Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 208 D.P.R. 115/2002

    Art. 208 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. 1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato: a) per il processo civile, amministrativo … e tributario è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo; b) per il processo penale è quello presso il giudice dell'esecuzione. (L) b-bis) in tutte le altre ipotesi è quello presso la corte d'appello di Roma

    2. Negli articoli 6 , 15 , 16 , 18 , 22 , 38 , 39 , 47 , 57 e 59 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 , i termini "ente creditore" e "soggetti creditori" non si riferiscono all'ufficio di cui al comma 1.

  • Art. 69 bis T.U.B.: Definizioni

    Art. 69 bis T.U.B.: Definizioni

    Art. 69 bis T.U.B. – Definizioni.

    In vigore dal 01/12/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 193 Articolo 2

    “1. Ai fini del presente titolo si intendono per:

    a) «alta dirigenza»: il direttore generale, i vice-direttori generali e le cariche ad esse assimilate, i responsabili delle principali aree di affari e coloro che rispondono direttamente all’organo amministrativo;

    b) «autorita’ di risoluzione a livello di gruppo»: l’autorita’ di risoluzione dello Stato membro in cui si trova l’autorita’ di vigilanza su base consolidata;

    c) «depositi»: i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di rimborso; non costituiscono depositi i crediti relativi a fondi acquisiti dalla banca debitrice rappresentati da strumenti finanziari indicati dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero il cui capitale non e’ rimborsabile alla pari, ovvero il cui capitale e’ rimborsabile alla pari solo in forza di specifici accordi o garanzie concordati con la banca o terzi; costituiscono depositi i certificati di deposito purche’ non rappresentati da valori mobiliari emessi in serie;

    d) “depositi ammissibili al rimborso”: i depositi che, ai sensi dell’articolo 96-bis.1, commi 1 e 2, sono astrattamente idonei a essere rimborsati da parte di un sistema di garanzia dei depositanti;

    e) “depositi protetti”: i depositi ammissibili al rimborso che non superano il limite di rimborso da parte del sistema di garanzia dei depositanti previsto dall’articolo 96-bis.1, commi 3 e 4;

    f) «provvedimenti di risanamento»: i provvedimenti con cui sono disposte:

    1) l’amministrazione straordinaria, nonche’ le misure adottate nel suo ambito;

    2) le misure previste nei Capi II, III e IV del Titolo IV, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;

    3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai numeri 1) e 2), adottate da autorita’ di altri Stati dell’Unione europea;

    g) «risoluzione»: la procedura di cui all’articolo 1, comma 1, lettera uu) del decreto legislativo

    16 novembre 2015, n. 180, o all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;

    h) «sistema di tutela istituzionale»: un accordo riconosciuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;

    i) «sostegno finanziario pubblico straordinario»: gli aiuti di Stato e i sostegni finanziari pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera mmm), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 o all’articolo 1, paragrafo 1, punto (29), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;

    l) «succursale significativa»: una succursale di una banca in uno Stato dell’Unione europea considerata significativa dalla Banca d’Italia.”

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  • Art. 136 CPI – (Presentazione dei ricorsi)

    Art. 136 CPI – (Presentazione dei ricorsi)

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Il ricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilità, all’Ufficio italiano brevetti e marchi e ad almeno uno dei controinteressati ai quali l’atto direttamente si riferisce entro il termine perentorio di sessanta giorni da quello in cui l’interessato abbia ricevuto la comunicazione o abbia avuto conoscenza dell’atto impugnato o, per gli atti per cui non sia richiesta la comunicazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l’obbligo di integrazione con ulteriori notifiche agli altri controinteressati, ove ordinate dalla Commissione dei ricorsi.

    2. La notifica del ricorso è fatta secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile .

    3. L’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.

    4. L’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto.

    5. Il ricorso deve essere indirizzato alla Commissione dei ricorsi e deve contenere: a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore, ove nominato, e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto; b) l’indicazione del provvedimento impugnato con la data della sua notificazione o avvenuta conoscenza e dell’oggetto della domanda; c) l’esposizione sommaria dei fatti; d) i motivi specifici sui quali il ricorso si fonda; e) l’indicazione dei documenti offerti in comunicazione e degli altri mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi; f) la sottoscrizione del ricorrente, se sta in giudizio personalmente, o del difensore, con indicazione, in tal caso, della procura speciale.

