Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 105 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 105 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 105 L. Fall. – Vendita dell’azienda, di rami, di beni e

    Vendita dell’azienda, di rami, di beni e

  • Art. 198 D.P.R. 115/2002

    Art. 198 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Per le spettanze degli ufficiali giudiziari relative alle notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile, e tributario, le regole tecniche telematiche per l'anticipo, il versamento, l'eventuale rimborso delle somme, sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 .

  • Art. 4 D.Lgs. 42/2004 – Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale

    Art. 4 D.Lgs. 42/2004 – Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell' articolo 118 della Costituzione , le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato "Ministero", che le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni già conferite alle regioni ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 5.

    2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero.

  • Art. 32 Cont. Trib. – deposito documenti e memorie

    Art. 32 Cont. Trib. – deposito documenti e memorie

    Art. 32 Cont. Trib. – Deposito di documenti e di memorie

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l’art. 24, comma 1.

    2. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma, ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti.

    3. Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio.

  • Articolo 178 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 178 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 178 CCII – Vendita con riserva di proprieta’

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Nella vendita con riserva di proprietà, in caso di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore può subentrare nel contratto con l’autorizzazione del comitato dei creditori. Il venditore può chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell’interesse legale. Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo già riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l’uso della cosa, che può essere compensato con il credito avente ad oggetto la restituzione delle rate pagate.

    2. L’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del venditore non è causa di scioglimento del contratto.

  • Art. 134 CPI – Articolo 134

    Art. 134 CPI – Articolo 134

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    (Norme in materia di competenza).

    1. Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 : a) i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all’esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la cui cognizione è del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate; b) le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64, 65, 98 e 99 del presente codice; c) le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario; d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell’ordine di cui al capo VI di cui conosce il giudice ordinario

  • CCNL Sanità Privata: malattia, infortunio e comporto

    CCNL Sanità Privata (AIOP, ARIS)

    In sintesi

    Il CCNL Sanità Privata prevede un periodo di comporto di 8-18 mesi in base all’anzianità. La retribuzione durante la malattia è integrata al 100% dall’azienda (l’INPS paga 50-66,66%). Per gli operatori sanitari il rischio infortunio è alto (sollevamento pazienti, rischio biologico): copertura INAIL specifica.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AIOP · ARIS · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL · Nursind · NurSing-Up
    Ultimo rinnovo
    CCNL 2016-2018 (ultrattività), accordi ponte 2023-2025
    Vigenza
    Ultrattivo in attesa rinnovo
    Platea
    ~150.000 (infermieri, OSS, ausiliari, amministrativi in case di cura, RSA, cliniche)

    Tabella riepilogativa

    Comporto malattia CCNL Sanità Privata
    Anzianità Comporto
    Fino a 6 mesi 3 mesi
    6 mesi-3 anni 8 mesi
    3-10 anni 12 mesi
    Oltre 10 anni 18 mesi
    Gravi patologie Raddoppio

    Comporto graduato per anzianità

    Il CCNL Sanità Privata gradua il comporto in base all’anzianità di servizio:

    • Fino a 6 mesi: 3 mesi (90 giorni)
    • 6 mesi-3 anni: 8 mesi (240 giorni)
    • 3-10 anni: 12 mesi (365 giorni)
    • Oltre 10 anni: 18 mesi (540 giorni)

    Per gravi patologie certificate (oncologiche, cronico-degenerative): comporto raddoppiato. Superato il comporto: licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con preavviso secondo anzianità.

    Retribuzione integrata al 100%

    Durante la malattia il lavoratore percepisce:

    • Giorni 1-3 (carenza): 100% a carico del datore
    • Giorni 4-20: INPS 50% + integrazione azienda al 100%
    • Giorni 21-180: INPS 66,66% + integrazione azienda al 100%

    L’azienda anticipa l’intero stipendio e si fa rimborsare dall’INPS. Tutela rafforzata, frequente nel settore per garantire serenità ai lavoratori sanitari (alto rischio di infezioni e infortuni).

