- In caso di inattività che comporti inadempimento agli obblighi UE o pericolo grave per gli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio assegna un congruo termine.
- Decorso il termine, il Consiglio dei Ministri nomina un commissario sostitutivo.
- In casi di assoluta urgenza, si procede direttamente senza assegnazione di termine preventivo.
- Il provvedimento di urgenza ha immediata esecuzione, comunicato alla Conferenza Stato-città.
- Restano ferme altre disposizioni sui poteri sostitutivi.
Testo dell'articoloVigente
Art. 137 TUEL — Articolo 137
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall’appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegna all’ente inadempiente un congruo termine per provvedere.
2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.
3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri può adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed è immediatamente comunicato alla Conferenza Stato-città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane, che ne può chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall’ articolo 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 .
4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente.
Commento
L'articolo 137 disciplina i poteri sostitutivi del Governo nei confronti degli enti locali inadempienti, con specifico riferimento a obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e a situazioni di pericolo per gli interessi nazionali. È una norma di rilievo costituzionale, oggi inquadrata nel più ampio sistema dei poteri sostitutivi previsto dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione (introdotto dalla legge cost. 3/2001).
I presupposti dell'intervento sostitutivo
Il comma 1 individua due categorie di presupposti:
Il presupposto comune è quindi l'inerzia dell'ente locale di fronte a obblighi sovraordinati di particolare rilevanza.
La procedura ordinaria
Il comma 1 disegna una procedura in due tempi:
L'audizione del soggetto inadempiente è una garanzia procedimentale importante, che consente all'ente di rappresentare le proprie ragioni prima dell'intervento sostitutivo. Il commissario, una volta nominato, si sostituisce all'ente nell'adozione degli atti omessi, con la stessa efficacia che avrebbero avuto gli atti dell'ente.
La procedura di urgenza
Il comma 3 disciplina una variante accelerata della procedura per i casi di assoluta urgenza: il Consiglio dei Ministri può adottare il provvedimento sostitutivo senza l'assegnazione preventiva del termine, su proposta del Presidente del Consiglio di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento ha immediata esecuzione ed è immediatamente comunicato alla Conferenza Stato-città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane, che può chiederne il riesame nei termini e con gli effetti dell'articolo 8, comma 3, della legge 59/1997. Il meccanismo del riesame da parte della Conferenza è una garanzia di leale collaborazione, anche se ex post.
La clausola di salvaguardia
Il comma 4 contiene una clausola di salvaguardia: restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente. È un richiamo alla pluralità delle ipotesi di intervento sostitutivo previste da norme di settore (urbanistica, ambiente, sanità, prevenzione antimafia, gestione dei rifiuti, etc.), che continuano ad applicarsi accanto al modello generale dell'articolo 137.
Il quadro costituzionale post 2001
La riforma del titolo V della Costituzione (legge cost. 3/2001) ha riscritto l'articolo 120, secondo comma, prevedendo un sistema generale di poteri sostitutivi: "Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali".
L'articolo 137 TUEL è quindi confluito in un quadro costituzionale più ampio e strutturato. La legge 131/2003 (legge La Loggia) ha dettato la disciplina attuativa dell'articolo 120 Cost., individuando le procedure di esercizio dei poteri sostitutivi (parere della Conferenza Stato-Città, termini, modalità).
Esempi applicativi
I poteri sostitutivi sono stati attivati, nell'esperienza italiana, in numerose materie: emergenza rifiuti in alcune regioni del sud Italia, attuazione di direttive UE in materia ambientale, gestione di situazioni di crisi sanitaria, attuazione di livelli essenziali delle prestazioni. La giurisprudenza costituzionale ha vigilato sull'applicazione del principio di leale collaborazione e sulla proporzionalità dell'intervento sostitutivo. Le indicazioni del Consiglio di Stato in sede consultiva, i pareri della Conferenza Stato-Città e gli orientamenti del Dipartimento per gli Affari regionali offrono riferimenti operativi.
Domande frequenti
Quando il Governo può sostituirsi a un ente locale?
Il Governo può sostituirsi a un ente locale in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali. La materia è oggi inquadrata nell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione e nella legge 131/2003.
Quale è la procedura ordinaria di esercizio del potere sostitutivo?
Il Presidente del Consiglio assegna all'ente un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente il termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente (garanzia di contraddittorio), nomina un commissario che provvede in via sostitutiva. Il commissario adotta gli atti omessi con efficacia equipollente a quella propria dell'ente.
Esiste una procedura accelerata in caso di urgenza?
Sì. In casi di assoluta urgenza, il Consiglio dei Ministri può adottare il provvedimento sostitutivo senza l'assegnazione del termine preventivo, su proposta del Presidente del Consiglio di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento ha immediata esecuzione ed è comunicato alla Conferenza Stato-Città, che può chiederne il riesame.
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