← Torna a TUEL — Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000)
Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Lo statuto può prevedere la copertura dei posti dirigenziali mediante contratto a tempo determinato.
  • Per la dirigenza, la quota non supera il 30% dei posti istituiti nella dotazione organica.
  • I contratti extra-dotazione organica non superano il 5% del totale (dirigenza e area direttiva).
  • Gli incarichi sono conferiti previa selezione pubblica con verifica di esperienza pluriennale.
  • La durata non eccede il mandato del sindaco; risoluzione automatica in caso di dissesto.

Testo dell'articoloVigente

Art. 110 TUEL — Articolo 110

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’ incarico. 139

2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell’area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell’ente arrotondando il prodotto all’unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.

3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell’ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l’ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie. 139

5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell’incarico di cui all’articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio.

6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Commento

L'articolo 110 affronta un tema delicato: la possibilità per gli enti locali di attingere alla dirigenza esterna mediante contratti a tempo determinato. La norma riflette un compromesso tra esigenze di flessibilità e necessità di tutelare il principio del pubblico concorso, contemperando innovazione manageriale e garanzia di pari accesso.

La copertura dei posti in dotazione organica

Il comma 1 consente, se previsto dallo statuto, la copertura di posti dirigenziali e di alta specializzazione mediante contratto a tempo determinato. La quota dirigenziale così attivata non può superare il 30% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica, e comunque deve essere almeno pari a un'unità per garantire una soglia minima di operatività. Il vincolo della selezione pubblica è esplicito: gli incarichi sono conferiti previa selezione volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico. La norma è stata oggetto di numerose pronunce della Corte costituzionale che hanno progressivamente irrigidito le garanzie procedimentali per evitare scivolamenti verso forme di chiamata diretta.

I contratti extra-dotazione organica

Il comma 2 disciplina una fattispecie diversa: gli incarichi a contratto al di fuori della dotazione organica. Negli enti con dirigenza, la quota non supera il 5% del totale (dirigenza + area direttiva), con il minimo di un'unità. Negli enti senza dirigenza, la quota è del 5% della dotazione organica complessiva, arrotondata, o una unità negli enti con meno di 20 dipendenti. La differenza rispetto al comma 1 è strutturale: qui si crea una posizione fuori dotazione, motivata dall'assenza di professionalità analoghe all'interno (clausola di sussidiarietà espressa solo per gli enti senza dirigenza). Sono i cosiddetti contratti "ad personam" molto utilizzati nei comuni e nelle province per innesti specialistici.

Durata e trattamento economico

Il comma 3 fissa il limite della durata (non superiore al mandato del sindaco o presidente in carica) e disciplina il trattamento economico, equivalente a quello dei vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati. È prevista la possibilità di integrazione con una indennità ad personam, motivata dalla giunta, commisurata alla qualificazione professionale, alla temporaneità del rapporto e alle condizioni di mercato. L'indennità non è automatica ma soggetta a motivazione specifica.

La risoluzione automatica

Il comma 4 prevede una causa di risoluzione di diritto: il contratto a tempo determinato si risolve automaticamente se l'ente locale dichiara il dissesto finanziario o si trova in situazione strutturalmente deficitaria. È una clausola di tutela degli equilibri di bilancio, che evita di mantenere oneri straordinari in fasi di crisi finanziaria.

Aspettativa per dipendenti pubblici

Il comma 5 chiarisce che, per il periodo dell'incarico (anche quello di direttore generale ex articolo 108), i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. È una previsione che facilita il passaggio temporaneo di professionalità tra amministrazioni diverse.

Collaborazioni esterne

Il comma 6 chiude con la facoltà, per il regolamento, di prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine. Le indicazioni della Funzione Pubblica e della Corte dei conti raccomandano massima trasparenza nelle procedure di selezione e nella motivazione del trattamento ad personam, in coerenza con i principi di buon andamento e imparzialità.

Domande frequenti

Quanti dirigenti a contratto può avere un ente locale?

Lo statuto può consentire la copertura mediante contratto fino al 30% dei posti dirigenziali istituiti in dotazione organica (comma 1). Inoltre, fuori dotazione organica, possono essere stipulati contratti fino al 5% del totale dirigenza + area direttiva (comma 2). Almeno una unità è comunque consentita.

Come si selezionano i dirigenti a contratto?

Gli incarichi sono conferiti previa selezione pubblica, volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico. La selezione deve garantire trasparenza e pari accesso, in coerenza con i principi costituzionali del pubblico impiego.

Quale è la durata massima del contratto?

Il contratto non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il contratto si risolve automaticamente se l'ente dichiara il dissesto o si trova in situazione strutturalmente deficitaria.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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