Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 175 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 175 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 175 CCII – Contratti di carattere personale

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. I contratti di carattere personale si sciolgono per effetto dell’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di uno dei contraenti, salvo che il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori e il consenso dell’altro contraente, manifesti la volontà di subentrarvi, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi.

    2. Ai fini di cui al comma 1, i contratti sono di carattere personale quando la considerazione della qualità soggettiva della parte nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è stata motivo determinante del consenso.

  • Art. 176 Cod. Amb. – norma finale

    Art. 176 Cod. Amb. – norma finale

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Le disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto che concernono materie di legislazione concorrente costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione.

    2. Le disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

    3. Per le acque appartenenti al demanio idrico delle province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le competenze in materia di utilizzazione delle acque pubbliche ed in materia di opere idrauliche previste dallo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.

  • Art. 67 D.Lgs. 171/2005 – Disposizioni transitorie e finali

    Art. 67 D.Lgs. 171/2005 – Disposizioni transitorie e finali

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 luglio 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti La Malfa, Ministro delle politiche comunitarie Fini, Ministro degli affari esteri Siniscalco, Ministro dell’economia e delle finanze Storace, Ministro della salute Landolfi, Ministro delle comunicazioni Baccini, Ministro per la funzione pubblica Castelli, Ministro della giustizia Moratti, Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca Scajola, Ministro delle attività produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli articolo precedente articolo successivo

  • CCNL Florovivaismo: CPL, lavoro stagionale e sicurezza fitosanitari e serre

    CCNL Florovivaismo e Giardinaggio

    In sintesi

    Il florovivaismo presenta specificita normative e di sicurezza uniche: i contratti provinciali integrativi (CPL) integrano i minimi nazionali e disciplinano qualifiche locali; il lavoro in serra comporta rischi specifici (microclima, agenti chimici); l’utilizzo di prodotti fitosanitari richiede il patentino obbligatorio e la formazione periodica. Il documento di valutazione dei rischi (DVR) deve includere i rischi chimici, biologici e posturali tipici del settore.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · CIA-Agricoltori Italiani · Flai-CGIL · Fai-CISL · Uila-UIL
    Ultimo rinnovo
    28 maggio 2026, accordo nazionale per il quadriennio 2026-2029 degli operai agricoli e florovivaisti
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2029, integrato dai contratti provinciali di lavoro che fissano i salari effettivi. Aumento del 5,1% per il biennio economico 2026-2027: 3,4% dal 1° giugno 2026 e 1,7% dal 1° gennaio 2027, senza arretrati
    Platea
    ~80.000-100.000 (operai florovivaisti OTI/OTD, giardinieri, addetti vivai e garden)

    Tabella riepilogativa

    Sicurezza e obblighi normativi specifici del florovivaismo
    Ambito Normativa di riferimento Obbligo principale
    Patentino fitosanitario D.Lgs. 150/2012, D.M. 22.01.2014 Abilitazione obbligatoria + rinnovo 5 anni
    Valutazione rischi chimici (DVR) D.Lgs. 81/2008, Titolo IX DVR con schede SDS di ogni fitofarmaco
    Microclima serre D.Lgs. 81/2008, art. 63 e All. IV Verifica temperatura, umidita, ventilazione
    DPI per fitosanitari D.Lgs. 81/2008; Regolamento UE 528/2012 Guanti, tuta, maschera, occhiali (da SDS)
    Sorveglianza sanitaria D.Lgs. 81/2008, art. 229 Visite mediche periodiche per esposti chimici
    Registro esposti D.Lgs. 81/2008, art. 243 Per agenti CMR (cancerogeni, mutageni)

    Contratti provinciali integrativi: il cuore del settore

    Nel florovivaismo il CPL (Contratto Provinciale di Lavoro) non e un accessorio facoltativo: e lo strumento principale di regolazione del rapporto di lavoro. I CPL piu rilevanti sono quelli di:

    • Pistoia: primo distretto vivaistico italiano, CPL con tabelle salariali elevate e qualifiche dettagliate per vivai ornamentali
    • Savona e Imperia: floricoltura ligure da fiore reciso, con indennita specifiche per lavoro in serra
    • Pescia (Pistoia): distretto del fiore reciso, con qualifiche per floricoltura intensiva
    • Roma e Lazio: manutenzione del verde pubblico e privato, garden center
    • Palermo, Ragusa, Catania: floricoltura meridionale e vivaistica siciliana

    In assenza di CPL provinciale aggiornato, si applica il contratto nazionale. Il lavoratore ha diritto di richiedere copia del CPL applicato.

