Autore: Andrea Marton

  • Art. 96 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 96 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 96 L. Fall. – Formazione ed esecutività dello stato

    Formazione ed esecutività dello stato

  • Art. 93 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 93 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 93 L. Fall. – Domanda di ammissione al passivo

    Domanda di ammissione al passivo

  • CCNL Chimici Industria: ferie, permessi e festività

    CCNL Chimica e Industria Farmaceutica

    In sintesi

    Il CCNL Chimica Industria riconosce 22 giorni di ferie annui per i primi 10 anni di servizio, 25 giorni dopo i 10 anni. Si aggiungono 72 ore di ROL e 32 ore di ex-festività (104h totali = 13 giornate aggiuntive). 11 festività nazionali retribuite + Santo Patrono. Le ferie vanno godute entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federchimica · Farmindustria · Filctem-CGIL · Femca-CISL · UILTec-UIL
    Ultimo rinnovo
    15 aprile 2025 (ipotesi accordo), in vigore dal 1° luglio 2025
    Vigenza
    Fino al 30 giugno 2028
    Platea
    ~200.000 (chimica, farmaceutica, gomma-plastica industria)

    Tabella riepilogativa

    Ferie, permessi e festività CCNL Chimici
    Voce Quantità Note
    Ferie 0-10 anni anzianità 22 giorni lavorativi 4,4 settimane
    Ferie oltre 10 anni 25 giorni lavorativi 5 settimane
    ROL annui 72 ore 9 giornate equivalenti
    Ex-festività 32 ore 4 giornate equivalenti
    Festività nazionali 11 + Patrono Retribuite
    Permessi studio 150h triennio Per corsi qualificati
    Permessi visite mediche 20h/anno retribuite Con certificato

    Ferie: 22 o 25 giorni per anzianità

    Il CCNL Chimica Industria distingue le ferie annuali in base all’anzianità di servizio:

    • Fino a 10 anni di servizio: 22 giorni lavorativi all’anno (4,4 settimane)
    • Oltre 10 anni: 25 giorni lavorativi (5 settimane)

    Il calcolo è di 1,83 giorni al mese (primi 10 anni) o 2,08 giorni al mese (dopo). La frazione di mese di almeno 15 giorni di servizio conta come mese intero.

    Quando godere le ferie

    Il CCNL impone che le ferie vengano fruite:

    • Almeno 2 settimane consecutive nell’anno di maturazione, di norma estate (giugno-settembre)
    • Il resto entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione (es. ferie 2026 entro giugno 2028)

    Per impianti a ciclo continuo le ferie vengono pianificate con il calendario aziendale (rotazione tra turnisti).

    Festività retribuite

    I lavoratori chimici hanno 11 festività nazionali retribuite + il Santo Patrono del comune di lavoro: 1/1, 6/1, Pasqua, Lunedì dell’Angelo, 25/4, 1/5, 2/6, 15/8, 1/11, 8/12, 25/12, 26/12.

    Per il lavoro nelle festività (es. turnisti 3×7 in impianti ciclo continuo): retribuzione + maggiorazione del 50% + giorno di riposo compensativo.

    Permessi specifici

    Permessi retribuiti aggiuntivi:

    • Visite mediche: 20 ore/anno con certificato
    • Matrimonio: 15 giorni consecutivi (primo matrimonio, dopo 1 anno servizio)
    • Lutto: 3 giorni per coniuge/genitori/figli, 1 giorno per fratello/nonno
    • Donazione sangue/midollo: 1 giorno retribuito
    • Diritto allo studio: 150 ore nel triennio per corsi qualificati (con cumulo possibile)
    • Esami scolastici/universitari: giorno dell’esame + giorno precedente

