Autore: Andrea Marton

  • Articolo 155 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 155 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 155 CCII – Compensazione

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. I creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti verso il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale i propri crediti verso quest’ultimo, ancorchè non scaduti prima dell’apertura della procedura concorsuale.

    2. La compensazione non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore.

  • Art. 98 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 98 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 98 L. Fall. – Impugnazioni

    Impugnazioni

  • CCNL Lavoro Domestico: vitto e alloggio dei conviventi

    CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter)

    In sintesi

    Per i lavoratori domestici conviventi il vitto e l’alloggio sono prestazioni in natura obbligatorie, con valore convenzionale di € 6,06/giorno (2026). Il vitto deve essere sufficiente, sano e variato; l’alloggio deve essere un ambiente decoroso e separato da spazi di servizio. Le ferie e i periodi di riposo lasciano in capo al datore l’obbligo di alloggio.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fidaldo · Domina · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL · Federcolf
    Ultimo rinnovo
    28 ottobre 2025 (accordo economico, in vigore dal 1° novembre 2025)
    Vigenza
    Fino al 31 ottobre 2028
    Platea
    ~860.000 (di cui ~360.000 badanti)

    Tabella riepilogativa

    Vitto e alloggio convenzionale CCNL Domestico 2026
    Voce Valore giornaliero Valore mensile
    Pranzo € 2,11 € 54,86
    Colazione + cena € 2,11 € 54,86
    Alloggio (camera + servizi) € 1,84 € 47,84
    Totale convenzionale € 6,06 € 157,56

    Soggetto a contributi INPS, NON erogato in busta paga (è in natura). Base imponibile per TFR, tredicesima e contributi.

    Obblighi del datore: vitto sano e variato

    Il datore di lavoro deve fornire ai conviventi:

    • 3 pasti al giorno: colazione, pranzo, cena (o equivalenti)
    • Qualità adeguata: alimenti sani, freschi, in quantità sufficiente
    • Variazione: menù vari (non gli stessi alimenti tutti i giorni)
    • Rispetto delle esigenze: vegetarismo, allergie, celiachia, religione (es. niente maiale per musulmani)
    • Pasto separato dal nucleo familiare se richiesto dal lavoratore (con accordo)

    Il vitto va consumato nei locali della famiglia (cucina o sala da pranzo), non in luoghi degradanti.

    Alloggio: standard di dignità

    L’alloggio deve avere standard minimi di dignità:

    • Camera singola con letto, armadio, sedia, illuminazione, riscaldamento adeguato
    • Bagno con doccia o vasca, accessibile in modo riservato (non condiviso con la famiglia se possibile)
    • Accesso a internet: non obbligatorio ma fortemente consigliato (lavoratori conviventi 24/7)
    • Privacy: la camera deve avere porta che chiuda, non essere uno sgabuzzino

    L’alloggio in cantina o soffitta non riscaldati è considerato indecoroso e contrario al CCNL.

    Periodi senza vitto/alloggio

    Durante le ferie, il lavoratore può scegliere se restare nell’abitazione del datore o tornare a casa propria:

    • Se resta nell’abitazione: vitto e alloggio gratuiti continuano (non sono conteggiati come ferie)
    • Se torna a casa: il datore versa al lavoratore un’indennità sostitutiva pari al valore convenzionale (€ 6,06/giorno × giorni di ferie)

    Durante i riposi settimanali: il vitto e l’alloggio sono garantiti senza interruzione.

    Implicazioni fiscali e contributive

    Il vitto e l’alloggio sono retribuzione in natura e sono soggetti a:

    • Contributi INPS: si calcolano sul valore convenzionale di € 6,06/giorno
    • Base TFR: il valore mensile (€ 157,56) entra nella retribuzione annua imponibile
    • Tredicesima: si calcola anche sul vitto/alloggio
    • NON in busta paga: il valore non viene erogato in denaro, è una prestazione in natura

    Il lavoratore NON può rinunciare al vitto/alloggio per ottenere un’aumento in denaro: è una previsione di legge a tutela.

    Casi pratici

    Tizio – Badante che chiede stanza con bagno privato
    Tizio è badante DS convivente. La famiglia datrice gli assegna una stanza di 12 mq con bagno di pertinenza (non condiviso). È conforme al CCNL Domestico. Il valore convenzionale resta € 1,84/giorno per l’alloggio, € 6,06 totale.
    Caia – Vitto vegetariano per credo religioso
    Caia è colf convivente vegetariana. Comunica al datore le sue esigenze. Il datore è obbligato a fornirle pasti vegetariani (sufficienti, vari). Caia non può essere costretta a mangiare carne. Stesso valore convenzionale di € 6,06/giorno.
    Sempronio – Ferie con rientro a casa propria
    Sempronio è badante CS convivente. Va in ferie per 2 settimane (14 giorni) e torna nella sua città di origine. Il datore versa indennità sostitutiva vitto/alloggio: € 6,06 × 14 = € 84,84, in aggiunta alle ferie pagate.