    6. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e f) del comma

    5. 7. La parte resistente che, in sede amministrativa, sia rimasta parzialmente soccombente, può proporre, nel rispetto di quanto indicato dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, ricorso incidentale avverso il provvedimento decisorio entro il termine di decadenza di trenta giorni decorrente dal deposito del ricorso principale.

    8. Si applica, per quanto compatibile, l’ articolo 334 del codice di procedura civile .

  • Art. 136 bis CPI – (Deposito del ricorso)

    Art. 136 Bis CPI – (Deposito del ricorso)

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Il ricorrente, entro il termine perentorio di trenta giorni dall’ultima notifica del ricorso, deposita presso gli uffici di cui all’articolo 147, e secondo le modalità ivi previste, o tramite invio alla segreteria della Commissione dei ricorsi presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, il ricorso con la prova delle avvenute notifiche, copia del provvedimento impugnato, ove in possesso del ricorrente, e i documenti di cui intende avvalersi in giudizio.

    2. Insieme al ricorso deve presentarsi la prova del pagamento del contributo unificato di cui all’ articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 .

    3. All’originale del ricorso devono essere unite tante copie quanti sono i componenti della Commissione e le controparti, salva tuttavia la facoltà del Presidente della Commissione di richiedere agli interessati un numero maggiore di copie.

    4. La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.

    5. In caso di mancato deposito dei documenti indicati nel ricorso, con decreto del Presidente della Commissione è dato al ricorrente un termine perentorio, in ogni caso non superiore a sessanta giorni, per il deposito della documentazione di cui intende avvalersi.

    6. L’Ufficio italiano brevetti e marchi deve produrre, mediante inserimento in apposito fascicolo tenuto dalla segreteria della Commissione, l’eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti ed i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che ritiene utili per il giudizio.

    7. Se il ricorso non è stato notificato a una o più delle parti nei cui confronti la sentenza deve essere pronunciata, queste possono intervenire in giudizio, costituendosi in udienza.

  • Art. 1162 Codice della Navigazione – Estrazione abusiva di arena o altri materiali

    Art. 1162 Codice della Navigazione – Estrazione abusiva di arena o altri materiali

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chiunque estrae arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell'ambito del demanio marittimo o del mare territoriale ovvero delle zone portuali della navigazione interna, senza la concessione prescritta nell'articolo 51, è punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire mille. 59 ————- AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Nell'articolo 1162 del codice della navigazione le parole "è punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni"."

  • Articolo 176 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 176 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 176 CCII – Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. L’apertura della liquidazione giudiziale della società determina lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui all’articolo 2447-bis, primo comma, lettera b), del codice civile quando impedisce la realizzazione o la continuazione dell’operazione. In caso contrario, il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori, può decidere di subentrare nel contratto in luogo della società, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi.

    2. Se il curatore non subentra nel contratto, il finanziatore può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato, sentito il comitato dei creditori, a realizzare o a continuare l’operazione, in proprio o affidandola a terzi; in tale ipotesi il finanziatore può trattenere i proventi dell’affare e può insinuarsi al passivo della procedura in via chirografaria per l’eventuale credito residuo.

    3. Nelle ipotesi ai commi 1, secondo periodo e 2, resta ferma la disciplina prevista dall’articolo 2447-decies, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile.

    4. Qualora, nel caso di cui al comma 1, non si verifichi alcuna delle ipotesi previste ai commi 1, secondo periodo e 2, si applica l’articolo 2447-decies, sesto comma, del codice civile.

  • Art. 217 RD 12/1941

    Art. 217 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 35 Imp. Reg. – contratti a prezzo indeterminato

    Art. 35 Imp. Reg. – contratti a prezzo indeterminato

    Art. 35 Imp. Reg. – Contratti a prezzo indeterminato

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Se il corrispettivo deve essere determinato posteriormente alla stipulazione di un contratto, l’imposta è applicata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva del corrispettivo, da denunciare a norma dell’art. 19.

