Testo dell'articoloVigente
Art. 127 TUEL – Articolo 127
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato
1. 1. Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illeggittimità denunziate, quando un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l’indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall’affissione all’albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino: a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario; b) dotazioni organiche e relative variazioni; c) assunzioni del personale.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il controllo è esercitato dal comitato regionale di controllo ovvero, se istituito, dal difensore civico comunale o provinciale. L’organo che procede al controllo, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne da comunicazione all’ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l’ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
3. La giunta può altresì sottoporre al controllo preventivo di legittimità dell’organo regionale di controllo ogni altra deliberazione dell’ente secondo le modalità di cui all’articolo 133.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 127 disciplina il cosiddetto controllo eventuale sulle deliberazioni degli enti locali, una forma di controllo che, a differenza del controllo necessario, si attiva su richiesta di una minoranza qualificata di consiglieri. Anche questa norma è in larga parte superata dalla riforma costituzionale del 2001, ma conserva interesse storico-sistematico e residuali implicazioni applicative.
La logica del controllo eventuale
Il controllo eventuale era pensato come strumento di garanzia per le minoranze consiliari: di fronte a delibere ritenute illegittime in materie sensibili, una quota qualificata di consiglieri poteva attivare un controllo esterno di legittimità. Era una valvola di sicurezza democratica, che combinava la dialettica politica interna al consiglio con il presidio di legalità affidato a un organo terzo (CO.RE.CO. o difensore civico).
I soggetti legittimati
Il comma 1 individua le maggioranze qualificate necessarie per attivare il controllo:
La soglia più bassa per i comuni piccoli rifletteva l'esigenza di garantire l'attivazione del controllo anche con consigli numericamente ridotti.
Le materie sensibili
Il comma 1 elenca tassativamente le materie su cui può essere richiesto il controllo eventuale:
Sono settori particolarmente esposti al rischio di favoritismi politici, conflitti di interesse, violazioni della disciplina del personale e degli appalti. Il legislatore ha quindi voluto un presidio specifico su questi ambiti.
I requisiti formali della richiesta
La richiesta deve essere:
Sono requisiti che impedivano l'utilizzo dello strumento per finalità meramente ostruzionistiche e che garantivano contraddittorio sostanziale sulla legittimità della delibera.
L'esercizio del controllo
Il comma 2 individua l'organo competente: il comitato regionale di controllo o, se istituito, il difensore civico comunale o provinciale. Il difensore civico (figura introdotta dalla riforma del 1990) era visto come alternativa più snella e vicina al territorio rispetto al CO.RE.CO. L'organo, se riteneva la delibera illegittima, doveva darne comunicazione all'ente entro quindici giorni dalla richiesta, invitandolo a eliminare i vizi.
Il superamento del rilievo
Una previsione di particolare interesse era contenuta sempre nel comma 2: se l'ente non riteneva di modificare la delibera, questa acquistava efficacia se confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio. Era un meccanismo di "voto qualificato di insistenza": il consiglio poteva sovrapporsi al rilievo dell'organo di controllo assumendosi la responsabilità politica della scelta. È un istituto tipico di certi sistemi di controllo amministrativo, che coniuga garanzia di legalità e ultima parola politica.
La sottoposizione volontaria
Il comma 3 prevedeva che la giunta potesse sottoporre volontariamente al controllo preventivo di legittimità dell'organo regionale ogni altra deliberazione dell'ente, secondo le modalità dell'articolo 133. Era una facoltà di autodisciplina che consentiva all'ente di ottenere un avallo esterno su atti di particolare delicatezza.
L'abrogazione del sistema
Con la riforma costituzionale del 2001 e l'abrogazione dell'articolo 130 della Costituzione, l'intero sistema dei controlli esterni preventivi (necessari ed eventuali) è venuto meno. L'articolo 127 conserva valore sistematico-storico ma non è più applicabile alle delibere odierne. Le minoranze consiliari oggi possono attivare strumenti diversi: richieste di accesso, denunce alla Corte dei conti, ricorso al giudice amministrativo (entro 60 giorni), interrogazioni e mozioni interne, segnalazioni al prefetto, denunce all'autorità giudiziaria penale in casi gravi. Le linee guida ANCI e gli orientamenti del Consiglio di Stato sui controlli amministrativi attuali rappresentano riferimenti operativi.
Casi pratici
Caso 1: richiesta di controllo eventuale nel vecchio sistema
Tizio era capogruppo di minoranza in un consiglio comunale di un comune di 25.000 abitanti negli anni Novanta. La giunta aveva deliberato un'assunzione di personale che riteneva illegittima. Raccolse le firme di un quarto dei consiglieri e, entro dieci giorni dall'affissione, presentò richiesta motivata di controllo al CO.RE.CO., indicando le norme violate. L'organo di controllo esaminò il merito e formulò un rilievo, che la giunta valutò se accogliere o portare in consiglio per la conferma a maggioranza assoluta.
Caso 2: strumenti odierni di tutela delle minoranze
Caia, consigliera di minoranza in un comune, ritiene illegittima una delibera della giunta sull'affidamento di un appalto. Nel sistema attuale non può più attivare il controllo eventuale (abrogato), ma può ricorrere al giudice amministrativo entro 60 giorni, presentare un esposto alla sezione regionale della Corte dei conti, segnalare la fattispecie all'ANAC se ravvisa profili di anticorruzione, o all'autorità giudiziaria penale in caso di reati ipotizzabili.
Domande frequenti
Il controllo eventuale sugli atti degli enti locali è ancora previsto?
No. Con la riforma costituzionale del 2001 e l'abrogazione dell'articolo 130 Cost., il sistema dei controlli esterni preventivi (necessari ed eventuali) sugli atti degli enti locali è stato superato. L'articolo 127 TUEL conserva valore storico-ermeneutico ma non trova più applicazione corrente.
Quante firme di consiglieri occorrevano per attivare il controllo eventuale?
Occorrevano un quarto dei consiglieri provinciali, un quarto dei consiglieri nei comuni sopra i 15.000 abitanti, un quinto dei consiglieri nei comuni fino a 15.000 abitanti. La soglia più bassa per i comuni piccoli garantiva l'attivazione del controllo anche con consigli numericamente ridotti.
Quali strumenti hanno oggi le minoranze consiliari contro delibere ritenute illegittime?
Possono ricorrere al giudice amministrativo entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto, presentare esposti alla sezione regionale della Corte dei conti, segnalare profili anticorruzione all'ANAC, attivare interrogazioni e mozioni interne, segnalare al prefetto, denunciare all'autorità giudiziaria penale in casi gravi.