001, N.448 .

Commento

L'articolo 123 è una norma di coordinamento e transizione, breve nel testo ma con effetti pratici di rilievo. Disciplina l'obbligo di adeguamento delle aziende speciali alle nuove disposizioni del TUEL e l'iscrizione al registro delle imprese, in una logica di trasparenza pubblicitaria e omogeneità di trattamento con i soggetti imprenditoriali.

L'obbligo di adeguamento

Il comma 1 ribadisce che gli enti locali sono tenuti ad adeguare l'ordinamento delle proprie aziende speciali alle disposizioni dell'articolo 114, che disciplina in modo organico la natura, gli organi, le regole di gestione e gli atti fondamentali delle aziende speciali e delle istituzioni. La norma chiude la fase transitoria dalla disciplina previgente (legge 142/1990 e successive) al regime del TUEL, imponendo agli enti di rivedere statuti, regolamenti e prassi gestionali.

L'iscrizione al registro delle imprese

Il comma 1 prosegue con un obbligo importante: gli enti locali iscrivono le aziende speciali nel registro delle imprese, per gli effetti di cui all'articolo 2331 del codice civile (acquisto della personalità giuridica e pubblicità costitutiva). È una previsione che assoggetta le aziende speciali al regime di pubblicità tipico delle imprese commerciali, con tutte le implicazioni in termini di trasparenza patrimoniale, opponibilità verso terzi degli atti, regime degli amministratori. Il richiamo al primo comma dell'articolo 2331 c.c. è significativo: l'iscrizione segna il momento di acquisto della personalità giuridica e di piena soggettività.

Continuità degli atti precedenti

Il comma 2 risolve un possibile problema applicativo: restano salvi gli effetti degli atti e dei contratti che le aziende speciali hanno posto in essere anteriormente alla data di attuazione del registro delle imprese (riferimento all'articolo 8 della legge 580/1993, che ha riformato il sistema camerale). È una clausola di salvaguardia che impedisce di porre in discussione, retroattivamente, la validità degli atti compiuti dalle aziende in una fase in cui il sistema registrale aveva forme diverse.

Il comma abrogato

Il comma 3 è stato abrogato dalla L. 448/2001, in coerenza con il riassetto della disciplina sui servizi pubblici locali operato dalla finanziaria del 2002.

Significato sistematico

L'articolo 123 ha avuto un ruolo importante nella fase di transizione tra il vecchio ordinamento delle aziende municipalizzate e il nuovo regime delle aziende speciali del TUEL. Oggi mantiene rilievo soprattutto per due profili:

  • conferma l'obbligo permanente di iscrizione al registro delle imprese, oggi disciplinato anche dall'articolo 114, comma 5-bis;
  • fornisce la cornice ermeneutica per la continuità degli atti precedenti, utile nelle controversie su rapporti pluriennali sorti prima dell'iscrizione.

Le linee guida del registro delle imprese e gli orientamenti della camera di commercio sull'iscrizione di aziende speciali e enti pubblici economici offrono indicazioni operative per i casi pratici. La giurisprudenza, in linea generale, ha sempre confermato la natura ad efficacia costitutiva dell'iscrizione, in coerenza con la disciplina codicistica.

Domande frequenti

Le aziende speciali devono iscriversi al registro delle imprese?

Sì. L'articolo 123 conferma l'obbligo per gli enti locali di iscrivere le aziende speciali nel registro delle imprese, per gli effetti dell'articolo 2331 del codice civile (acquisto della personalità giuridica e pubblicità costitutiva). L'obbligo è ribadito dall'articolo 114, comma 5-bis, anche per il deposito annuale del bilancio.

Gli atti compiuti dall'azienda speciale prima dell'iscrizione restano validi?

Sì. Il comma 2 dell'articolo 123 contiene una clausola di salvaguardia: restano salvi gli effetti degli atti e dei contratti posti in essere dalle aziende speciali anteriormente alla data di attuazione del registro delle imprese. La continuità giuridica è quindi garantita.

Cosa significa adeguare l'ordinamento di un'azienda speciale?

Significa rivedere statuto, regolamenti e prassi gestionali dell'azienda per conformarli alle disposizioni dell'articolo 114 (organi, regole contabili, criteri di gestione, atti fondamentali). È un obbligo che chiude la fase di transizione tra la disciplina previgente e quella del TUEL.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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