Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 115 TUEL – Articolo 115

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

1. I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali in società di capitali, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di tali società è determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all’importo minimo richiesto per la costituzione delle società medesime. L’eventuale residuo del patrimonio netto conferito è imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie. Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie.

2. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, ferma l’applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile .

3. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle società, gli amministratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 2343, primo comma, del codice civile . Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo avere controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni delle società sono inalienabili.

4. Le società di cui al comma 1 possono essere costituite anche ai fini dell’applicazione delle norme di cui al decreto-legge 21 maggio 1994, n. 332 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 .

5. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2001, N.448 .

6. Il conferimento e l’assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società di cui al comma 1 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.

7. La deliberazione di cui al comma 1 può anche prevedere la scissione dell’Azienda, speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, nonché agli articoli 2504-septies e 2504-decies del codice civile .

7-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla trasformazione dei consorzi, intendendosi sostituita al consiglio comunale l’assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale.

7-ter. Alla privatizzazione di enti ed aziende delle regioni a statuto ordinario e ad autonomia speciale, fermo restando quanto stabilito dalla legislazione regionale in materia, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi. Delle obbligazioni sorte anteriormente alla costituzione delle società di capitali di cui al comma 1 rispondono in ogni caso le regioni.

In sintesi

  • Gli enti locali possono trasformare le aziende speciali in società di capitali per atto unilaterale.
  • L'ente può restare azionista unico per un periodo massimo di due anni.
  • Il capitale iniziale non è inferiore al fondo di dotazione dell'azienda né alla soglia minima societaria.
  • La società subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'azienda originaria.
  • Conferimenti e assegnazioni sono esenti da imposte dirette e indirette, statali e regionali.
Indice dei contenuti

L'articolo 115 disciplina la trasformazione delle aziende speciali in società di capitali, codificando una delle principali tecniche di privatizzazione formale dei servizi pubblici locali. È una norma di forte impatto sistemico, che ha guidato negli anni una progressiva societarizzazione delle gestioni strumentali.

La trasformazione per atto unilaterale

Il comma 1 consente la trasformazione mediante atto unilaterale dell'ente locale: non occorre il consenso dell'azienda (che è ente strumentale) ma una semplice deliberazione dell'organo competente. L'ente può conservare la totalità del capitale per un periodo non superiore a due anni dalla trasformazione, durante il quale è azionista unico. Trascorso tale termine, sorge l'obbligo di aprire il capitale, in coerenza con la logica europea sulla concorrenza nei servizi pubblici locali a rilevanza economica.

Capitale iniziale e patrimonio

Il capitale iniziale della società è determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione dell'azienda risultante dall'ultimo bilancio approvato e comunque non inferiore alla soglia minima societaria. L'eventuale eccedenza del patrimonio netto conferito è imputata a riserve e fondi, ove possibile mantenendo le denominazioni e le destinazioni del bilancio dell'azienda originaria. È una scelta che valorizza la continuità contabile.

Continuità dei rapporti giuridici

Le società di trasformazione conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori e subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi dell'azienda originaria. È il principio della continuità sostanziale: cambia la forma giuridica, ma non si interrompono contratti, concessioni, autorizzazioni, rapporti di lavoro.

Semplificazione procedurale

Il comma 2 chiarisce che la deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile (pubblicità e registrazione). È una semplificazione tecnica che evita inutili duplicazioni procedurali.

La perizia giurata

Il comma 3 introduce un meccanismo di controllo della congruità: entro tre mesi dalla costituzione, gli amministratori richiedono a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ex art. 2343, primo comma, del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento, amministratori e sindaci determinano i valori definitivi, controllando le valutazioni e procedendo, se necessario, alla revisione della stima. Fino alla determinazione definitiva, le azioni sono inalienabili. È una garanzia di trasparenza patrimoniale.

Privatizzazione formale

Il comma 4 consente di costituire le società anche ai fini delle norme sulla privatizzazione (D.L. 332/1994). Il comma 5 è stato abrogato dalla L. 448/2001, segno dell'evoluzione della disciplina nazionale.

Esenzione fiscale

Il comma 6 stabilisce l'esenzione fiscale, diretta e indiretta, statale e regionale, per il conferimento e l'assegnazione dei beni alle società di trasformazione. È una scelta di favore che agevola le operazioni di riorganizzazione e riduce i costi di transizione.

Scissione e privatizzazione di consorzi

Il comma 7 consente di prevedere, in sede di trasformazione, la scissione dell'azienda e la destinazione di un ramo aziendale a una nuova società, applicando per quanto compatibili le norme sulla scissione del codice civile. Il comma 7-bis estende la disciplina ai consorzi, sostituendo all'organo consiliare l'assemblea consortile e prevedendo il diritto di liquidazione per gli enti locali che non intendano partecipare. Il comma 7-ter applica le stesse regole alla privatizzazione di enti e aziende delle regioni a statuto ordinario e a quelle a statuto speciale, fatte salve le rispettive previsioni regionali. Per le obbligazioni anteriori, rispondono in ogni caso le regioni di appartenenza. Le linee guida ANCI sulle operazioni straordinarie e gli orientamenti della Corte dei conti su trasformazioni e conferimenti offrono indicazioni operative.

Casi pratici

Caso 1: trasformazione di azienda speciale in società per azioni

Un comune capoluogo decide di trasformare la propria azienda speciale per i servizi ambientali in società per azioni, restando inizialmente azionista unico. La delibera di trasformazione determina il capitale sociale in misura pari al fondo di dotazione risultante dall'ultimo bilancio approvato. Gli amministratori richiedono entro tre mesi la perizia giurata ex art. 2343 c.c. e, entro due anni, l'ente apre il capitale a soggetti privati selezionati con procedura di evidenza pubblica.

Caso 2: scissione di ramo aziendale

Caio è amministratore di un'azienda speciale che gestisce due rami di attività eterogenei. In sede di trasformazione, l'ente locale delibera la scissione e la destinazione di uno dei rami a una nuova società di nuova costituzione. Si applicano per quanto compatibili le disposizioni del codice civile sulla scissione e quelle dell'articolo 115, garantendo continuità nei rapporti giuridici e fiscali.

Domande frequenti

Come si trasforma un'azienda speciale in società di capitali?

La trasformazione avviene con atto unilaterale dell'ente locale, deliberato dall'organo competente. La deliberazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società, ferma l'applicazione delle regole codicistiche su pubblicità e registrazione. L'ente può restare azionista unico per un massimo di due anni.

Quale è il capitale iniziale della nuova società?

Il capitale è determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione dell'azienda speciale risultante dall'ultimo bilancio approvato e comunque non inferiore alla soglia minima richiesta dal codice civile per la costituzione delle società. L'eventuale eccedenza è imputata a riserve e fondi.

I conferimenti sono soggetti a imposte?

No. Il comma 6 prevede l'esenzione, diretta e indiretta, statale e regionale, da imposizioni fiscali per il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società di trasformazione. È una scelta di favore che agevola la riorganizzazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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