← Torna a TUEL — Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000)
Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la materia con propria legislazione.
  • L'autonomia normativa riguarda il capo dedicato ai segretari comunali e provinciali.
  • Nel territorio del Trentino-Alto Adige resta ferma, fino a nuova legge regionale, l'applicazione del titolo VI della legge 118/1972.
  • La norma rispetta l'assetto delle competenze previsto dagli statuti speciali.
  • Sancisce un regime differenziato per le aree ad autonomia rafforzata.

Testo dell'articoloVigente

Art. 105 TUEL — Articolo 105

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le materie di cui al presente capo con propria legislazione.

2. Nel territorio della regione Trentino – Alto Adige, fino, all’emanazione di apposita legge regionale, rimane ferma l’applicazione del titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118 .

Commento

L'articolo 105 affronta uno snodo costituzionale di grande rilievo: il rapporto tra disciplina statale degli enti locali e autonomia legislativa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. La sua brevità testuale nasconde una scelta sistemica importante, coerente con l'architettura costituzionale italiana.

Il principio di rispetto delle competenze statutarie

Il comma 1 stabilisce che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la materia dei segretari comunali con propria legislazione. È un riconoscimento esplicito che, in tali contesti, l'ordinamento degli enti locali e in particolare la disciplina del personale apicale rientrano nelle competenze rafforzate previste dagli statuti speciali. La norma statale opera quindi come parametro generale ma non come disciplina vincolante uniforme.

La differenziazione come valore costituzionale

La scelta del legislatore riflette il valore costituzionale dell'autonomia speciale: territori che hanno conservato o riacquistato, dopo la Costituzione, una particolare autonomia (per ragioni storiche, linguistiche, geografiche) possono modulare gli istituti dell'amministrazione locale tenendo conto delle proprie peculiarità. Nel concreto, ciò significa che in Valle d'Aosta, Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e nelle province autonome di Trento e Bolzano possono coesistere modelli diversi di ordinamento dei segretari, anche con regimi di reclutamento, formazione e collocazione professionale differenziati.

Il regime transitorio del Trentino-Alto Adige

Il comma 2 contiene una norma transitoria specifica per il Trentino-Alto Adige: fino all'emanazione di apposita legge regionale, resta ferma l'applicazione del titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118. È una previsione di continuità che evita vuoti normativi nelle more dell'esercizio della competenza legislativa regionale e che attesta la consapevolezza del legislatore della complessità del sistema preesistente.

Implicazioni operative

Sul piano applicativo, l'articolo 105 implica che il professionista che opera in materia di segretari comunali debba sempre verificare la legislazione regionale di riferimento quando il territorio interessato rientri in una delle autonomie speciali. Possono variare i requisiti di accesso, le modalità di formazione, la struttura dell'albo, le forme di mobilità. Le indicazioni dell'ANCI delle regioni a statuto speciale e gli orientamenti del Consiglio di Stato in sede consultiva sono punti di riferimento utili per coordinare la disciplina statale con quella regionale.

Domande frequenti

Le regioni a statuto speciale applicano il TUEL ai segretari comunali?

Non integralmente. Il comma 1 dell'articolo 105 stabilisce che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la materia con propria legislazione. Il TUEL costituisce parametro generale ma non disciplina vincolante uniforme: la legislazione regionale o provinciale prevale nei limiti delle competenze statutarie.

Cosa succede in Trentino-Alto Adige in assenza di legge regionale?

Il comma 2 prevede una clausola di continuità: fino all'emanazione di apposita legge regionale, resta ferma l'applicazione del titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118. Si tratta di un regime transitorio che evita vuoti normativi nel territorio della regione.

Quali sono le aree interessate dall'autonomia legislativa in materia?

Sono interessate le cinque regioni a statuto speciale (Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna) e le due province autonome di Trento e Bolzano. Ciascuna esercita la competenza legislativa secondo le previsioni del proprio statuto speciale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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