Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 142 TUEL – Articolo 142

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

1. Con decreto del Ministro dell’interno il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

1-bis. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , in caso di grave inosservanza degli obblighi posti a carico delle province inerenti alla programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale ed alla individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, ovvero in caso di grave inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei comuni inerenti alla disciplina delle modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della raccolta differenziata, della promozione del recupero delle diverse frazioni di rifiuti, della raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio ai sensi degli articoli 197 e 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , anche come precisati dalle ordinanze di protezione civile, il Sottosegretario di Stato delegato alla gestione dell’emergenza assegna all’ente interessato un congruo termine perentorio per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, su proposta motivata del medesimo Sottosegretario, con decreto del Ministro dell’interno possono essere rimossi il sindaco, il presidente della provincia o i componenti dei consigli e delle giunte.

2. In attesa del decreto, il prefetto può sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.

3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dagli articoli 58 e 59.

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In sintesi

  • Sindaci, presidenti, presidenti consorzi e comunità montane, componenti consigli e giunte possono essere rimossi con decreto del Ministro dell'interno.
  • Presupposti: atti contrari alla Costituzione, gravi e persistenti violazioni di legge, gravi motivi di ordine pubblico.
  • Specifica ipotesi nel settore rifiuti durante stato di emergenza per gravi inosservanze degli obblighi.
  • In attesa del decreto, il prefetto può sospendere gli amministratori per motivi di grave e urgente necessità.
  • Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 58 e 59.
Indice dei contenuti

L'articolo 142 disciplina la rimozione e la sospensione degli amministratori degli enti locali, strumento di garanzia della legalità che si affianca a quello dello scioglimento dei consigli. Mentre lo scioglimento incide sull'intero organo collegiale, la rimozione colpisce singoli amministratori, configurando una sanzione personale di particolare gravità.

I soggetti destinatari

Il comma 1 individua un perimetro ampio di soggetti rimuovibili: sindaco, presidente della provincia, presidenti dei consorzi e delle comunità montane, componenti dei consigli e delle giunte, presidenti dei consigli circoscrizionali. È quindi l'intera platea degli amministratori locali, tanto dei vertici monocratici quanto degli organi collegiali, in tutte le forme di ente locale e nelle articolazioni decentrate.

I presupposti della rimozione

Il comma 1 elenca tre presupposti, parallelo a quelli previsti dall'articolo 141 per lo scioglimento:

  • compimento di atti contrari alla Costituzione;
  • gravi e persistenti violazioni di legge;
  • gravi motivi di ordine pubblico.

La gravità è elemento qualificante: non basta una qualsiasi violazione o irregolarità per attivare la rimozione, ma occorrono condotte di particolare rilievo, tali da incidere sull'idoneità dell'amministratore a ricoprire la carica. La persistenza, almeno per le violazioni di legge, richiede una pluralità di episodi o una continuità di condotta antigiuridica.

L'ipotesi speciale dei rifiuti

Il comma 1-bis introduce un'ipotesi specifica legata alla gestione dei rifiuti durante lo stato di emergenza dichiarato ai sensi della legge 225/1992 (poi confluita nel codice di protezione civile). La rimozione può essere disposta quando ricorrano:

  • gravi inosservanze degli obblighi delle province in materia di programmazione e organizzazione del recupero e smaltimento rifiuti e di individuazione delle zone idonee per gli impianti;
  • gravi inosservanze degli obblighi dei comuni in materia di disciplina del servizio di raccolta e trasporto, raccolta differenziata, promozione del recupero, raccolta dei rifiuti primari di imballaggio (artt. 197 e 198 del D.Lgs. 152/2006, come precisati dalle ordinanze di protezione civile).

La procedura prevede l'assegnazione di un congruo termine perentorio da parte del Sottosegretario di Stato delegato alla gestione dell'emergenza per adottare i provvedimenti dovuti; decorso il termine, su proposta motivata del Sottosegretario, il Ministro dell'interno può adottare il decreto di rimozione. È una previsione nata in risposta alle gravi crisi dei rifiuti che hanno interessato alcune aree del paese, in particolare la Campania, negli anni Duemila.

La sospensione cautelare

Il comma 2 attribuisce al prefetto un potere cautelare: in attesa del decreto ministeriale, può sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità. La sospensione è atto provvisorio, finalizzato a evitare che, durante l'istruttoria della rimozione, gli amministratori possano continuare a esercitare le funzioni in modo pregiudizievole. Il presupposto è duplice: gravità della situazione e urgenza dell'intervento.

