← Torna a TUEL — Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000)
Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Erano stabilite numerose incompatibilità per i componenti del CO.RE.CO.
  • Non potevano farne parte parlamentari, consiglieri e assessori regionali.
  • Erano esclusi gli amministratori di enti locali soggetti al controllo del comitato e chi avesse ricoperto tali cariche nell'anno precedente.
  • Esclusioni anche per dipendenti e contabili degli enti controllati, dipendenti dei partiti, consulenti regionali.
  • Incompatibilità con incarichi direttivi nei partiti a livello provinciale, regionale o nazionale.

Testo dell'articoloVigente

Art. 131 TUEL — Articolo 131

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

1. 1. Non possono essere eletti e non possono far parte dei comitati regionali di controllo: a) i deputati, i senatori, i parlamentari europei; b)i consiglieri e gli assessori regionali; c) gli amministratori di enti locali o di altri enti soggetti a controllo del comitato, nonché coloro che abbiano ricoperto tali cariche nell’anno precedente alla costituzione del medesimo comitato; d) coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità alle cariche di cui alle lettere b) e c), con esclusione dei magistrati e dei funzionari dello Stato; e) i dipendenti ed i contabili della regione e degli enti locali sottoposti al controllo del comitato nonché i dipendenti dei partiti presenti nei consigli degli enti locali della regione; f) i componenti di altro comitato regionale di controllo o delle sezioni di esso; g) coloro che prestano attività di consulenza o di collaborazione presso la regione o enti sottoposti al controllo regionale; h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello provinciale, regionale o nazionale, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nell’anno precedente alla costituzione del comitato.

Commento

L'articolo 131 disciplinava il regime delle incompatibilità per i componenti del CO.RE.CO., elemento cruciale per garantire l'indipendenza e l'imparzialità del controllo. Anche questa norma è in larga parte superata dalla riforma del 2001, ma offre un repertorio interessante di criteri di prevenzione dei conflitti di interesse, ancora oggi valido come riferimento sistematico.

La logica delle incompatibilità

Un organo di controllo deve essere strutturalmente indipendente sia dal controllato sia dai poteri politici che ne possono orientare l'azione. L'articolo 131 traduce questo principio in un catalogo dettagliato di incompatibilità, che escludono dalla partecipazione al CO.RE.CO. i soggetti che si trovino in posizioni di potenziale conflitto.

Le categorie di incompatibilità

La lettera a) escludeva deputati, senatori e parlamentari europei: l'incompatibilità con i mandati parlamentari rifletteva l'esigenza di separare il potere legislativo nazionale dalla funzione di controllo regionale-amministrativo.

La lettera b) escludeva consiglieri e assessori regionali: incompatibilità con gli organi della regione, evidente per evitare che il controllato (la regione, anche se in modo indiretto) entrasse nel controllore.

La lettera c) escludeva gli amministratori di enti locali o di altri enti soggetti a controllo del comitato, nonché coloro che avessero ricoperto tali cariche nell'anno precedente alla costituzione del comitato. È la più diretta delle incompatibilità: chi è (o è stato di recente) amministratore di un ente sottoposto a controllo non può essere componente dell'organo controllore. La clausola dell'anno precedente è una norma di cooling off che impedisce il passaggio diretto dal ruolo di controllato a quello di controllore.

La lettera d) estendeva l'incompatibilità a chi si trovasse nelle condizioni di ineleggibilità alle cariche di cui alle lettere b) e c), con esclusione dei magistrati e dei funzionari dello Stato: un richiamo per relationem alla disciplina delle ineleggibilità, per evitare aggiramenti.

La lettera e) escludeva i dipendenti e i contabili della regione e degli enti locali sottoposti al controllo, nonché i dipendenti dei partiti presenti nei consigli degli enti locali della regione. Il riferimento ai dipendenti dei partiti è una particolarità del periodo, che rifletteva l'esigenza di separare l'apparato organizzativo dei partiti dalle funzioni di controllo amministrativo.

La lettera f) escludeva i componenti di altro CO.RE.CO. o sezione: incompatibilità interna al sistema dei controlli, per evitare cumuli di funzioni.

La lettera g) escludeva coloro che prestassero consulenza o collaborazione presso la regione o enti sottoposti al controllo regionale: era una clausola che prevedeva il conflitto di interesse derivante da rapporti professionali esterni.

La lettera h) escludeva chi ricoprisse incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello provinciale, regionale o nazionale, nonché chi avesse ricoperto tali incarichi nell'anno precedente. È la classica incompatibilità con cariche politiche di vertice, in funzione di terzietà dell'organo.

Significato sistematico

Il catalogo dell'articolo 131 disegna un modello di garanzia molto rigoroso, che traduce in fattispecie concrete il principio costituzionale di imparzialità (articolo 97 Cost.). Anche dopo l'abolizione del CO.RE.CO., questi criteri restano utili come riferimento ermeneutico per la prevenzione dei conflitti di interesse in altri organi di controllo (collegi sindacali, organismi indipendenti di valutazione, commissioni di gara).

L'evoluzione attuale

Nel sistema attuale, la disciplina sulla prevenzione dei conflitti di interesse e sull'imparzialità degli organi di controllo si è evoluta in fonti più specifiche:

  • la legge anticorruzione 190/2012 e il D.Lgs. 39/2013 sull'inconferibilità e incompatibilità di incarichi nelle pubbliche amministrazioni;
  • il codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013);
  • le linee guida ANAC sulla prevenzione della corruzione e sulla composizione degli organi di controllo;
  • gli specifici regimi di incompatibilità previsti per i revisori dei conti degli enti locali, per i componenti degli OIV, per le commissioni di gara.

L'articolo 131 mantiene quindi rilievo storico-sistematico ma è stato sostituito, nella pratica, da un corpus normativo più articolato e moderno.

Domande frequenti

Quali erano le principali incompatibilità per i componenti del CO.RE.CO.?

Erano incompatibili parlamentari, consiglieri/assessori regionali, amministratori di enti soggetti al controllo (e chi avesse ricoperto tali cariche nell'anno precedente), dipendenti degli enti controllati, dipendenti dei partiti presenti nei consigli locali, componenti di altri CO.RE.CO., consulenti regionali, dirigenti di partiti a livello provinciale/regionale/nazionale.

Perché era prevista una clausola di cooling off di un anno?

Per evitare il passaggio diretto dal ruolo di controllato a quello di controllore. Chi era stato amministratore di un ente sottoposto a controllo del CO.RE.CO. doveva attendere almeno un anno dall'uscita dalla carica prima di poter diventare componente del comitato, a tutela dell'imparzialità dell'organo di controllo.

Esistono oggi norme analoghe sulle incompatibilità di controllo?

Sì. La materia è oggi regolata principalmente dalla legge 190/2012 sull'anticorruzione, dal D.Lgs. 39/2013 sull'inconferibilità e incompatibilità di incarichi, dal codice di comportamento DPR 62/2013, dalle linee guida ANAC e dalle discipline specifiche dei revisori dei conti, degli OIV e delle commissioni di gara.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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