Art. 105 L. Fall. – Vendita dell’azienda, di rami, di beni e
Vendita dell’azienda, di rami, di beni e
Autore
Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
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Vendita dell’azienda, di rami, di beni e
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. Per le spettanze degli ufficiali giudiziari relative alle notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile, e tributario, le regole tecniche telematiche per l'anticipo, il versamento, l'eventuale rimborso delle somme, sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 .
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio
1. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell' articolo 118 della Costituzione , le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato "Ministero", che le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni già conferite alle regioni ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 5.
2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero.

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato
1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l’art. 24, comma 1.
2. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma, ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti.
3. Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio.

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Nella vendita con riserva di proprietà, in caso di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore può subentrare nel contratto con l’autorizzazione del comitato dei creditori. Il venditore può chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell’interesse legale. Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo già riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l’uso della cosa, che può essere compensato con il credito avente ad oggetto la restituzione delle rate pagate.
2. L’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del venditore non è causa di scioglimento del contratto.
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato
(Norme in materia di competenza).
1. Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 : a) i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all’esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la cui cognizione è del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate; b) le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64, 65, 98 e 99 del presente codice; c) le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario; d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell’ordine di cui al capo VI di cui conosce il giudice ordinario
Il CCNL Sanità Privata prevede un periodo di comporto di 8-18 mesi in base all’anzianità. La retribuzione durante la malattia è integrata al 100% dall’azienda (l’INPS paga 50-66,66%). Per gli operatori sanitari il rischio infortunio è alto (sollevamento pazienti, rischio biologico): copertura INAIL specifica.
| Anzianità | Comporto |
|---|---|
| Fino a 6 mesi | 3 mesi |
| 6 mesi-3 anni | 8 mesi |
| 3-10 anni | 12 mesi |
| Oltre 10 anni | 18 mesi |
| Gravi patologie | Raddoppio |
Il CCNL Sanità Privata gradua il comporto in base all’anzianità di servizio:
Per gravi patologie certificate (oncologiche, cronico-degenerative): comporto raddoppiato. Superato il comporto: licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con preavviso secondo anzianità.
Durante la malattia il lavoratore percepisce:
L’azienda anticipa l’intero stipendio e si fa rimborsare dall’INPS. Tutela rafforzata, frequente nel settore per garantire serenità ai lavoratori sanitari (alto rischio di infezioni e infortuni).
Il personale sanitario ha rischi specifici tutelati dall’INAIL:
L’azienda è obbligata a fornire DPI specifici (guanti, mascherine, abiti monouso) e ad attivare il protocollo post-esposizione in caso di rischio biologico.
Per il COVID-19 e altre malattie infettive contratte sul lavoro: si applica la copertura INAIL come infortunio o malattia professionale. Indennità INAIL al 60-75% + integrazione aziendale al 100%.
Le malattie professionali riconosciute nel settore sanitario:
L’INAIL può riconoscere rendite di invalidità permanente in casi gravi.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive AIOP/ARIS, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, maternità, paternità e tutele, tredicesima e premi e periodo di prova.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Sanità Privata (AIOP, ARIS). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. Ai fini delle norme che seguono, il discarico automatico del credito iscritto a ruolo comporta l'eliminazione dalle scritture patrimoniali dei crediti erariali, secondo quanto previsto dall' articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 , e tiene luogo dell'annullamento del credito previsto dall' articolo 265, comma 3, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 .
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. Salvo che il fatto costituisca contrabbando o altra violazione di cui all’articolo 96, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento dei maggiori diritti di confine dovuti e comunque in misura non inferiore a euro 500, chiunque, violando gli obblighi prescritti dalla connessa decisione doganale, altera, manomette, trasforma la merce vincolata al regime speciale o alla temporanea esportazione o la rende inutilizzabile.
2. Il mancato appuramento del regime speciale e della temporanea esportazione nei termini e con le modalità prescritti è punito con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 2.000.
Il CCNL Sanità Privata prevede orario di 38 ore settimanali, distribuibile su turni giornalieri nell’ambito delle 24 ore (M=mattina, P=pomeriggio, N=notte). L’orario è modulabile (min 28 / max 44 ore/settimana) con calendari plurisettimanali. Lavoro notturno (22-6) con maggiorazione 25-30%. Riposo obbligatorio 11h tra turni.
| Voce | Quantità | Note |
|---|---|---|
| Orario settimanale standard | 38 ore | Su 5-6 giorni |
| Min/Max settimanale | 28-44 ore | Con calendario plurisettimanale |
| Turno mattino (M) | 6-14 o 7-15 | Tipico 8h |
| Turno pomeriggio (P) | 14-22 | 8h |
| Turno notte (N) | 22-6 o 22-7 | 8-9h con maggiorazione |
| Notturno (22-6) | +25-30% retribuzione oraria | Cumulabile con turno |
| Festivo | +50% retribuzione | Quando il turno coincide con festività |
| Straordinario | +30-50% | Oltre 38h/sett medie |
| Riposo giornaliero | 11h consecutive | Tra turni successivi |
| Riposo settimanale | 24h continuative | Tipicamente domenica |
Il CCNL Sanità Privata prevede orario standard di 38 ore settimanali, ma con grande flessibilità: l’azienda può programmare calendari plurisettimanali con minimo 28 e massimo 44 ore/settimana, nel rispetto del debito orario complessivo (media 38h su 4-6 mesi).
Questa flessibilità è essenziale per garantire la continuità assistenziale 24/7 in cliniche, case di cura e RSA.
I turni standard sono:
I turnisti M/P/N hanno indennità di turno di €50-150/mese per disagio dell’alternanza. Le rotazioni tipiche sono:
Il lavoro notturno (22-6) prevede:
Per un infermiere D che fa 6 turni N/mese × 8h × €11/h (paga oraria) × 25% = ~€135 di indennità notturna mensile aggiuntiva.
Le ore eccedenti l’orario medio (38h) sono straordinario:
La banca ore: le ore di straordinario possono essere accumulate e fruite come permessi retribuiti (max 100h/anno in banca). Apprezzata per gestire emergenze (sostituzioni colleghi assenti).
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive AIOP/ARIS, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, maternità, paternità e tutele, tredicesima e premi e malattia, infortunio e comporto.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Sanità Privata (AIOP, ARIS). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. L' IVASS può far svolgere al revisore legale o alla società di revisione legale una verifica, previo accertamento dell'esatta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, in ordine alla conformità alle scritture contabili delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale e il conto economico dell'impresa. Nello svolgimento di tale verifica il revisore legale o la società di revisione legale utilizzano corrette tecniche attuariali . Le spese sono a carico dell'impresa.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. In applicazione dell' articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 , il funzionario addetto all'ufficio quantifica l'importo dovuto per spese sulla base degli atti, dei registri, delle norme che individuano la somma da recuperare, e prende atto degli importi stabiliti nei provvedimenti giurisdizionali … per le sanzioni amministrative pecuniarie e per le sanzioni pecuniarie processuali, specificando le varie voci dell'importo complessivo.
2. Il funzionario addetto all'ufficio, altresì, corregge eventuali propri errori, d'ufficio o su istanza di parte. (12)