    Sicurezza nei lavori con fitosanitari

    L’utilizzo di prodotti fitosanitari (fungicidi, erbicidi, insetticidi, fitoregolatori) e una delle attivita piu rischiose del comparto. Gli obblighi principali:

    • Patentino fitosanitario: obbligatorio per l’acquisto e l’utilizzo di prodotti classificati come professionali. Rilasciato da Regioni/Province autonome dopo corso e esame. Validita 5 anni con rinnovo.
    • DVR aggiornato: deve includere le schede SDS (Safety Data Sheet) di ogni prodotto utilizzato e i rischi specifici di esposizione cutanea, inalatoria e oculare.
    • DPI adeguati: guanti resistenti ai solventi, tuta monouso o lavabile, maschera semifacciale con filtri adeguati, occhiali a tenuta. Il datore fornisce i DPI gratuitamente.
    • Sorveglianza sanitaria: visite mediche periodiche (di norma annuali) per i lavoratori esposti ad agenti chimici.

    Sicurezza nelle serre: microclima e rischi specifici

    Il lavoro in serra espone i lavoratori a rischi peculiari:

    • Stress termico: temperature fino a 40-50 °C nei mesi estivi, con rischio colpo di calore. Obbligo di pause, acqua, ventilazione.
    • Umidita elevata: favorisce la proliferazione di muffe e agenti biologici; rilevante per il rischio da agenti biologici (D.Lgs. 81/2008, Titolo X).
    • Posture incongrue: lavori in posizione china per lunghi periodi (semenzaio, innesto, piantagione). Rischio da movimenti ripetitivi e disturbi muscoloscheletrici.
    • Scivolamento: pavimenti bagnati, substrati scivolosi. Calzature con suola antiscivolo obbligatorie.

    Il DVR deve valutare tutti questi rischi e il RSPP deve effettuare sopralluoghi periodici nelle serre.

    Casi pratici

    Tizio – Patentino scaduto: puo ancora usare fitosanitari?
    Tizio ha il patentino fitosanitario scaduto da 8 mesi. Non puo utilizzare prodotti fitosanitari professionali fino al rinnovo (corso di aggiornamento + esame regionale). Se il datore lo obbliga a farlo ugualmente, commette un illecito amministrativo (D.Lgs. 150/2012) e una violazione dell’art. 18 D.Lgs. 81/2008 (adibire lavoratori a mansioni per cui non sono idonei). Tizio deve rifiutarsi e segnalare al RSPP.
    Caia – Colpo di calore in serra: responsabilita
    Caia lavora in una serra a 42 °C senza pause adeguate e senza ventilazione sufficiente. Accusa un malore da stress termico (colpo di calore). Si tratta di infortunio sul lavoro da rischio microclima non valutato nel DVR. Il datore e responsabile per omessa valutazione del rischio e mancate misure preventive (art. 63 e All. IV D.Lgs. 81/2008). L’INAIL riconosce l’infortunio e il datore puo ricevere una sanzione amministrativa dall’Ispettorato del Lavoro.
    Sempronio – CPL non aggiornato: quale minimo si applica?
    Sempronio lavora in una provincia il cui CPL risale al 2018 e non e mai stato rinnovato. Nel frattempo i minimi nazionali sono aumentati. Il principio del favor prestatoris impone che si applichi sempre il trattamento piu favorevole tra nazionale e provinciale. Poiche il CPL 2018 prevede minimi inferiori a quelli nazionali 2025, si applicano i minimi nazionali aggiornati. Il datore che paga i vecchi minimi CPL commette illecito retributivo.