    2. Gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone a norma della legge 27 luglio 1978, n. 392, e della legge 9 dicembre 1998, n. 431, non hanno effetto ai fini della determinazione definitiva del corrispettivo dell’annualità del contratto nel corso della quale si verificano. Qualora l’imposta sia stata corrisposta per l’intera durata del contratto di locazione gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone hanno effetto ai soli fini della determinazione della base imponibile in caso di proroga del contratto.

    3. Se nel contratto è prevista la possibilità che il corrispettivo vari tra un minimo e un massimo, il valore da dichiarare a norma del comma 1 non può essere inferiore al minimo.

  • Art. 201 D.P.R. 115/2002

    Art. 201 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

  • CCNL Chimici Industria: Faschim e Fonchim, sanità e previdenza

    CCNL Chimica e Industria Farmaceutica

    In sintesi

    Il CCNL Chimica prevede due enti di welfare: Faschim (Cassa di Assistenza Sanitaria) e Fonchim (Fondo Pensione Complementare). Faschim eroga rimborsi sanitari (visite, esami, ricoveri, odontoiatria) ai dipendenti e familiari; Fonchim accumula il TFR + contributi azienda e dipendente per la pensione complementare. Iscrizione obbligatoria per i lavoratori del settore.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federchimica · Farmindustria · Filctem-CGIL · Femca-CISL · UILTec-UIL
    Ultimo rinnovo
    15 aprile 2025 (ipotesi accordo), in vigore dal 1° luglio 2025
    Vigenza
    Fino al 30 giugno 2028
    Platea
    ~200.000 (chimica, farmaceutica, gomma-plastica industria)

    Tabella riepilogativa

    Enti welfare CCNL Chimica
    Ente Funzione Contributo
    Faschim Assistenza sanitaria integrativa €10-20/mese azienda + €5/mese dip.
    Fonchim Previdenza complementare TFR + 1,2% dip + 2-3% azienda
    Cassa Welfare Conversione PdR in beni/servizi Su scelta lavoratore

    Faschim: assistenza sanitaria integrativa

    La Faschim (Cassa di Assistenza Sanitaria del Settore Chimico-Farmaceutico) eroga rimborsi sanitari integrativi al SSN:

    • Visite specialistiche: 80% rimborso fino a soglia annua (es. €30-50 per visita)
    • Esami diagnostici: laboratori, RX, ecografie, risonanze (80%)
    • Ricoveri: ticket SSN rimborsati 100%, intervento in struttura privata convenzionata
    • Cure odontoiatriche: pulizie, otturazioni, protesi (con franchigia)
    • Prevenzione: check-up annuali, visite specialistiche di prevenzione
    • Indennità giornaliera €30/giorno per ricoveri ospedalieri

    Sono coperti anche i familiari fiscalmente a carico (coniuge, figli). Iscrizione obbligatoria per tutti i dipendenti.

    Fonchim: previdenza complementare

    Il Fonchim è il Fondo Pensione Complementare del settore chimico-farmaceutico, uno dei più solidi e performanti in Italia. Caratteristiche:

    • Contribuzione: TFR (100%) + 1,2% dipendente + 2,0-3,0% azienda
    • Comparti di investimento: garantito, bilanciato, dinamico
    • Rendimenti: ~3-4% medi annui storicamente
    • Anticipi: per casa, salute, formazione, congedo
    • Pensione complementare: erogata a 60-67 anni a integrazione INPS

    L’adesione è una scelta (entro 6 mesi dall’assunzione). In caso di silenzio: adesione TACITA per aziende >50 dipendenti.

    Cassa Welfare: conversione PdR

    Le aziende possono prevedere una Cassa Welfare per la conversione del Premio di Risultato in beni e servizi (con vantaggi fiscali). Modalità:

    • Il lavoratore sceglie cash o welfare entro 30 giorni dal calcolo PdR
    • Welfare: fino a €3.000/anno senza tasse né contributi
    • Catalogo welfare aziendale tipico: spese sanitarie, scolastiche, asilo nido, abbonamenti trasporti, voucher carburante, mutui, viaggi

    L’azienda gestisce la piattaforma welfare e i rimborsi tramite enti terzi (Edenred, Sodexo, etc).

