Testo dell'articoloVigente
Art. 107 TUEL – Articolo 107
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato
1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.
3. 3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente: a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; la commissione giudicatrice, nel caso di aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, può essere presieduta dal responsabile unico del procedimento; 141 b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso; c) la stipulazione dei contratti; d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; e) gli atti di amministrazione e gestione del personale; f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie; g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale; h) le attestazioni, certificazioni comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.
4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all’articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall’articolo 50, comma 3, e dall’articolo 54.
6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.
7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi contenuti nell’ articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 , secondo le modalità previste dall’articolo 147 del presente testo unico.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 107 è uno dei pilastri dell'ordinamento degli enti locali italiani e codifica nel TUEL il principio cardine della separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa, frutto della stagione di riforme degli anni Novanta. La sua portata sistematica supera la mera elencazione di competenze e ridisegna il modello di governance dell'ente locale.
Il principio di separazione
Il comma 1 enuncia il principio fondamentale: agli organi di governo (sindaco, giunta, consiglio) spettano i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, mentre ai dirigenti è attribuita la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. È una distinzione netta che mira a evitare la commistione tra scelte di natura politica e atti gestionali di natura tecnica, in linea con il modello introdotto dal D.Lgs. 29/1993 per la dirigenza statale.
La clausola residuale a favore della dirigenza
Il comma 2 introduce una regola interpretativa di grande forza: tutti i compiti, compresa l'adozione di atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, spettano ai dirigenti, salvo che la legge o lo statuto li attribuiscano espressamente agli organi di indirizzo politico o al segretario o al direttore generale. Si tratta di una clausola residuale che attrae alla dirigenza ogni competenza non espressamente riservata altrove, ribaltando l'impostazione precedente in cui la regola era opposta.
Il catalogo dei compiti tipici
Il comma 3 elenca le attività che, in particolare, rientrano nella sfera dirigenziale: presidenza delle commissioni di gara e di concorso (con la possibile presidenza del RUP nelle gare sotto soglia con offerta economicamente più vantaggiosa); responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso; stipulazione dei contratti; atti di gestione finanziaria e impegni di spesa; gestione del personale; provvedimenti autorizzativi e concessori basati su criteri predeterminati (incluse le concessioni edilizie); vigilanza edilizia e sanzioni amministrative; attestazioni e certificazioni; atti delegati dal sindaco. È un catalogo che disegna in concreto il perimetro dell'azione dirigenziale.
Il presidio della separazione
Il comma 4 stabilisce che le attribuzioni dirigenziali possono essere derogate soltanto espressamente e con specifiche disposizioni di legge. È una norma di garanzia che impedisce sia agli statuti sia ai regolamenti locali di riconvertire competenze dirigenziali in competenze politiche per via interpretativa.
La transizione e le eccezioni
Il comma 5 contiene la norma di transizione: dalla data di entrata in vigore del TUEL, le disposizioni che conferivano agli organi politici (capo I titolo III) l'adozione di atti gestionali si interpretano come riferite ai dirigenti, salve le eccezioni di cui all'articolo 50, comma 3 (poteri sindacali specifici) e all'articolo 54 (poteri del sindaco quale ufficiale di governo). La separazione non è quindi assoluta ma calibrata: in casi specifici (urgenza, sicurezza, ordine pubblico) la legge ha mantenuto poteri provvedimentali in capo al vertice politico. La giurisprudenza amministrativa, in linea generale, ha applicato con rigore il principio di separazione, annullando atti gestionali adottati da organi politici al di fuori delle eccezioni espresse, mentre la Corte dei conti ha utilizzato il principio come parametro nelle valutazioni di responsabilità.
Casi pratici
Caso 1: atto gestionale erroneamente adottato dalla giunta
Tizio è dirigente del settore lavori pubblici di un comune. La giunta, all'inizio del mandato, adotta una determinazione di affidamento di un servizio di manutenzione, atto tipicamente dirigenziale. L'atto è esposto al rischio di annullamento per incompetenza, perché il comma 2 dell'articolo 107 attribuisce l'adozione di tali provvedimenti ai dirigenti, in applicazione del principio di separazione tra indirizzo e gestione.
Caso 2: presidenza commissione di gara sotto soglia
Caio è responsabile unico del procedimento (RUP) per una gara di importo inferiore alla soglia europea con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Per espressa previsione del comma 3 lettera a), in tale ipotesi la commissione giudicatrice può essere presieduta dal RUP, senza necessità di attribuire la presidenza a un dirigente esterno alla procedura, ferme le regole di rotazione e di prevenzione dei conflitti di interesse.
Domande frequenti
Quali atti spettano ai dirigenti degli enti locali?
Spettano ai dirigenti tutti gli atti gestionali, amministrativi, finanziari e tecnici che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e che non sono espressamente attribuiti dalla legge o dallo statuto agli organi di indirizzo politico, al segretario o al direttore generale. Il catalogo del comma 3 (gare, contratti, impegni di spesa, autorizzazioni, sanzioni edilizie, certificazioni) è esemplificativo del perimetro tipico.
Gli organi politici possono adottare provvedimenti gestionali?
Solo nei casi espressamente previsti da specifiche disposizioni di legge. Il principio di separazione tra indirizzo politico e gestione è un cardine dell'ordinamento e le deroghe sono di stretta interpretazione. Restano ferme alcune eccezioni come quelle previste dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54 (poteri del sindaco quale ufficiale di governo).
Lo statuto comunale può ridurre le competenze dei dirigenti?
No. Il comma 4 stabilisce che le attribuzioni dei dirigenti possono essere derogate soltanto espressamente da specifiche disposizioni di legge. Né lo statuto né i regolamenti locali possono comprimere il perimetro dirigenziale, perché si tratta di una scelta sistemica del legislatore statale.