- I servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti tramite affidamento diretto a istituzioni, aziende speciali consortili o società in house.
- Le società in house devono essere a capitale interamente pubblico e soddisfare i requisiti del controllo analogo e dell'attività prevalente.
- È ammessa la gestione in economia quando il servizio è di modeste dimensioni o ha caratteristiche peculiari.
- L'affidamento diretto è consentito anche ad associazioni e fondazioni per servizi culturali e del tempo libero.
- I rapporti tra ente locale e gestori sono regolati da contratti di servizio.
Testo dell'articoloVigente
Art. 113 Bis TUEL — Articolo 113-bis
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. 1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a: a) istituzioni; b) aziende speciali, anche consortili; c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano.
2. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.
3. Gli enti locali possono procedere all’affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.
4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326
5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio. 22
Commento
L'articolo 113-bis disciplina i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, una categoria residuale rispetto a quella dei servizi a rilevanza economica regolati dall'articolo 113 e dalla copiosa disciplina europea sulla concorrenza. La distinzione è cruciale perché determina la disponibilità di strumenti gestionali molto diversi.
La nozione di rilevanza economica
La distinzione tra servizi a rilevanza economica e servizi senza rilevanza economica è di matrice europea e si fonda sulla potenzialità di mercato dell'attività: un servizio è privo di rilevanza economica quando, per le sue caratteristiche intrinseche o per il contesto, non è remunerabile a condizioni di mercato e si rivolge a esigenze sociali, culturali o assistenziali non monetizzabili in senso pieno. Tipicamente vi rientrano i servizi culturali, museali, bibliotecari, alcuni servizi sociali, le attività ricreative comunali. La giurisprudenza europea e nazionale ha progressivamente affinato il criterio della verifica caso per caso.
Le forme di gestione ammesse
Il comma 1 elenca tassativamente i moduli di gestione consentiti: affidamento diretto a istituzioni (organismi strumentali dell'ente locale ex art. 114, comma 2); affidamento ad aziende speciali, anche consortili (ex art. 114, comma 1); affidamento a società a capitale interamente pubblico, purché ricorrano le due condizioni canoniche dell'in house: il controllo analogo (l'ente esercita sulla società un controllo analogo a quello sui propri servizi interni) e l'attività prevalente (la società realizza la parte più importante dell'attività con l'ente o gli enti che la controllano). Sono le due condizioni elaborate dalla giurisprudenza europea a partire dalla nota sentenza Teckal e poi codificate in fonti successive (oggi nell'articolo 5 del codice dei contratti e nella disciplina TUSP).
La gestione in economia
Il comma 2 conserva la facoltà della gestione in economia, ossia con la diretta organizzazione interna all'ente, quando il servizio sia di modeste dimensioni o presenti caratteristiche che rendano non opportuno l'affidamento esterno. È una previsione coerente con l'autonomia organizzativa dell'ente e con il principio di proporzionalità: per servizi minori, l'apparato interno è spesso la soluzione più efficiente.
Servizi culturali a fondazioni e associazioni
Il comma 3 introduce un'apertura specifica: per i servizi culturali e del tempo libero gli enti locali possono affidare direttamente l'attività anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate. È una norma che valorizza il tessuto del terzo settore e gli organismi non profit, particolarmente attivi nei territori in attività museali, archivistiche, ricreative.
Il comma abrogato
Il comma 4 è stato abrogato dal D.L. 269/2003: si tratta di un intervento legislativo successivo che ha eliminato una previsione originaria, in linea con l'evoluzione complessiva della disciplina dei servizi pubblici locali.
I contratti di servizio
Il comma 5 chiude con un principio fondamentale: i rapporti tra ente locale e soggetto gestore sono regolati da contratti di servizio. È lo strumento contrattuale che definisce obblighi, livelli qualitativi, corrispettivi, sanzioni, modalità di controllo. La sua centralità è confermata dalla disciplina del TUSP (D.Lgs. 175/2016) e dagli orientamenti ANAC e Corte dei conti, che ne richiedono massima precisione redazionale per evitare zone grigie nella governance. Anche l'ANCI, attraverso le proprie linee guida, mette a disposizione modelli tipo di contratto di servizio per le diverse tipologie di affidamento.
Domande frequenti
Quali sono i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica?
Sono i servizi che, per le proprie caratteristiche intrinseche o per il contesto, non sono remunerabili a condizioni di mercato e si rivolgono a esigenze sociali, culturali o ricreative. Tipicamente vi rientrano biblioteche, musei, archivi, servizi sociali di prossimità, attività culturali e del tempo libero. La verifica è caso per caso.
Come possono essere gestiti questi servizi?
Tramite affidamento diretto a istituzioni, aziende speciali anche consortili o società a capitale interamente pubblico in regime di in house (controllo analogo + attività prevalente). È ammessa la gestione in economia per servizi di modeste dimensioni. Per i servizi culturali e del tempo libero, è consentito l'affidamento anche ad associazioni e fondazioni costituite o partecipate dall'ente.
Come si regola il rapporto con il soggetto gestore?
Il rapporto è regolato da un contratto di servizio che definisce obblighi, livelli qualitativi, corrispettivi, sanzioni e modalità di controllo. È lo strumento centrale della governance e deve essere redatto con precisione, in coerenza con le linee guida ANCI e gli orientamenti di ANAC e Corte dei conti.
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