    Casi pratici

    Tizio – Operaio D con 12 anni e ferie 25 gg
    Tizio è D, 12 anni di servizio. Ferie annuali: 25 giorni lavorativi (5 settimane). Più 9 giorni ROL + 4 giorni ex-festività = 13 giornate aggiuntive. Totale tempo libero retribuito: 38 giorni/anno (escluse festività).
    Caia – Operaia turnista in ciclo continuo
    Caia lavora in turno 3×7 in impianto ciclo continuo. Per il 25 dicembre lavora (turno normale): retribuzione + maggiorazione 50% sulle 8 ore + giorno di riposo compensativo entro 30 giorni. Stipendio extra: ~€90 lordi.
    Sempronio – Permessi studio 150h
    Sempronio frequenta corso di laurea ingegneria chimica part-time. Richiede permessi studio: 150 ore nel triennio retribuite. Fruite come 5 settimane di permessi totali in 3 anni per lezioni e preparazione esami.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie ha un chimico?
    22 giorni lavorativi annui per i primi 10 anni di servizio, 25 giorni dopo i 10 anni. Si aggiungono 9 giorni di ROL e 4 di ex-festività (104h totali). Totale: 35-38 giorni di assenza retribuita.
    Cosa succede se non godo le ferie?
    Devo goderne almeno 2 settimane nell’anno di maturazione. Il resto entro 18 mesi dalla fine dell’anno. Le ferie non godute oltre questo termine vanno pagate come “ferie non godute” in busta paga, ma con sanzioni amministrative al datore.
    Le ex-festività cosa sono?
    Sono 4 giornate di 8 ore (totale 32h) che sostituiscono le 4 festività religiose soppresse nel 1977 (19 marzo, 29 giugno, 4 novembre, etc). Fruibili come permessi retribuiti, anche come ore singole.
    I turnisti hanno le stesse ferie?
    Sì, 22 o 25 giorni come gli altri. La pianificazione è però fatta dall’azienda con calendario rotativo per garantire continuità produttiva. In genere ferie estate spalmate tra giugno e settembre.
    Posso usare i ROL anche per ore singole?
    Sì, è la caratteristica principale dei ROL: fruibili come permessi orari o giornata intera, con preavviso 24-48h. Le ore non utilizzate a fine anno vanno monetizzate (con maggiorazione del 15% sulla paga oraria).
    Quanti permessi per visite mediche posso usare?
    20 ore/anno retribuite con certificato medico. Oltre le 20 ore i permessi sono non retribuiti ma sempre garantiti. Comprende anche prelievi e visite specialistiche.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per categoria, preavviso, dimissioni e licenziamento, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima e Premio di Risultato, malattia, infortunio e comporto e periodo di prova per categoria.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Chimica e Industria Farmaceutica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 125 CPI – (Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell’autore della violazione) . ((

    Art. 125 CPI – (Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell’autore della violazione) . ((

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223 , 1226 e 1227 del codice civile , tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall’autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.

    2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.

    3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.

  • Art. 186 D.P.R. 115/2002

    Art. 186 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. I funzionari amministrativi che svolgono la funzione di funzionari delegati sono quelli individuati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, quelli individuati con decreto dirigenziale del Ministero della difesa, quelli risultanti dall'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, nonché quelli risultanti dai regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti.

  • Art. 96 D.Lgs. 209/2005 – Direzione unitaria

    Art. 96 D.Lgs. 209/2005 – Direzione unitaria

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'obbligo di redazione del bilancio consolidato sussiste anche nel caso in cui due o più imprese di assicurazione o riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica ovvero imprese di partecipazione assicurativa o imprese di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 95, commi 2 o 2-bis, tra le quali non esistano le relazioni di cui all'articolo 95, comma 3, operino secondo una direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola dei rispettivi statuti oppure quando i loro organi di amministrazione siano composti in maggioranza dalle medesime persone. La direzione unitaria tra le imprese può concretizzarsi anche in legami importanti e durevoli di riassicurazione.

    ))

    2. Sono in ogni caso assimilate alle imprese di cui al comma 1 quelle sottoposte alla direzione unitaria di uno dei seguenti soggetti controllanti: a) un'impresa o un ente, costituito in Italia, diverso da un'impresa di assicurazione o riassicurazione ovvero da una impresa di partecipazione assicurativa o da un'impresa di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 95, commi 2 o 2-bis; b) un'impresa o un ente costituito in un altro Stato, salvo che non ricorrano le condizioni di esonero previste all'articolo 97; c) una persona fisica.

    3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 è tenuta alla redazione del bilancio consolidato l'impresa che, in base ai dati dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato, presenta l'ammontare maggiore del totale dell'attivo.

    4. 4. L'impresa soggetta all'obbligo di redazione del bilancio consolidato che operi anche secondo una direzione unitaria ai sensi dei commi 1 e 2 è tenuta alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in base al comma 3, quando ricorrono le seguenti condizioni: a) l'impresa non ha emesso titoli quotati in mercati regolamentati; b) la redazione del bilancio consolidato non è richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.

    5. In caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi del comma 4, le ragioni dell'esonero sono indicate nella nota integrativa al bilancio d'esercizio. La nota integrativa indica altresì la denominazione e la sede dell'impresa che redige il bilancio consolidato ai sensi del presente articolo. Copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo sono depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa esonerata.