    Domande frequenti

    Cos'è il valore convenzionale di vitto e alloggio?
    È il valore “in natura” del vitto e alloggio fornito ai conviventi, stabilito dal CCNL: € 6,06/giorno totale (2026), composto da € 2,11 pranzo + € 2,11 colazione/cena + € 1,84 alloggio. Soggetto a contributi e TFR.
    Posso rinunciare al vitto/alloggio per avere più stipendio?
    NO, è VIETATO. Il vitto/alloggio per i conviventi è obbligatorio per legge. Il lavoratore può solo concordare una “indennità sostitutiva” per periodi specifici (es. ferie a casa propria), ma non rinunciare al diritto.
    Quali sono gli standard minimi dell'alloggio?
    Camera singola con letto, armadio, sedia, illuminazione e riscaldamento adeguati. Bagno accessibile (se possibile non condiviso). La camera deve avere porta che chiuda e privacy garantita. Cantine e soffitte non sono accettabili.
    Il datore deve rispettare allergie e religioni?
    Sì, il vitto deve essere “sano, sufficiente e variato” e rispettare le esigenze del lavoratore: vegetarismo, celiachia, allergie, prescrizioni religiose (es. niente maiale, halal, kosher). Non può essere imposto un menu unico.
    Il vitto/alloggio entra nel TFR?
    Sì, il valore convenzionale di € 157,56/mese entra nella retribuzione annua imponibile per il calcolo del TFR. Per un convivente con € 1.000/mese di stipendio: base TFR = € 1.157,56 × 13 / 13,5 = € 1.114/anno.
    Durante le ferie ho diritto al vitto?
    Sì, se resti nell’abitazione del datore. Se torni a casa tua: ricevi indennità sostitutiva pari a € 6,06/giorno × giorni di ferie. Il datore non può “risparmiarti” il vitto durante le ferie.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2026 di colf e badanti, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi di colf e badanti, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima mensilità di colf e badanti e malattia e infortunio di colf e badanti.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 359 DPR 495/1992 – Caratteristiche colorimetriche, fotometriche e tecnologiche del segnale mobile di pericolo

    Art. 359 DPR 495/1992 – Caratteristiche colorimetriche, fotometriche e tecnologiche del segnale mobile di pericolo

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il materiale retroriflettente, che, a norma dell'articolo 162, comma 2, del codice deve rivestire la faccia utile del segnale mobile di pericolo, deve avere coordinate tricromatiche per il materiale nuovo, nei colori bianco e rosso, che rientrano nelle zone del diagramma colorimetrico standard C.I.E. 1931 riportate nella tabella che segue. Il fattore di luminanza non deve essere inferiore al valore minimo prescritto, per i due colori, e riportato nella stessa tabella. ===================================================================== | Coordinate dei 4 punti che delimitano le zone | Fattore di | consentite nel diagramma colorimetrico C.I.E. | luminanza Colore | 1931 (illuminante normalizzato D65, geometria | minimo | 45/0) | _________|_______________________________________________|___________ | 1 2 3 4 | |_______________________________________________| | | Bianco x | 0,305 0,355 0,335 0,285 | 0,40 y | 0,305 0,355 0,375 0,325 | _________|_______________________________________________|___________ | | Rosso x | 0,690 0,595 0,569 0,655 | 0,03 y | 0,310 0,315 0,341 0,345 |

    2. Il coefficiente areico di intensità luminosa del materiale rifrangente nuovo, deve avere, nei colori bianco e rosso, e per i vari angoli di divergenza e di illuminazione, valori non inferiori a quelli minimi prescritti e riportati nella tabella seguente: ===================================================================== Angolo | Angolo | Coefficiente areico di divergenza | di illuminazione | di intensità luminosa (Alfa) in | (Beta) in | R' in cd x lux(elevato)-1 x | 1 | m(elevato)-2 | |_____________________________ | (con Beta = 0) | Bianco Rosso | 2 | _______________|_______________________|_____________________________ | | | 5 | 800 215 0,2 | 30 | 400 100 | 40 | 250 60 | 5 | 550 150 0,33 | 30 | 265 60 | 40 | 125 28 | 5 | 200 45 0,5 | 30 | 100 26 | 40 | 50 13

    3. Il materiale rifrangente deve aderire perfettamente al supporto su cui è applicato senza punti di distacco.

  • Art. 140 TUEL – Articolo 140

    Art. 140 TUEL – Articolo 140

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli altri enti di cui all’articolo 2, compresi i consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali, intendendosi sostituiti alla giunta e al consiglio del comune o della provincia i corrispondenti organi di governo.

  • Trasformazione societaria: esempi pratici sull’art. 170 TUIR

    Trasformazione societaria: esempi pratici sull’art. 170 TUIR

    In sintesi

    • La trasformazione cambia veste giuridica, ma non va letta solo dal notaio.
    • Riserve, utili e perdite possono avere effetti fiscali per i soci.
    • Serve distinguere trasformazione progressiva e regressiva.
    • La contabilità prima dell’atto deve essere pulita.
    • La scelta va coordinata con banche, debiti e obiettivi familiari.

    Prima degli esempi: trasformare una società significa cambiare regime di rischio

    L’art. 170 TUIR disciplina profili fiscali della trasformazione societaria. La norma va letta insieme alla struttura civilistica dell’operazione e alla storia contabile della società.

    Nella pratica, il problema non è solo passare da SNC a SRL o da SRL ad altra forma. Bisogna capire che cosa succede a riserve, utili già tassati, perdite, patrimonio netto e posizione dei soci.

    Prima dell’atto serve un fascicolo con bilanci, situazione contabile, debiti fiscali, finanziamenti soci, riserve e motivo economico dell’operazione.

    Prima della trasformazione

    • forma attuale;
    • forma futura;
    • riserve;
    • perdite;
    • debiti fiscali.

    Caso 1: SNC che diventa SRL

    Scenario. Due soci vogliono limitare il rischio patrimoniale dopo anni di attività.

    Come si legge in pratica. La trasformazione può avere senso, ma va letta con debiti esistenti, garanzie personali e riserve già tassate.

    Controlli

    • bilanci;
    • debiti;
    • garanzie;
    • riserve;
    • statuto SRL.

    Caso 2: SRL con riserve da utili precedenti

    Scenario. Prima della trasformazione i soci vogliono distribuire riserve.

    Come si legge in pratica. La natura fiscale delle riserve va ricostruita prima. Una distribuzione fatta male può generare tassazione inattesa.

    Riserve

    • origine;
    • delibere;
    • bilanci;
    • soci;
    • tassazione.

    Caso 3: trasformazione per ingresso figli

    Scenario. L’imprenditore trasforma la forma societaria per preparare passaggio generazionale.

    Come si legge in pratica. Serve allineare fiscalità, governance e patti familiari. La trasformazione da sola non risolve successione e controllo.

    Passaggio

    • quote;
    • statuto;
    • figli;
    • patti;
    • patrimonio.

    Quando chiedere una verifica

    Prima di trasformare una società: verifica riserve, debiti e impatto sui soci.

    Norme e fonti collegate

    TUIR su Normattiva.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Trasformare elimina i debiti?

    No.

    Le riserve contano?

    Sì, molto.

    Serve situazione contabile aggiornata?

    Sì.

    È solo atto notarile?

    No, anche scelta fiscale e patrimoniale.

  • Articolo 156 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 156 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 156 CCII – Crediti infruttiferi

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data dell’apertura della liquidazione giudiziale sono ammessi al passivo per l’intera somma. Tuttavia ad ogni singola ripartizione saranno detratti gli interessi composti, in ragione del saggio stabilito dall’articolo 1284 del codice civile, per il tempo che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della scadenza del credito.

  • Art. 90 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 90 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 90 L. Fall. – Fascicolo della procedura

    Fascicolo della procedura

  • Art. 99 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 99 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 99 L. Fall. – Procedimento

    Procedimento

  • Art. 30 Cont. Trib. – nomina relatore

    Art. 30 Cont. Trib. – nomina relatore

    Art. 30 Cont. Trib. – Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Se non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di cui all’art. 27, il presidente, scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle parti, fissa la trattazione della controversia secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 e nomina il relatore.

    2. Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali l’ammontare dei tributi accertati e delle conseguenti soprattasse e pene pecuniarie non sia inferiore a cento milioni di lire. Un’altra udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è comunque riservata alla trattazione di controversie nei confronti di società con personalità giuridica, nonché di controversie inerenti l’applicazione dell’articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

  • Art. 1155 Codice della Navigazione – Sbarco e abbandono arbitrario di persone

    Art. 1155 Codice della Navigazione – Sbarco e abbandono arbitrario di persone

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, fuori del territorio nazionale, arbitrariamente sbarca un componente dell'equipaggio o un passeggero, ovvero li abbandona impedendone il ritorno a bordo o anticipando la partenza della nave o dell'aeromobile, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire mille a tremila. La pena non può essere inferiore a un anno, se la persona sbarcata o abbandonata è priva di mezzi necessari alla sussistenza o al ritorno in patria. La pena è della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte.

  • Art. 53 D.Lgs. 150/2022 – Programmi di giustizia riparativa

    Art. 53 D.Lgs. 150/2022 – Programmi di giustizia riparativa

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. I programmi di giustizia riparativa si conformano ai principi europei e internazionali in materia e vengono svolti da almeno due mediatori con le garanzie previste dal presente decreto. Essi comprendono: a) la mediazione tra la persona indicata come autore dell’offesa e la vittima del reato, anche estesa ai gruppi parentali, ovvero tra la persona indicata come autore dell’offesa e la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede; b) il dialogo riparativo; c) ogni altro programma dialogico guidato da mediatori, svolto nell’interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell’offesa.