← Torna a TUEL — Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000)
Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disposizioni transitorie sulla classificazione dei comuni e delle province ai fini dell'assegnazione del segretario.
  • Resta ferma, fino a nuova contrattazione collettiva, la classificazione delle tabelle A e B del DPR 749/1972.
  • I segretari trasferiti presso altre amministrazioni mantengono il ruolo statale e il trattamento pensionabile.
  • Disciplina specifica per i segretari in posizione di fuori ruolo a seguito della legge 50/1999.
  • Norma di coordinamento con la transizione dal vecchio al nuovo sistema dei segretari.

Testo dell'articoloVigente

Art. 106 TUEL — Articolo 106

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

1. Fino alla stipulazione di una diversa disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro resta ferma la classificazione dei comuni e delle province ai fini dell’assegnazione del segretario prevista dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 .

2. I segretari già iscritti alla sezione speciale dell’albo ai sensi dell’ articolo 17, comma 82, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni, permangono nel ruolo statale e mantengono ad esaurimento qualifica e trattamento economico pensionabile in godimento.

3. Ai fini dell’attuazione della legge 8 marzo 1999, n. 50 , i segretari comunali di cui all’ articolo 18, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 , o all’ articolo 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , possono essere collocati o mantenuti in posizione di fuori ruolo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche dopo il trasferimento alle amministrazioni di destinazione e con effetto dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 50 del 1999 . Gli oneri relativi al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, dei predetti dipendenti rimangono a carico dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali fino alla data del trasferimento alle amministrazioni di destinazione; successivamente sono a queste imputate. Analogamente si provvede, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, per i segretari comunali in servizio presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’ articolo 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 .

Commento

L'articolo 106 contiene un fascio di disposizioni transitorie che, nel 2000, accompagnavano il passaggio dal vecchio sistema dei segretari comunali (di matrice statale-prefettizia) al nuovo modello introdotto dalla legge 127/1997 e consolidato dal TUEL. Pur essendo norme con vocazione transitoria, mantengono rilievo applicativo perché incidono su situazioni soggettive consolidate e su classificazioni che, in larga parte, sono rimaste come ossatura di riferimento.

La classificazione dei comuni

Il comma 1 cristallizza, in attesa di nuova disciplina contrattuale collettiva, la classificazione dei comuni e delle province secondo le tabelle A e B allegate al DPR 749/1972. È una norma che ha consentito di non interrompere il sistema di assegnazione dei segretari in base alla fascia dimensionale dell'ente. Anche se nel tempo la contrattazione collettiva ha modificato l'impianto, l'origine della classificazione resta riconducibile a quel decreto storico, e la sua eco si avverte ancora nella struttura per fasce dell'albo.

La salvaguardia del ruolo statale

Il comma 2 disciplina la posizione dei segretari già iscritti alla sezione speciale dell'albo per effetto della legge 127/1997, trasferiti presso altre amministrazioni: tali soggetti permangono nel ruolo statale e mantengono ad esaurimento qualifica e trattamento economico pensionabile in godimento. È una tutela di carriera e previdenziale per chi, al momento della transizione, si trovava in posizione differenziata.

I segretari fuori ruolo

Il comma 3 disciplina, con linguaggio tecnico molto specifico, la posizione dei segretari comunali interessati dalle riforme di delegificazione della legge 50/1999 (cd. legge Bassanini bis) e dalle disposizioni dei DPR 465/1997 e legge 449/1997. Possono essere collocati o mantenuti in posizione di fuori ruolo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con copertura degli oneri prima a carico dell'Agenzia e poi delle amministrazioni di destinazione. La norma analoga si applica ai segretari in servizio presso il Ministero dell'interno.

La logica del coordinamento

L'articolo, complessivamente, riflette la cura del legislatore nel gestire una transizione complessa: non si limita a dichiarare nuovi principi ma garantisce che le posizioni preesistenti non vengano travolte dal mutamento normativo. È un esempio di tecnica legislativa attenta ai diritti acquisiti e alla continuità del servizio. Per il professionista di oggi, l'articolo 106 resta utile soprattutto come strumento ermeneutico nelle controversie pensionistiche e di carriera che riguardano i segretari assunti prima della riforma del 1997 e successivamente collocati in posizioni speciali.

Domande frequenti

Cosa disciplina l'articolo 106 TUEL?

L'articolo 106 contiene disposizioni transitorie sulla classificazione dei comuni ai fini dell'assegnazione del segretario e sulla tutela delle posizioni soggettive (carriera, trattamento pensionabile) dei segretari interessati dalla transizione tra il vecchio sistema statale-prefettizio e il modello del TUEL del 2000.

Quale classificazione dei comuni resta in vigore secondo l'articolo 106?

Resta ferma, fino a una diversa disciplina del contratto collettivo nazionale, la classificazione delle tabelle A e B allegate al DPR 23 giugno 1972, n. 749. Tale classificazione costituisce la base storica del sistema di fasce dell'albo dei segretari.

I segretari trasferiti presso altre amministrazioni mantengono il proprio status?

Sì. Il comma 2 prevede che i segretari già iscritti alla sezione speciale dell'albo ai sensi della legge 127/1997 e trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni permangono nel ruolo statale e mantengono ad esaurimento la qualifica e il trattamento economico pensionabile in godimento.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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