Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 119 TUEL – Articolo 119
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato
1. In applicazione dell’ articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.
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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 119 disciplina, con una norma sintetica ma di grande importanza pratica, gli strumenti di collaborazione esterna degli enti locali per il miglioramento dei servizi. È una previsione che apre formalmente le porte alla sponsorizzazione e alla cooperazione pubblico-privata in chiave migliorativa.
Il fondamento normativo
L'articolo 119 si presenta come norma di rinvio all'articolo 43 della legge 449/1997 (la cd. legge di accompagnamento alla finanziaria 1998), che ha disciplinato in via generale i contratti di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione delle pubbliche amministrazioni. Il TUEL recepisce e adatta tale disciplina al contesto degli enti locali, riconoscendone espressamente la facoltà di utilizzo.
La finalità qualificante
Il presupposto teleologico è chiaro: gli strumenti di sponsorizzazione e collaborazione sono ammessi al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati. Non si tratta quindi di accordi finalizzati a sopperire a deficit di bilancio o a privatizzare funzioni essenziali, ma di strumenti integrativi orientati al miglioramento qualitativo. La qualificazione finalistica costituisce parametro di legittimità: un'operazione di sponsorizzazione che non producesse miglioramenti qualitativi sarebbe esposta a censure di sviamento.
Le tipologie di accordo
La norma elenca tre tipologie: i contratti di sponsorizzazione, gli accordi di collaborazione e le convenzioni per consulenze o servizi aggiuntivi. Sono strumenti diversi:
I partner ammessi
I soggetti contraenti possono essere pubblici o privati: l'apertura è ampia, in coerenza con la logica di valorizzazione di tutte le risorse disponibili sul territorio per migliorare i servizi. Resta ferma l'esigenza di rispettare i principi di trasparenza, parità di trattamento e prevenzione dei conflitti di interesse nella scelta del partner.
I limiti applicativi
Pur nella sintesi del testo, l'applicazione dell'articolo 119 si è arricchita nel tempo di una rilevante elaborazione interpretativa. Le linee guida ANCI, gli orientamenti della Corte dei conti e le indicazioni di ANAC hanno chiarito vari profili:
Significato sistematico
L'articolo 119 incarna l'apertura del sistema degli enti locali al partenariato con il privato e con altri soggetti pubblici, in chiave non sostitutiva ma integrativa. È uno strumento che, se utilizzato con accortezza, può contribuire a migliorare la qualità dei servizi senza compromettere l'autonomia e l'imparzialità dell'azione amministrativa. Le indicazioni del Ministero dell'interno sui rapporti tra enti locali e sponsor e le indicazioni della Funzione Pubblica restano riferimenti utili per la prassi.
Casi pratici
Caso 1: sponsorizzazione di un parco pubblico
Un comune intende migliorare la manutenzione di un parco pubblico cittadino e pubblica un avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di soggetti privati interessati a sponsorizzare l'intervento. Un'azienda locale propone di finanziare la cura del verde per tre anni in cambio della collocazione di una targa discreta all'ingresso. L'ente verifica l'assenza di conflitti di interesse, stipula il contratto e formalizza obblighi, durata e modalità di rendicontazione.
Caso 2: accordo di collaborazione con un'università
Caio è dirigente di un comune che stipula un accordo di collaborazione con l'università del territorio per realizzare un servizio aggiuntivo di orientamento al lavoro per i giovani. L'accordo prevede l'apporto reciproco di risorse umane e tecniche, senza corrispettivo monetario, ma con un obiettivo condiviso. La finalità di miglioramento qualitativo del servizio rispetta il presupposto dell'articolo 119.
Domande frequenti
Cosa può fare un comune ai sensi dell'articolo 119 TUEL?
Può stipulare contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni con soggetti pubblici o privati, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati. Le convenzioni possono avere ad oggetto consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente erogati.
Quali sono i limiti alla sponsorizzazione dei servizi pubblici?
La sponsorizzazione deve essere finalizzata al miglioramento qualitativo del servizio, non sostituire funzioni pubbliche, non comprometterne la riconoscibilità pubblica. La scelta dello sponsor deve avvenire con trasparenza e parità di trattamento, prevenendo i conflitti di interesse, come ricordato dagli orientamenti ANCI e dalle indicazioni ANAC.
Esistono modelli di contratto di sponsorizzazione per gli enti locali?
Sì. Le linee guida ANCI e gli orientamenti della Corte dei conti offrono modelli di riferimento per i contratti di sponsorizzazione. Gli elementi essenziali sono: oggetto della sponsorizzazione, durata, obblighi del partner, modalità di visibilità, corrispettivo, clausole di recesso e rendicontazione finale.