    Rischio biologico e infortunio sul lavoro

    Il personale sanitario ha rischi specifici tutelati dall’INAIL:

    • Punture accidentali con aghi (es. somministrazione terapie iniettive): infortunio sul lavoro
    • Esposizione a sangue/secrezioni contaminate: infortunio + sorveglianza sanitaria post-esposizione
    • Sollevamento pazienti: ernie discali frequenti, malattia professionale tipica
    • Stress e burnout: tutele per malattie professionali da stress lavoro-correlato
    • Aggressioni da parte di pazienti/familiari: infortunio sul lavoro

    L’azienda è obbligata a fornire DPI specifici (guanti, mascherine, abiti monouso) e ad attivare il protocollo post-esposizione in caso di rischio biologico.

    COVID e malattie professionali

    Per il COVID-19 e altre malattie infettive contratte sul lavoro: si applica la copertura INAIL come infortunio o malattia professionale. Indennità INAIL al 60-75% + integrazione aziendale al 100%.

    Le malattie professionali riconosciute nel settore sanitario:

    • Ernie discali da sollevamento pazienti
    • Sindrome del tunnel carpale (movimenti ripetitivi)
    • Asma e patologie respiratorie da agenti chimici (disinfettanti)
    • Disturbi muscoloscheletrici cronici

    L’INAIL può riconoscere rendite di invalidità permanente in casi gravi.

    Casi pratici

    Tizio – Infermiere con puntura accidentale
    Tizio si punge con ago durante prelievo. Infortunio sul lavoro INAIL: visita medica subito + esami sangue (HBV, HCV, HIV) + profilassi se necessaria. Stipendio integrato al 100% per giorni di sorveglianza.
    Caia – OSS con ernia discale
    Caia ha ernia discale da sollevamento pazienti in RSA. Malattia professionale INAIL riconosciuta. Rendita di invalidità permanente 12% = ~€80/mese a vita. Spostamento a mansioni non a rischio o reintegro graduale.
    Sempronio – Comporto post-intervento
    Sempronio è A con 7 anni anzianità (comporto 12 mesi). Intervento chirurgico, convalescenza 4 mesi. Tutto coperto al 100% (INPS + integrazione azienda). Rientra entro il comporto.

    Domande frequenti

    Quanto dura il comporto in Sanità Privata?
    Dipende dall’anzianità: 3 mesi fino a 6 mesi, 8 mesi da 6 mesi a 3 anni, 12 mesi da 3 a 10 anni, 18 mesi oltre 10 anni. Per gravi patologie: raddoppio (es. oltre 10 anni = 36 mesi).
    La malattia è pagata al 100%?
    Sì, il CCNL Sanità Privata integra al 100% della retribuzione l’indennità INPS (che paga 50-66,66%) per l’intero periodo di comporto. Tutela importante per personale a rischio biologico.
    La puntura con ago è infortunio?
    Sì, sempre. È infortunio sul lavoro INAIL anche se non si verifica contagio. Si attiva il protocollo post-esposizione: esami sangue + eventuale profilassi anti-HIV o vaccino HBV. Stipendio al 100% durante la sorveglianza.
    L'ernia da sollevamento è malattia professionale?
    Sì, è una delle malattie professionali tipiche del settore sanitario (OSS, infermieri, fisioterapisti). INAIL riconosce: rendita di invalidità permanente, cure mediche, eventuale riconversione professionale.
    Il COVID è coperto come infortunio?
    Sì, dal 2020 INAIL ha equiparato il COVID-19 contratto sul lavoro a infortunio (per operatori sanitari) o malattia professionale. Copertura completa: indennità giornaliera, cure, eventuale rendita.
    Posso essere licenziata per troppe malattie brevi?
    Solo dopo superamento del comporto sommatorio (che è diverso dal comporto secco). Per anzianità >10 anni: comporto sommatorio ~30 mesi in 5 anni. Esige documentazione precisa.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive AIOP/ARIS, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, maternità, paternità e tutele, tredicesima e premi e periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Sanità Privata (AIOP, ARIS). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 210 D.P.R. 115/2002

    Art. 210 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Ai fini delle norme che seguono, il discarico automatico del credito iscritto a ruolo comporta l'eliminazione dalle scritture patrimoniali dei crediti erariali, secondo quanto previsto dall' articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 , e tiene luogo dell'annullamento del credito previsto dall' articolo 265, comma 3, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 .

  • Art. 99 D.Lgs. 141/2024 – Inosservanza di obblighi connessi al vincolo a un regime speciale e alla temporanea esportazione

    Art. 99 D.Lgs. 141/2024 – Inosservanza di obblighi connessi al vincolo a un regime speciale e alla temporanea esportazione

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Salvo che il fatto costituisca contrabbando o altra violazione di cui all’articolo 96, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento dei maggiori diritti di confine dovuti e comunque in misura non inferiore a euro 500, chiunque, violando gli obblighi prescritti dalla connessa decisione doganale, altera, manomette, trasforma la merce vincolata al regime speciale o alla temporanea esportazione o la rende inutilizzabile.

    2. Il mancato appuramento del regime speciale e della temporanea esportazione nei termini e con le modalità prescritti è punito con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 2.000.

  • CCNL Sanità Privata: orario, turni e lavoro notturno

    CCNL Sanità Privata (AIOP, ARIS)

    In sintesi

    Il CCNL Sanità Privata prevede orario di 38 ore settimanali, distribuibile su turni giornalieri nell’ambito delle 24 ore (M=mattina, P=pomeriggio, N=notte). L’orario è modulabile (min 28 / max 44 ore/settimana) con calendari plurisettimanali. Lavoro notturno (22-6) con maggiorazione 25-30%. Riposo obbligatorio 11h tra turni.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AIOP · ARIS · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL · Nursind · NurSing-Up
    Ultimo rinnovo
    CCNL 2016-2018 (ultrattività), accordi ponte 2023-2025
    Vigenza
    Ultrattivo in attesa rinnovo
    Platea
    ~150.000 (infermieri, OSS, ausiliari, amministrativi in case di cura, RSA, cliniche)

    Tabella riepilogativa

    Orario e maggiorazioni CCNL Sanità Privata
    Voce Quantità Note
    Orario settimanale standard 38 ore Su 5-6 giorni
    Min/Max settimanale 28-44 ore Con calendario plurisettimanale
    Turno mattino (M) 6-14 o 7-15 Tipico 8h
    Turno pomeriggio (P) 14-22 8h
    Turno notte (N) 22-6 o 22-7 8-9h con maggiorazione
    Notturno (22-6) +25-30% retribuzione oraria Cumulabile con turno
    Festivo +50% retribuzione Quando il turno coincide con festività
    Straordinario +30-50% Oltre 38h/sett medie
    Riposo giornaliero 11h consecutive Tra turni successivi
    Riposo settimanale 24h continuative Tipicamente domenica

    Orario modulabile 28-44 ore

    Il CCNL Sanità Privata prevede orario standard di 38 ore settimanali, ma con grande flessibilità: l’azienda può programmare calendari plurisettimanali con minimo 28 e massimo 44 ore/settimana, nel rispetto del debito orario complessivo (media 38h su 4-6 mesi).

    Questa flessibilità è essenziale per garantire la continuità assistenziale 24/7 in cliniche, case di cura e RSA.

    Turni M/P/N per la continuità assistenziale

    I turni standard sono:

    • Mattino (M): 6-14 o 7-15 (8 ore). È il turno con maggior carico (visite, terapie, pasti)
    • Pomeriggio (P): 14-22 (8 ore). Carico minore, attività di assistenza
    • Notte (N): 22-6 o 22-7 (8-9 ore). Sorveglianza, emergenze, distribuzione terapie notturne

    I turnisti M/P/N hanno indennità di turno di €50-150/mese per disagio dell’alternanza. Le rotazioni tipiche sono:

    • Ciclo 6×6: 6 turni di lavoro alternati a 6 riposi (per N)
    • Ciclo 5×2: 5 giorni di lavoro + 2 riposi
    • Ciclo 12×24: 12 ore di lavoro + 24 ore di riposo

    Lavoro notturno

    Il lavoro notturno (22-6) prevede:

    • Maggiorazione del 25-30% sulla retribuzione oraria delle ore notturne
    • Riposo giornaliero di 11h consecutive dopo il turno notturno (no doppio turno consecutivo)
    • Limite: max 80 turni notturni/anno per legge
    • Vietato per donne in gravidanza e fino al 1° anno del bambino
    • Visita medica obbligatoria per turnisti notturni ogni 2 anni

    Per un infermiere D che fa 6 turni N/mese × 8h × €11/h (paga oraria) × 25% = ~€135 di indennità notturna mensile aggiuntiva.