    Contributi e iscrizione

    I contributi a Faschim e Fonchim sono obbligatori per i lavoratori del settore. Modalità:

    • Faschim: contributo mensile fisso azienda €10-20 + €5 lavoratore (variabile per accordo aziendale)
    • Fonchim: TFR + 1,2% lavoratore + 2-3% azienda (sull’imponibile)

    L’iscrizione avviene automaticamente all’assunzione. Per Fonchim il lavoratore deve scegliere comparto di investimento e percentuale di contribuzione (1,2% minima per attivare contributo azienda).

    Casi pratici

    Tizio – Visita cardiologica con Faschim
    Tizio è D iscritto a Faschim. Fa visita cardiologica privata (€120). Presenta domanda di rimborso a Faschim. Faschim rimborsa 80% = €96. Tizio paga €24 di sua tasca. Rimborso entro 30-45 giorni.
    Caia – Fonchim contributo massimo per anni
    Caia è B, stipendio €25.000. Aderisce a Fonchim con contributo 2,5% dip (sopra minimo 1,2%) per massimizzare contributo azienda 3%. Versato in 10 anni: TFR €18.500 + contributi €13.750 = €32.250 + rendimenti = ~€38.000 patrimonio.
    Sempronio – Cure odontoiatriche con Faschim
    Sempronio fa protesi dentale (€2.500). Faschim rimborsa con franchigia €500 + 60% del residuo = €1.700. Risparmio personale: €1.700 a fronte di un investimento €2.500.

    Domande frequenti

    Cosa è Faschim?
    È la cassa di assistenza sanitaria integrativa del settore chimico-farmaceutico. Eroga rimborsi per visite, esami, ricoveri, cure odontoiatriche e prevenzione. Copre anche i familiari fiscalmente a carico. Iscrizione obbligatoria.
    Quanto rimborsa Faschim per le visite?
    Tipicamente 80% del costo della visita specialistica fino a soglia annua (es. €30-50 per visita). Per ricoveri: 100% del ticket SSN o rimborso forfettario in struttura privata convenzionata. Cure odontoiatriche: con franchigia.
    Come funziona Fonchim?
    È il Fondo Pensione Complementare di settore. Il TFR (100%) + contributo dipendente (1,2% minimo) + contributo azienda (2-3%) confluiscono nel Fondo. I rendimenti storici sono ~3-4% medi annui. Tassazione vantaggiosa.
    Conviene aderire a Fonchim?
    Sì, generalmente: rendimenti superiori alla rivalutazione TFR di legge, contributo azienda gratuito (2-3%), tassazione vantaggiosa (15% scalando al 9%). Il Fonchim è uno dei fondi più solidi in Italia.
    Posso scegliere il comparto Fonchim?
    Sì, tipicamente 3-4 comparti: Garantito (basso rischio, basso rendimento), Bilanciato (medio rischio), Dinamico (alto rischio, alto rendimento atteso). La scelta è modificabile in vita (cambio comparto).
    Faschim copre anche la mia famiglia?
    Sì, i familiari fiscalmente a carico (coniuge non lavoratore, figli) sono coperti automaticamente. Per familiari non fiscalmente a carico (es. coniuge lavoratore) può essere prevista estensione opzionale con contributo aggiuntivo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per categoria, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festività, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima e Premio di Risultato e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Chimica e Industria Farmaceutica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 196 D.P.R. 115/2002

    Art. 196 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Il diritto di copia, il diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile sono corrisposti tramite la piattaforma tecnologica di cui all' articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale , di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . (81) 84

  • Articolo 169 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 169 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 169 CCII – Atti compiuti tra coniugi, parti di un’unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Gli atti previsti dall’articolo 166, compiuti tra coniugi, parti di un’unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto nel tempo in cui il debitore esercitava un’impresa e quelli a titolo gratuito compiuti tra le stesse persone più di due anni prima della data di deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale, ma nel tempo in cui il debitore esercitava un’impresa, sono revocati se il coniuge o la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso o il convivente di fatto non prova che ignorava lo stato d’insolvenza del debitore.