- L'azienda speciale è ente strumentale dotato di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale.
- L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per servizi sociali, con autonomia gestionale.
- Organi: consiglio di amministrazione, presidente e direttore (responsabile della gestione).
- Si applicano i principi contabili del D.Lgs. 118/2011 e i criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
- Aziende e istituzioni si iscrivono e depositano il bilancio al registro delle imprese o alla camera di commercio.
Testo dell'articoloVigente
Art. 114 TUEL — Articolo 114
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. L’azienda speciale è ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. L’azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell’allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile . 83
2. L’istituzione è organismo strumentale dell’ente locale per l’esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. L’istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile dell’ente locale che lo ha istituito, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 151, comma 2. L’ente locale che si avvale della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale di cui all’art. 232, comma 3, può imporre alle proprie istituzioni l’adozione della contabilità economico-patrimoniale. 83
3. Organi dell’azienda e dell’istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell’ente locale.
4. L’azienda e l’istituzione conformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo dell’equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l’istituzione, l’obbligo del pareggio finanziario. 83
5. Nell’ambito della legge, l’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti, quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell’ente locale da cui dipendono.
5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno.
6. L’ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti dell’ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell’azienda speciale prevede un apposito organo, di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.
8. 8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti dell’azienda da sottoporre all’approvazione del consiglio comunale: 83 a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale; b) il budget economico almeno triennale; 83 c) il bilancio di esercizio; 83 d) il piano degli indicatori di bilancio. 83
8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i seguenti atti dell’istituzione da sottoporre all’approvazione del consiglio comunale:
a) il piano-programma, di durata almeno triennale, che costituisce il documento di programmazione dell’istituzione;
b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all’allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni, completo dei relativi allegati;
c) le variazioni di bilancio;
d) il rendiconto della gestione predisposto secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni, completo dei relativi allegati.
83
Commento
L'articolo 114 è la norma fondamentale sulle aziende speciali e sulle istituzioni, le due forme storiche di gestione strumentale dei servizi pubblici locali sopravvissute alla stagione delle privatizzazioni e oggi riprese e valorizzate in particolare per i servizi privi di rilevanza economica e per i servizi sociali.
L'azienda speciale: definizione e natura
Il comma 1 definisce l'azienda speciale come ente strumentale dell'ente locale, dotato di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale e proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. La triade personalità + autonomia + statuto disegna una figura giuridica robusta: l'azienda non è un mero ufficio interno ma un soggetto distinto, capace di obbligarsi autonomamente, dotato di patrimonio proprio. La conformazione contabile è ancorata ai principi contabili generali dell'allegato 1 al D.Lgs. 118/2011 e ai principi del codice civile: è un modello ibrido che coniuga regole pubblicistiche e logica imprenditoriale.
L'istituzione: definizione e natura
Il comma 2 disciplina l'istituzione: organismo strumentale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale ma priva di personalità giuridica autonoma. Si tratta quindi di un'articolazione organizzativa interna all'ente locale, distinta operativamente ma giuridicamente parte dell'ente stesso. L'istituzione adotta il sistema contabile dell'ente che l'ha istituita, con la facoltà aggiuntiva (per gli enti che non tengono la contabilità economico-patrimoniale per scelta ex art. 232) di imporne l'adozione all'istituzione.
Organi e responsabilità gestionale
Il comma 3 individua gli organi comuni alle due figure: consiglio di amministrazione, presidente, direttore (al quale compete la responsabilità gestionale). Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono fissate dallo statuto dell'ente locale, in coerenza con il modello di governance scelto da ciascun comune o provincia.
Principi di gestione
Il comma 4 fissa i tre criteri guida: efficacia, efficienza ed economicità. È riconosciuto l'obbligo dell'equilibrio economico per le aziende speciali (con possibilità di considerare anche i proventi da trasferimenti dell'ente) e, per le istituzioni, l'obbligo del pareggio finanziario. Sono parametri che vincolano la gestione a logiche di sostenibilità e responsabilità.
Statuto e regolamenti
Il comma 5 disciplina le fonti regolative interne: l'azienda speciale si dota di proprio statuto e regolamenti; l'istituzione opera secondo lo statuto e i regolamenti dell'ente locale di riferimento. È una differenza tipologica che riflette il diverso grado di autonomia.
L'iscrizione al registro delle imprese
Il comma 5-bis impone alle aziende speciali e istituzioni l'iscrizione al registro delle imprese o al repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, con deposito annuale del bilancio entro il 31 maggio. È un obbligo di pubblicità e trasparenza coerente con il modello imprenditoriale.
Conferimento di capitale e atti fondamentali
Il comma 6 dettaglia il rapporto tra ente locale e azienda/istituzione: conferimento del capitale di dotazione; definizione delle finalità e degli indirizzi; approvazione degli atti fondamentali; esercizio della vigilanza; verifica dei risultati di gestione; copertura degli eventuali costi sociali. È un quadro che combina autonomia operativa e governance dell'ente di riferimento.
Il collegio dei revisori
Il comma 7 disciplina il controllo contabile: il collegio dei revisori dell'ente locale esercita le funzioni anche nei confronti delle istituzioni; lo statuto dell'azienda speciale prevede un proprio organo di revisione e forme autonome di verifica della gestione. È una differenziazione coerente con la diversa autonomia.
Gli atti fondamentali dell'azienda
Il comma 8 elenca gli atti fondamentali dell'azienda da sottoporre al consiglio comunale: piano-programma comprendente il contratto di servizio; budget economico almeno triennale; bilancio di esercizio; piano degli indicatori di bilancio. Si tratta del corredo programmatorio-contabile minimo che garantisce trasparenza e accountability. Le linee guida ANCI e gli orientamenti della Corte dei conti su aziende speciali e istituzioni offrono utili modelli applicativi.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra azienda speciale e istituzione?
L'azienda speciale è ente strumentale con personalità giuridica autonoma, propri statuto, regolamenti e organo di revisione, soggetta a iscrizione al registro delle imprese. L'istituzione è invece organismo strumentale interno all'ente locale, dotato di autonomia gestionale ma privo di personalità giuridica autonoma, soggetto al collegio dei revisori dell'ente di riferimento.
Quali sono gli organi dell'azienda speciale?
Gli organi sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale di riferimento.
Quali atti fondamentali dell'azienda devono essere approvati dal consiglio?
Il piano-programma comprendente il contratto di servizio, il budget economico almeno triennale, il bilancio di esercizio e il piano degli indicatori di bilancio. Sono i documenti programmatori e contabili che garantiscono governance e trasparenza.
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