    6. Restano salve le disposizioni relative alle società che hanno emesso titoli quotati in mercati regolamentati.

  • Art. 6 Codice Civile: Diritto al nome

    Art. 6 Codice Civile: Diritto al nome

    Art. 6 c.c. – Diritto al nome

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito.

    Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.

    Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.

  • Articolo 157 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 157 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 157 CCII – Obbligazioni ed altri titoli di debito

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale, detratti i rimborsi già effettuati; se è previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.

  • Art. 97 D.Lgs. 209/2005 – Esonero dall’obbligo di redazione

    Art. 97 D.Lgs. 209/2005 – Esonero dall’obbligo di redazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'obbligo di redazione del bilancio consolidato non sussiste nei confronti delle imprese di cui all'articolo 95, commi 1 e 2, a loro volta controllate direttamente o indirettamente da altra impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del presente titolo ovvero da un'impresa di assicurazione o riassicurazione costituita in un altro Stato membro.

    2. 2. L'esonero è subordinato alle seguenti circostanze: a) che l'impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in mercati regolamentati; b) che la controllante sia titolare di oltre il novantacinque per cento delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, che la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale; c) che l'impresa controllata e le imprese da questa controllate da includere nel consolidamento ai sensi del presente titolo siano incluse nel bilancio consolidato della controllante; d) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato conformemente alle disposizioni dell'ordinamento comunitario.

    3. Le ragioni dell'esonero sono indicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio. La nota integrativa indica altresì la denominazione e la sede dell'impresa che redige il bilancio consolidato ai sensi del presente articolo. Una copia del bilancio della controllante, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana, è depositata presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa controllata.

  • Art. 163 Cod. Amb. – gestione delle aree di salvaguardia

    Art. 163 Cod. Amb. – gestione delle aree di salvaguardia

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Per assicurare la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, il gestore del servizio idrico integrato può stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni, gli enti locali, le associazioni e le università agrarie titolari di demani collettivi, per la gestione diretta dei demani pubblici o collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della protezione della natura e tenuto conto dei diritti di uso civico esercitati.

    2. La quota di tariffa riferita ai costi per la gestione delle aree di salvaguardia, in caso di trasferimenti di acqua da un ambito territoriale ottimale all’altro, è versata alla comunità montana, ove costituita, o agli enti locali nel cui territorio ricadono le derivazioni; i relativi proventi sono utilizzati ai fini della tutela e del recupero delle risorse ambientali.

  • Art. 126 CPI – Pubblicazione della sentenza

    Art. 126 CPI – Pubblicazione della sentenza

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. L’autorità giudiziaria può ordinare che l’ordinanza cautelare o la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale sia pubblicata integralmente o in sunto o nella sola parte dispositiva, tenuto conto della gravità dei fatti, in uno o più giornali da essa indicati, a spese del soccombente. In ogni caso, sono adottate le misure idonee a garantire la tutela della riservatezza dei segreti commerciali di cui all’articolo 98.

    1-bis. Nei procedimenti relativi all’acquisizione, all’utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all’articolo 98, il giudice, nel decidere se adottare una delle misure di cui al comma 1 e nel valutarne la proporzionalità, considera le circostanze del caso concreto e, in particolare: a) il valore dei segreti commerciali; b) la condotta dell’autore della violazione nell’acquisire, utilizzare o rivelare i segreti commerciali; c) l’impatto dell’utilizzazione o della rivelazione illecite dei segreti commerciali; d) il pericolo di ulteriore utilizzazione o rivelazione illecite dei segreti commerciali da parte dell’autore della violazione.

    1-ter. Ai fini di cui al comma 1-bis, il giudice considera altresì se le informazioni sull’autore della violazione siano tali da consentire l’identificazione di una persona fisica e, in tal caso, se la pubblicazione di tali informazioni sia giustificata anche in considerazione degli eventuali danni che la misura può provocare alla vita privata e alla reputazione del medesimo autore.

  • Art. 31 Imp. Reg. – cessione del contratto

    Art. 31 Imp. Reg. – cessione del contratto

    Art. 31 Imp. Reg. – Cessione del contratto

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. La cessione del contratto è soggetta all’imposta con l’aliquota propria del contratto ceduto, con esclusione della cessione prevista dall’articolo 5 della parte I della tariffa.

    2. Per la cessione verso corrispettivo di un contratto a titolo gratuito l’imposta si applica con l’aliquota stabilita per il corrispondente contratto a titolo oneroso.