    Domande frequenti

    Il CPL e obbligatorio per tutte le aziende florovivaistiche?
    Si, per le aziende del territorio che applicano il CCNL operai florovivaisti. Il CPL provinciale si sovrappone al contratto nazionale in senso migliorativo. In assenza di CPL aggiornato, prevalgono i minimi nazionali se piu favorevoli.
    Il patentino fitosanitario e necessario per tutti i lavoratori?
    No, solo per chi acquista o utilizza prodotti fitosanitari classificati come professionali. I lavoratori che svolgono solo mansioni di irrigazione, movimentazione o semenzaio senza contatto con fitofarmaci professionali non ne hanno bisogno.
    Il datore deve fornire i DPI per i fitosanitari?
    Si, gratuitamente. I DPI devono essere adeguati alle sostanze trattate (indicati nelle SDS di ogni prodotto). Il lavoratore e obbligato a utilizzarli; il datore e obbligato a formare, fornire e verificarne l’utilizzo.
    Cosa succede se un lavoratore si ammala per esposizione a fitofarmaci?
    E una malattia professionale da denunciare all’INAIL. Il lavoratore deve notificare al medico competente e al datore l’eventuale correlazione tra la patologia e l’esposizione lavorativa. L’INAIL istruisce la pratica e, in caso di riconoscimento, eroga rendita e trattamento.
    I contratti provinciali possono peggiorare le condizioni nazionali?
    No. Il CPL puo solo integrare in senso migliorativo il CCNL nazionale. Le clausole del CPL che riducessero i diritti minimi nazionali (salari, ferie, scatti) sarebbero nulle per contrasto con il contratto nazionale e con le norme inderogabili di legge.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita per gli operai, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR e liquidazione a fine rapporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Florovivaismo e Giardinaggio. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 116 D.Lgs. 209/2005 – (Attività in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi)

    Art. 116 D.Lgs. 209/2005 – (Attività in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'iscrizione consente agli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, indicati nelle sezioni del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b), d) ed f), con residenza o con sede legale nel territorio della Repubblica di operare negli altri Stati membri, in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 116-bis e 116-ter.

    2. Gli intermediari di cui al comma 1 laddove, per l'esercizio dell'attività di intermediazione in regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento in altro Stato membro, intendano avvalersi di soggetti iscritti alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), indicano nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 116-bis e 116-ter i dati identificativi relativi a tale intermediario, al fine di richiedere per detti soggetti l'estensione dell'operatività nello Stato membro nel quale intende operare l'intermediario che di tale collaborazione si avvale.

    3. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi rende nota, mediante annotazione integrativa dell'iscrizione al registro, l'indicazione degli altri Stati membri nei quali gli intermediari operano in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 108, comma 1))

    45

  • Art. 222 D.P.R. 115/2002

    Art. 222 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Per la determinazione delle entrate e dei modelli di versamento, i soggetti incaricati della riscossione, la remunerazione del servizio, i termini e le modalità per il versamento delle somme riscosse, le sanzioni per omesso o insufficiente versamento, le inadempienze nell'invio di dati, si applicano rispettivamente l' articolo 3, comma 1 , l' articolo 4 , l' articolo 4 bis, commi 1 , 3 e 4 , gli articoli 8 , 13 , 14 e 15, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e successive modificazioni.

  • Art. 212 D.P.R. 115/2002

    Art. 212 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo . . . , l'ufficio notifica al debitore l'invito al pagamento dell'importo dovuto, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti.

    2. Entro un mese dal passaggio in giudicato, o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, . . . , l'ufficio chiede la notifica, ai sensi dell' articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile , dell'invito al pagamento cui è allegato il modello di pagamento.

    3. Nell'invito è fissato il termine di un mese per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.(12)

  • Art. 106 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 106 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 106 L. Fall. – Cessione dei crediti, dei diritti e delle quote,

    Cessione dei crediti, dei diritti e delle quote,

  • Art. 1322 Codice della Navigazione – Cause di autorizzazione alla vendita di nave

    Art. 1322 Codice della Navigazione – Cause di autorizzazione alla vendita di nave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se all’entrata in vigore delle norme del codice la causa di autorizzazione alla vendita sia iscritta a ruolo, ma non si trovi in decisione, il creditore deve, a pena di estinzione del processo esecutivo, fare domanda per la nomina del giudice dell’esecuzione entro trenta giorni dall’entrata in vigore delle norme predette. Se a quell’epoca la causa di autorizzazione alla vendita si trova in decisione, il giudice adito deve nominare il giudice dell’esecuzione, e rimettere avanti ad esso le parti. L’espropriazione forzata prosegue secondo le norme del codice.

  • Articolo 173 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 173 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 173 CCII – Contratti preliminari

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il curatore può sciogliersi dal contratto preliminare di vendita immobiliare anche quando il promissario acquirente abbia proposto e trascritto prima dell’apertura della liquidazione giudiziale domanda di esecuzione in forma specifica ai sensi dell’articolo 2932 del codice civile, ma lo scioglimento non è opponibile al promissario acquirente se la domanda viene successivamente accolta.

    2. In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile, il promissario acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno, e gode del privilegio di cui all’articolo 2775-bis del codice civile, a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data dell’apertura della liquidazione giudiziale.

