Home›T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002)›Art. 197 D.P.R. 115/2002 – Pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative a notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario
Art. 197 D.P.R. 115/2002 – Pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative a notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. La parte che ha richiesto la notificazione versa all'ufficiale giudiziario i diritti e le spese di spedizione o l'indennità di trasferta.
1-bis. A decorrere dal 1° giugno 2023 le spettanze di cui al comma 1 sono corrisposte tramite la piattaforma tecnologica di cui all' articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale , di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . (81) 84
2. Le spese eventualmente necessarie per l'invio della raccomandata di cui agli articoli 139 , 140 e 660, del codice di procedura civile sono anticipate dall'ufficiale giudiziario e rimborsate dalla parte.
3. Per le spese degli atti esecutivi e quando non sia possibile la preventiva determinazione delle somme dovute, o questa risulti difficoltosa per il rilevante numero delle richieste, la parte versa con le modalità previste dal comma 1-bis, una congrua somma a favore degli ufficiali giudiziari. L'eventuale somma residua, se non richiesta dalla parte entro un mese dal compimento dell'ultimo atto richiesto, è devoluta allo Stato. Gli ufficiali giudiziari provvedono al versamento entro un mese. (81) 84
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
In sintesi
Chi richiede la notifica versa all'ufficiale giudiziario diritti e spese di spedizione o trasferta.
Dal 1° giugno 2023 le spettanze sono corrisposte tramite piattaforma pagoPA.
Le spese di raccomandata ex artt. 139, 140 e 660 c.p.c. sono anticipate dall'ufficiale e poi rimborsate.
Per atti esecutivi o pluralità di richieste si versa una congrua somma forfettaria.
L'eventuale residuo non richiesto entro un mese è devoluto allo Stato.
Indice dei contenuti
L'articolo 197 regola l'aspetto contabile della notificazione a richiesta di parte, profilo spesso trascurato ma centrale per chi opera nell'esecuzione e nelle notifiche di precetto. Disciplina chi paga, quando, con quali modalità e quale sorte abbia l'eventuale eccedenza.
Soggetto obbligato e oggetto del pagamento
L'obbligo grava sul richiedente la notifica, salva la rivalsa sulla parte soccombente in sede di liquidazione delle spese. L'importo comprende i diritti dell'ufficiale giudiziario (tariffario UNEP) e le spese vive di spedizione o l'indennità di trasferta nei casi di notifica a mani.
Pagamento tramite pagoPA dal 2023
Il comma 1-bis ha imposto dal 1° giugno 2023 il canale telematico pagoPA per la corresponsione delle spettanze. La novità accompagna l'avvio degli UNEP telematici e supera la consegna materiale di assegni o contanti, riducendo errori contabili e tempi di rendicontazione.
Raccomandate ex artt. 139, 140 e 660 c.p.c.
Quando la notifica si perfeziona con la raccomandata informativa (consegna a familiare, deposito in casa comunale, notifica di precetto di sfratto), l'ufficiale giudiziario anticipa la spesa postale e la rimborsa a carico del richiedente. È una scelta operativa per non bloccare la notifica per micro-importi.
Atti esecutivi e somma forfettaria
Negli atti esecutivi (pignoramento mobiliare, immobiliare presso terzi) è difficile prevedere ex ante le voci di costo: si versa una somma congrua a titolo di acconto. L'ufficiale rendiconta al termine e restituisce l'eccedenza, oppure chiede l'integrazione se la spesa effettiva è superiore.
Devoluzione del residuo allo Stato
Se la parte non richiede il rimborso del residuo entro un mese dall'ultimo atto, la somma è devoluta allo Stato. La regola, di natura sanzionatoria, premia la diligenza contabile del creditore procedente e snellisce la gestione UNEP.
Profilo non trascurabile: l'avvocato deve includere in nota spese non solo l'importo versato all'UNEP, ma anche le ricevute pagoPA che certificano l'esborso. In sede di liquidazione delle spese il giudice riconosce solo le voci documentate. Per gli atti esecutivi è prassi versare somme leggermente superiori al previsto e chiedere poi rimborso, evitando il rischio di blocco dell'attività per insufficienza di provvista presso l'ufficio giudiziario. Il termine di un mese per la richiesta del residuo è perentorio e non ammette rimessione in termini: trascorso senza istanza, la somma è definitivamente acquisita allo Stato. La giurisprudenza ha confermato la legittimità della devoluzione, ritenendola coerente con esigenze di chiusura delle partite contabili UNEP e di salvaguardia degli equilibri di bilancio del Ministero.
Sotto profilo successorio, in caso di morte della parte richiedente la notifica le somme residue presso l'UNEP entrano nell'asse ereditario se richieste entro il termine; altrimenti seguono la regola della devoluzione allo Stato.
