← Torna a TUEL — Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000)
Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Tutte le deliberazioni di comune e provincia sono pubblicate all'albo pretorio nella sede dell'ente.
  • La durata della pubblicazione è di quindici giorni consecutivi.
  • Sono fatte salve specifiche disposizioni di legge che prevedano regole diverse.
  • Le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate all'albo del comune ove ha sede l'ente.
  • La pubblicazione è elemento di pubblicità legale essenziale.

Testo dell'articoloVigente

Art. 124 TUEL — Articolo 124

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

1. Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all’albo pretorio, nella sede dell’ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate mediante pubblicazione all’albo pretorio del comune ove ha sede l’ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni.

Commento

L'articolo 124 disciplina la pubblicazione delle deliberazioni degli enti locali, principio cardine della trasparenza dell'azione amministrativa. È una norma breve ma di forte impatto pratico, perché la pubblicazione condiziona l'opponibilità degli atti e la decorrenza dei termini per l'esercizio dei poteri di controllo e di impugnazione.

L'obbligo generale di pubblicazione

Il comma 1 prevede che tutte le deliberazioni del comune e della provincia siano pubblicate all'albo pretorio nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi. È un principio di pubblicità generalizzato che non distingue per oggetto o per organo emanante: ogni deliberazione, della giunta come del consiglio, è soggetta a pubblicazione. L'unica eccezione è data dalle "specifiche disposizioni di legge" che prevedano regole diverse (per esempio per atti contenenti dati personali sensibili o per atti soggetti a regimi speciali).

L'albo pretorio: evoluzione

Il riferimento testuale dell'articolo è all'albo pretorio inteso come spazio fisico nella sede dell'ente. La normativa successiva (in particolare l'articolo 32 della legge 69/2009 e successive integrazioni) ha disposto che la pubblicazione legale degli atti delle pubbliche amministrazioni avvenga sui rispettivi siti istituzionali. Si tratta di un'evoluzione digitale che ha sostituito (con valore legale) la bacheca tradizionale con la sezione informatica del sito web. L'articolo 124 va quindi letto in modo coordinato con la disciplina sulla digitalizzazione della pubblicità legale.

La durata: quindici giorni

Il termine di quindici giorni consecutivi è elemento essenziale: la pubblicazione deve coprire un arco temporale continuativo e completo per produrre i suoi effetti. La giurisprudenza ha sempre attribuito al rispetto del termine carattere sostanziale, censurando con rigore pubblicazioni incomplete o interrotte. È durante questo arco temporale che possono essere attivati i meccanismi di controllo previsti dagli articoli 126 e seguenti del TUEL (anche se larga parte dei controlli preventivi è stata superata dalla riforma costituzionale del 2001).

Le deliberazioni degli altri enti locali

Il comma 2 estende la regola anche alle deliberazioni degli enti locali diversi da comuni e province: pubblicazione all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente. È una previsione coerente con la finalità di pubblicità legale: le comunità montane, le unioni di comuni, i consorzi, le città metropolitane (per quanto non specificamente disciplinato dalla legge istitutiva) seguono la stessa logica, appoggiandosi all'albo del comune sede.

Funzioni della pubblicazione

La pubblicazione assolve diverse funzioni:

  • funzione di conoscibilità: rende le deliberazioni accessibili al pubblico e ai soggetti interessati;
  • funzione di opponibilità: dalla pubblicazione decorrono i termini per l'impugnazione giurisdizionale degli atti da parte dei controinteressati;
  • funzione di esecutività: ai sensi dell'articolo 134, le deliberazioni non sottoposte a controllo necessario o eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (regola generale);
  • funzione di controllo democratico: consente ai cittadini, ai consiglieri di minoranza, alla stampa, alle associazioni di vigilare sull'operato degli organi politici.

Le linee guida AGID sulla pubblicazione legale, le indicazioni ANCI e gli orientamenti del Garante per la protezione dei dati personali sul bilanciamento tra trasparenza e privacy nella pubblicazione degli atti rappresentano riferimenti utili per il professionista che assiste l'ente.

Domande frequenti

Per quanto tempo va pubblicata una deliberazione di un comune?

Quindici giorni consecutivi all'albo pretorio nella sede dell'ente. La pubblicazione deve essere continuativa e completa: la giurisprudenza attribuisce al rispetto del termine carattere sostanziale e censura con rigore pubblicazioni incomplete o interrotte.

L'albo pretorio è ancora cartaceo?

No. L'articolo 32 della legge 69/2009 ha disposto che la pubblicazione legale avvenga sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni. L'articolo 124 TUEL va quindi letto in modo coordinato con la disciplina sulla digitalizzazione: l'albo pretorio è oggi una sezione del sito web dell'ente, con piena efficacia legale.

Le deliberazioni di un'unione di comuni dove si pubblicano?

Ai sensi del comma 2, le deliberazioni degli altri enti locali (diversi da comuni e province) si pubblicano all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente. È una soluzione che evita di moltiplicare gli alpi pretori e centralizza la pubblicità legale nel comune sede.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.