Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 110 TUEL – Articolo 110

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’ incarico. 139

2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell’area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell’ente arrotondando il prodotto all’unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.

3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell’ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l’ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie. 139

5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell’incarico di cui all’articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio.

6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

In sintesi

  • Lo statuto può prevedere la copertura dei posti dirigenziali mediante contratto a tempo determinato.
  • Per la dirigenza, la quota non supera il 30% dei posti istituiti nella dotazione organica.
  • I contratti extra-dotazione organica non superano il 5% del totale (dirigenza e area direttiva).
  • Gli incarichi sono conferiti previa selezione pubblica con verifica di esperienza pluriennale.
  • La durata non eccede il mandato del sindaco; risoluzione automatica in caso di dissesto.
Indice dei contenuti

L'articolo 110 affronta un tema delicato: la possibilità per gli enti locali di attingere alla dirigenza esterna mediante contratti a tempo determinato. La norma riflette un compromesso tra esigenze di flessibilità e necessità di tutelare il principio del pubblico concorso, contemperando innovazione manageriale e garanzia di pari accesso.

La copertura dei posti in dotazione organica

Il comma 1 consente, se previsto dallo statuto, la copertura di posti dirigenziali e di alta specializzazione mediante contratto a tempo determinato. La quota dirigenziale così attivata non può superare il 30% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica, e comunque deve essere almeno pari a un'unità per garantire una soglia minima di operatività. Il vincolo della selezione pubblica è esplicito: gli incarichi sono conferiti previa selezione volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico. La norma è stata oggetto di numerose pronunce della Corte costituzionale che hanno progressivamente irrigidito le garanzie procedimentali per evitare scivolamenti verso forme di chiamata diretta.

I contratti extra-dotazione organica

Il comma 2 disciplina una fattispecie diversa: gli incarichi a contratto al di fuori della dotazione organica. Negli enti con dirigenza, la quota non supera il 5% del totale (dirigenza + area direttiva), con il minimo di un'unità. Negli enti senza dirigenza, la quota è del 5% della dotazione organica complessiva, arrotondata, o una unità negli enti con meno di 20 dipendenti. La differenza rispetto al comma 1 è strutturale: qui si crea una posizione fuori dotazione, motivata dall'assenza di professionalità analoghe all'interno (clausola di sussidiarietà espressa solo per gli enti senza dirigenza). Sono i cosiddetti contratti "ad personam" molto utilizzati nei comuni e nelle province per innesti specialistici.

Durata e trattamento economico

Il comma 3 fissa il limite della durata (non superiore al mandato del sindaco o presidente in carica) e disciplina il trattamento economico, equivalente a quello dei vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati. È prevista la possibilità di integrazione con una indennità ad personam, motivata dalla giunta, commisurata alla qualificazione professionale, alla temporaneità del rapporto e alle condizioni di mercato. L'indennità non è automatica ma soggetta a motivazione specifica.

La risoluzione automatica

Il comma 4 prevede una causa di risoluzione di diritto: il contratto a tempo determinato si risolve automaticamente se l'ente locale dichiara il dissesto finanziario o si trova in situazione strutturalmente deficitaria. È una clausola di tutela degli equilibri di bilancio, che evita di mantenere oneri straordinari in fasi di crisi finanziaria.

Aspettativa per dipendenti pubblici

Il comma 5 chiarisce che, per il periodo dell'incarico (anche quello di direttore generale ex articolo 108), i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. È una previsione che facilita il passaggio temporaneo di professionalità tra amministrazioni diverse.

Collaborazioni esterne

Il comma 6 chiude con la facoltà, per il regolamento, di prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine. Le indicazioni della Funzione Pubblica e della Corte dei conti raccomandano massima trasparenza nelle procedure di selezione e nella motivazione del trattamento ad personam, in coerenza con i principi di buon andamento e imparzialità.

Casi pratici

Caso 1: incarico dirigenziale esterno per progetto PNRR

Un comune ha una dotazione organica con dieci posti dirigenziali e necessita di una professionalità specifica in materia di project management e fondi europei per attuare progetti PNRR. Lo statuto consente la copertura mediante contratto. L'ente avvia una selezione pubblica e affida l'incarico a un professionista esterno con esperienza pluriennale specifica, entro il limite del 30% della dotazione. Il contratto è triennale, parametrato al residuo del mandato.

Caso 2: indennità ad personam motivata

Caio, professionista esterno con curriculum di alto profilo internazionale, viene incaricato di dirigere un'agenzia di sviluppo locale. La giunta, motivando con la specifica qualificazione e con le condizioni di mercato, integra il trattamento contrattuale con un'indennità ad personam. La motivazione richiama il livello salariale di mercato per analoghe figure e la temporaneità del rapporto, in modo da rendere l'atto difendibile in sede di controllo.

Domande frequenti

Quanti dirigenti a contratto può avere un ente locale?

Lo statuto può consentire la copertura mediante contratto fino al 30% dei posti dirigenziali istituiti in dotazione organica (comma 1). Inoltre, fuori dotazione organica, possono essere stipulati contratti fino al 5% del totale dirigenza + area direttiva (comma 2). Almeno una unità è comunque consentita.

Come si selezionano i dirigenti a contratto?

Gli incarichi sono conferiti previa selezione pubblica, volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico. La selezione deve garantire trasparenza e pari accesso, in coerenza con i principi costituzionali del pubblico impiego.

Quale è la durata massima del contratto?

Il contratto non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il contratto si risolve automaticamente se l'ente dichiara il dissesto o si trova in situazione strutturalmente deficitaria.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.