Art. 1 c.p.c. – Giurisdizione dei giudici ordinari
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice.