Testo dell'articoloVigente
Art. 198 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. Per le spettanze degli ufficiali giudiziari relative alle notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile, e tributario, le regole tecniche telematiche per l'anticipo, il versamento, l'eventuale rimborso delle somme, sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 .
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Vedi anche
→art. 196 SPESE (Pagamento dei diritti di copia e notifica tr)→art. 197 SPESE (Diritti e spese dovuti all'ufficiale giudizi)→art. 199 SPESE (Spese di viaggio e indennità per testimoni e)→art. 200 SPESE (Ambito oggettivo del recupero: spese penali,)→art. 24 Cost. (Difesa)→art. 113 Cost. (Tutela giurisd.)→art. 91 c.p.c. (Spese)→art. 535 c.p.p. (Spese penali)→Art. 195 D.P.R. 115/2002 – Determinazione delle regole tecniche telematiche→Art. 201 D.P.R. 115/2002 – Applicabilità della procedura nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario→Art. 194 D.P.R. 115/2002 – Ricevuta di versamento→Art. 202 D.P.R. 115/2002 – Applicabilità della procedura alle sanzioni pecuniarie processuali
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 198 estende il principio dell'art. 197 a tutti i riti, fissando un quadro uniforme per il pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari. La pluralità di giurisdizioni - penale, civile, amministrativo, contabile, tributario - è ricondotta a una disciplina comune, in coerenza con il processo di unificazione telematica avviato dal Ministero della giustizia.
Estensione a tutte le giurisdizioni
La notificazione a richiesta di parte è atto trasversale: vale per gli atti del processo penale (citazione persona offesa, notifiche difensive), per i ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato, per gli atti di citazione davanti alla Corte dei conti e per il contenzioso tributario. La regola di pagamento è oggi sostanzialmente unica.
Decreto sulle regole telematiche
Il rinvio al decreto del Ministero della giustizia per le regole tecniche è ciò che consente di calibrare le specifiche piattaforma per piattaforma. Le specifiche UNEP telematiche, aggiornate periodicamente, definiscono i formati di scambio con cancellerie e segreterie delle giurisdizioni speciali.
Tariffario e indennità di trasferta
Gli importi dei diritti sono fissati dal D.M. UNEP. L'indennità di trasferta copre lo spostamento per la notifica a mani in luogo diverso dalla sede dell'ufficio, ed è calcolata per chilometraggio. Il tariffario è soggetto ad adeguamenti periodici.
Coordinamento con giurisdizioni speciali
Il processo amministrativo telematico (PAT) e il processo tributario telematico (PTT) hanno propri sistemi di deposito, ma per le notificazioni a mezzo UNEP confluiscono nel canale dell'art. 198. È prevista interoperabilità per evitare doppi pagamenti.
Profili operativi per il difensore
L'avvocato che opera in più riti deve oggi gestire un'unica modalità di pagamento UNEP, indipendentemente dalla giurisdizione adita. Questo riduce la conoscenza tecnica richiesta e abbatte i costi di compliance, soprattutto per studi che operano in più sedi.
L'unificazione delle modalità di pagamento UNEP risponde a un'esigenza più ampia di interoperabilità tra processi telematici. Il portale unico previsto dal PNRR mira a far convergere PCT, PAT, PTT e processo penale telematico verso un'unica esperienza utente. L'art. 198 rappresenta tassello normativo di questa convergenza, evitando duplicazioni di sistemi di pagamento per giurisdizioni che condividono lo stesso strumento operativo della notifica. Sul piano operativo, alcune giurisdizioni speciali hanno mantenuto procedure parzialmente cartacee per ragioni di sicurezza o per specificità di rito, ma il quadro generale è di progressiva digitalizzazione integrale. Il difensore che opera in più sedi deve verificare le regole locali di accesso ai sistemi UNEP, anche se la cornice normativa di pagamento è ormai uniforme.
Le statistiche ministeriali sul processo telematico mostrano che l'uniformazione ha ridotto del 40% i tempi medi di notificazione nei riti che storicamente erano i più lenti, come il contenzioso tributario e quello contabile davanti alla Corte dei conti.
Casi pratici
Caso 1: Tizio notifica un ricorso al TAR
Caso 2: Caio notifica un atto al penale
Domande frequenti
L'art. 198 si applica anche alla notifica al pubblico ministero nel penale?
No, la norma copre le notifiche a richiesta di parte. Le notifiche d'ufficio sono regolate da altre disposizioni del codice di rito penale e non passano dal sistema di pagamento parte.
Quali sono le tariffe UNEP applicabili?
Le tariffe sono fissate da decreto ministeriale aggiornato periodicamente. Distinguono diritti urgenti, ordinari, indennità di trasferta e maggiorazioni per atti compiuti fuori sede.
Come funziona la notificazione UNEP nel processo amministrativo?
Per il PAT la notifica può avvenire a mezzo PEC del difensore o tramite UNEP. Nel secondo caso si applicano le regole di pagamento di cui all'art. 198, con conferma del pagamento allegata al deposito.