Il rapporto con altre ipotesi

Il comma 3 contiene una clausola di salvaguardia: sono fatte salve le disposizioni dettate dagli articoli 58 e 59 del TUEL, che disciplinano le cause di incandidabilità, ineleggibilità e decadenza degli amministratori locali per condanne penali o per altre situazioni specifiche. La rimozione ex articolo 142 non sostituisce, ma si affianca, agli istituti generali di decadenza per cause penali o per incompatibilità sopravvenuta.

L'attualità dell'istituto

L'istituto della rimozione resta vivo nell'ordinamento, anche dopo la riforma del titolo V della Costituzione. La sua attivazione è rara ma significativa: incide su situazioni di particolare gravità in cui le condotte degli amministratori risultano incompatibili con l'esercizio della funzione pubblica. Le indicazioni del Ministero dell'interno e degli organi consultivi (Consiglio di Stato) hanno chiarito che il procedimento di rimozione deve essere caratterizzato da contraddittorio sostanziale con l'interessato, motivazione adeguata e proporzionalità della misura rispetto alle condotte contestate.

Il sindacato giurisdizionale

Il decreto di rimozione è atto amministrativo impugnabile davanti al giudice amministrativo. La giurisprudenza ha sviluppato una significativa elaborazione sui requisiti di legittimità della rimozione: necessità di contestazioni specifiche, contraddittorio effettivo, motivazione robusta, proporzionalità della misura. La sola gravità in astratto non basta: occorre un nesso causale tra le condotte specifiche dell'amministratore e l'incompatibilità con il mantenimento della carica.

La distinzione da altri istituti

La rimozione ex articolo 142 va distinta da:

  • la decadenza ex articolo 141, lettera b), che riguarda il sindaco o presidente della provincia per impedimento, rimozione, dimissioni, decesso;
  • la sospensione e decadenza ex articoli 58 e 59 per cause penali (anticorruzione, mafia, ecc.);
  • la revoca degli assessori da parte del sindaco (atto di natura politica interna);
  • la rimozione dell'amministratore di società partecipata (disciplinata dalla normativa societaria e dal TUSP).

Le indicazioni ANCI sui procedimenti disciplinari per gli amministratori e gli orientamenti del Consiglio di Stato in sede consultiva offrono riferimenti operativi.

Casi pratici

Caso 1: rimozione per gravi violazioni di legge

Un sindaco è destinatario di una segnalazione del prefetto al Ministero dell'interno per gravi e persistenti violazioni di legge nell'esercizio delle funzioni, documentate da molteplici interventi del giudice amministrativo e dell'organo di controllo. Il Ministro istruisce il procedimento, garantendo il contraddittorio con l'interessato. Concluso il procedimento, è adottato il decreto di rimozione, motivato sulle condotte specifiche. L'atto è impugnabile davanti al TAR.

Caso 2: sospensione cautelare del prefetto

Tizio è componente di una giunta comunale e, di fronte all'emersione di gravi e urgenti elementi che giustifichino la rimozione, il prefetto attiva il potere cautelare del comma 2, sospendendo l'amministratore in attesa della conclusione del procedimento ministeriale di rimozione. La sospensione è atto provvisorio, motivato sulla gravità e sull'urgenza, finalizzato a evitare che l'amministratore continui a esercitare le funzioni in modo pregiudizievole.

Domande frequenti

Chi può essere rimosso ai sensi dell'articolo 142 TUEL?

Possono essere rimossi il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti di consorzi e comunità montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali. È il perimetro complessivo degli amministratori degli enti locali.

Quali sono i presupposti della rimozione?

I presupposti sono: compimento di atti contrari alla Costituzione, gravi e persistenti violazioni di legge, gravi motivi di ordine pubblico. La gravità è elemento qualificante: non basta una qualsiasi violazione, ma occorrono condotte di particolare rilievo, tali da incidere sull'idoneità dell'amministratore a ricoprire la carica.

Il prefetto può sospendere un amministratore?

Sì. In attesa del decreto ministeriale di rimozione, il prefetto può sospendere gli amministratori qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità (comma 2). La sospensione è atto cautelare provvisorio, finalizzato a evitare che l'amministratore continui a esercitare le funzioni in modo pregiudizievole durante l'istruttoria.

Ultimo aggiornamento redazionale: 21 maggio 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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