Casi pratici
Caso 1: Tizio notifica un precetto di sfratto
Caso 2: Caio versa acconto per pignoramento
Domande frequenti
L'avvocato può versare le spettanze UNEP con assegno?
Dal 1° giugno 2023 il canale ordinario è pagoPA. L'assegno o il contante sono ammessi solo in via eccezionale dove la piattaforma non sia operativa.
Come recupero il residuo non utilizzato dall'ufficiale giudiziario?
Entro un mese dal compimento dell'ultimo atto va presentata richiesta scritta all'UNEP. Decorso il termine, la somma è devoluta allo Stato senza possibilità di recupero.
Le spese di notifica sono ripetibili dalla parte soccombente?
Sì, sono spese processuali ripetibili ex art. 91 c.p.c. e vanno indicate in nota spese, allegando le ricevute di pagamento all'UNEP.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 197 regola l'aspetto contabile della notificazione a richiesta di parte, profilo spesso trascurato ma centrale per chi opera nell'esecuzione e nelle notifiche di precetto. Disciplina chi paga, quando, con quali modalità e quale sorte abbia l'eventuale eccedenza.
Soggetto obbligato e oggetto del pagamento
L'obbligo grava sul richiedente la notifica, salva la rivalsa sulla parte soccombente in sede di liquidazione delle spese. L'importo comprende i diritti dell'ufficiale giudiziario (tariffario UNEP) e le spese vive di spedizione o l'indennità di trasferta nei casi di notifica a mani.
Pagamento tramite pagoPA dal 2023
Il comma 1-bis ha imposto dal 1° giugno 2023 il canale telematico pagoPA per la corresponsione delle spettanze. La novità accompagna l'avvio degli UNEP telematici e supera la consegna materiale di assegni o contanti, riducendo errori contabili e tempi di rendicontazione.
Raccomandate ex artt. 139, 140 e 660 c.p.c.
Quando la notifica si perfeziona con la raccomandata informativa (consegna a familiare, deposito in casa comunale, notifica di precetto di sfratto), l'ufficiale giudiziario anticipa la spesa postale e la rimborsa a carico del richiedente. È una scelta operativa per non bloccare la notifica per micro-importi.
Atti esecutivi e somma forfettaria
Negli atti esecutivi (pignoramento mobiliare, immobiliare presso terzi) è difficile prevedere ex ante le voci di costo: si versa una somma congrua a titolo di acconto. L'ufficiale rendiconta al termine e restituisce l'eccedenza, oppure chiede l'integrazione se la spesa effettiva è superiore.
Devoluzione del residuo allo Stato
Se la parte non richiede il rimborso del residuo entro un mese dall'ultimo atto, la somma è devoluta allo Stato. La regola, di natura sanzionatoria, premia la diligenza contabile del creditore procedente e snellisce la gestione UNEP.
Profilo non trascurabile: l'avvocato deve includere in nota spese non solo l'importo versato all'UNEP, ma anche le ricevute pagoPA che certificano l'esborso. In sede di liquidazione delle spese il giudice riconosce solo le voci documentate. Per gli atti esecutivi è prassi versare somme leggermente superiori al previsto e chiedere poi rimborso, evitando il rischio di blocco dell'attività per insufficienza di provvista presso l'ufficio giudiziario. Il termine di un mese per la richiesta del residuo è perentorio e non ammette rimessione in termini: trascorso senza istanza, la somma è definitivamente acquisita allo Stato. La giurisprudenza ha confermato la legittimità della devoluzione, ritenendola coerente con esigenze di chiusura delle partite contabili UNEP e di salvaguardia degli equilibri di bilancio del Ministero.
Sotto profilo successorio, in caso di morte della parte richiedente la notifica le somme residue presso l'UNEP entrano nell'asse ereditario se richieste entro il termine; altrimenti seguono la regola della devoluzione allo Stato.
Casi pratici
Caso 1: Tizio notifica un precetto di sfratto
Caso 2: Caio versa acconto per pignoramento
Domande frequenti
L'avvocato può versare le spettanze UNEP con assegno?
Dal 1° giugno 2023 il canale ordinario è pagoPA. L'assegno o il contante sono ammessi solo in via eccezionale dove la piattaforma non sia operativa.
Come recupero il residuo non utilizzato dall'ufficiale giudiziario?
Entro un mese dal compimento dell'ultimo atto va presentata richiesta scritta all'UNEP. Decorso il termine, la somma è devoluta allo Stato senza possibilità di recupero.
Le spese di notifica sono ripetibili dalla parte soccombente?
Sì, sono spese processuali ripetibili ex art. 91 c.p.c. e vanno indicate in nota spese, allegando le ricevute di pagamento all'UNEP.