    Straordinari e banca ore

    Le ore eccedenti l’orario medio (38h) sono straordinario:

    • +30% per straordinario diurno feriale
    • +50% per straordinario notturno
    • +50% per straordinario festivo/domenicale

    La banca ore: le ore di straordinario possono essere accumulate e fruite come permessi retribuiti (max 100h/anno in banca). Apprezzata per gestire emergenze (sostituzioni colleghi assenti).

    Casi pratici

    Tizio – Infermiere D turnista M/P/N
    Tizio è D, turnista M/P/N. 38h/sett con 6 turni N/mese (8h cad). Stipendio base €1.700 + indennità turno €120 + 48h notturne × €11 × 25% = €132 = €1.952/mese.
    Caia – OSS in RSA ciclo 6×6
    Caia è OSS in RSA, ciclo 6×6 (6 giorni di lavoro × 12h + 6 riposi). Media 42h/settimana = 168h/mese. Stipendio CS + indennità turno + notturno + lavoro disagiato = ~€1.900 lordi.
    Sempronio – Ausiliario diurno feriale
    Sempronio è A in clinica, lavora lun-ven 8-16 (40h/sett). Stipendio base €1.250 + indennità extra se straordinario. Nessuna indennità di turno (no rotazione).

    Domande frequenti

    Quante ore alla settimana si lavorano in Sanità Privata?
    38 ore settimanali standard, ma modulabili 28-44 ore con calendario plurisettimanale (media 38h). La flessibilità è necessaria per garantire la continuità assistenziale 24/7.
    Cos'è il turno notturno?
    Lavoro tra le 22 e le 6, con maggiorazione del 25-30% sulla retribuzione oraria. Limite: max 80 turni notturni/anno per legge. Vietato per donne in gravidanza fino al 1° anno del bambino.
    Quanto pagano la notte?
    Maggiorazione 25-30% sulle ore notturne (22-6). Per infermiere D: ~€2,75/h aggiuntivi. 6 notti/mese × 8h × €2,75 = ~€132 in più/mese. Si aggiunge all’indennità di turno fissa (€50-150/mese).
    Le ore di riposo tra turni sono obbligatorie?
    Sì, minimo 11 ore consecutive tra un turno e l’altro. Inderogabile per legge (D.Lgs. 66/2003). Il datore non può imporre doppi turni consecutivi senza adeguato riposo.
    Posso rifiutare il turno notturno?
    Solo per motivi sanitari documentati (es. condizioni mediche), per donne in gravidanza (sempre) e per genitori con figli fino a 12 anni se possibili alternative. Altrimenti il turno notturno è parte del contratto.
    Come funziona la banca ore?
    Le ore di straordinario (eccedenti 38h medie) si accumulano in banca ore (max 100h/anno). Si fruiscono come permessi retribuiti. Le ore non utilizzate a fine anno sono monetizzate con maggiorazione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive AIOP/ARIS, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, maternità, paternità e tutele, tredicesima e premi e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Sanità Privata (AIOP, ARIS). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 104 D.Lgs. 209/2005 – Accertamenti sulla gestione contabile

    Art. 104 D.Lgs. 209/2005 – Accertamenti sulla gestione contabile

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L' IVASS può far svolgere al revisore legale o alla società di revisione legale una verifica, previo accertamento dell'esatta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, in ordine alla conformità alle scritture contabili delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale e il conto economico dell'impresa. Nello svolgimento di tale verifica il revisore legale o la società di revisione legale utilizzano corrette tecniche attuariali . Le spese sono a carico dell'impresa.

  • Art. 211 D.P.R. 115/2002

    Art. 211 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. In applicazione dell' articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 , il funzionario addetto all'ufficio quantifica l'importo dovuto per spese sulla base degli atti, dei registri, delle norme che individuano la somma da recuperare, e prende atto degli importi stabiliti nei provvedimenti giurisdizionali … per le sanzioni amministrative pecuniarie e per le sanzioni pecuniarie processuali, specificando le varie voci dell'importo complessivo.

    2. Il funzionario addetto all'ufficio, altresì, corregge eventuali propri errori, d'ufficio o su istanza di parte. (12)