    3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 174, il contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile non si scioglie se dal contratto risulta che ha ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l’abitazione principale del promissario acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell’attività di impresa del promissario acquirente, sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati anteriormente alla data dell’apertura della liquidazione giudiziale e il promissario acquirente ne chieda l’esecuzione nei termini e secondo le modalità stabilite per la presentazione delle domande di accertamento dei diritti dei terzi sui beni compresi nella procedura. Con l’accoglimento della domanda, il curatore subentra nel contratto. 3 bis. Nell’ipotesi di cui al comma 3, il creditore ipotecario può contestare, con l’impugnazione di cui all’articolo 206, comma 3, la congruità del prezzo pattuito dimostrando che, al momento della stipula del contratto, il valore di mercato del bene era superiore a quello pattuito di almeno un quarto. Se la non congruità del prezzo è accertata, il contratto si scioglie e si procede alla liquidazione del bene. Il promissario acquirente può evitare lo scioglimento del contratto eseguendo il pagamento della differenza prima che il collegio provveda sull’impugnazione ai sensi dell’articolo 207, comma 13.

    4. In tutti i casi di subentro del curatore nel contratto preliminare di vendita, l’immobile è trasferito e consegnato al promissario acquirente nello stato in cui si trova. Gli acconti corrisposti prima dell’apertura della liquidazione giudiziale sono opponibili alla massa in misura pari all’importo che il promissario acquirente dimostra di aver versato con mezzi tracciabili. Il giudice delegato, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, ordina con decreto la cancellazione dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo nonchè delle ipoteche iscritte sull’immobile.

  • Art. 362 DPR 495/1992 – Restituzione dei documenti

    Art. 362 DPR 495/1992 – Restituzione dei documenti

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Qualora la idonea sistemazione del carico, ordinata ai sensi dell'articolo 164, comma 9, del codice, possa essere ripristinata immediatamente, i documenti ritirati vengono contestualmente restituiti, previa verifica ad opera dell'organo accertatore ed espressa annotazione sullo stesso verbale di constatazione della violazione.

    2. Qualora il ripristino sia differito nel tempo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore, che procederà alla restituzione dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dall'articolo 164, comma 9, del codice, previa espressa annotazione sul verbale di constatazione della violazione.

  • La formazione obbligatoria sulla sicurezza: chi, quando e come

    Guida pratica · Lavoro · Sicurezza e tutele della persona

    In sintesi

    Tutti i lavoratori devono ricevere formazione adeguata sui rischi connessi alla propria mansione prima di essere adibiti al lavoro o in caso di cambiamento delle condizioni. La formazione va erogata in orario di lavoro a spese del datore; la sua durata minima varia in base al settore e al profilo di rischio, come stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 2011 e dagli accordi successivi.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 81/2008, artt. 36-37; Accordo Stato-Regioni 21/12/2011

    Tabella riepilogativa

    Durata minima della formazione sicurezza (Accordo Stato-Regioni 21/12/2011)
    Livello di rischio Formazione generale Formazione specifica Totale minimo
    Basso (es. uffici, commercio) 4 ore 4 ore 8 ore
    Medio (es. artigianato, PMI) 4 ore 8 ore 12 ore
    Alto (es. costruzioni, industria) 4 ore 12 ore 16 ore
    Aggiornamento periodico 6 ore ogni 5 anni (per tutti i livelli)

    Formazione generale e formazione specifica

    La formazione si articola in due moduli. La formazione generale (4 ore per tutti i livelli) riguarda i concetti base della sicurezza, i diritti e doveri dei lavoratori, il sistema istituzionale. La formazione specifica varia per durata (4, 8 o 12 ore) in base al profilo di rischio del settore ed è focalizzata sui rischi propri della mansione e del luogo di lavoro. Entrambi i moduli devono precedere l’adibizione alla mansione.

    Quando è obbligatorio ripetere la formazione

    La formazione va aggiornata ogni 5 anni (6 ore minime), e deve essere ripetuta ogniqualvolta cambiano le condizioni di rischio, vengono introdotte nuove attrezzature o sostanze, il lavoratore cambia mansione o rientra dopo una lunga assenza. L’aggiornamento non è una formalità: deve coprire i cambiamenti effettivamente intervenuti nel contesto lavorativo.

    Come si eroga e chi la certifica

    La formazione può essere erogata in presenza o in modalità e-learning per il solo modulo generale (secondo le condizioni definite dagli accordi). Il datore deve conservare il registro della formazione con le firme di presenze e le attestazioni, che possono essere richieste dagli organi ispettivi. La formazione erogata da enti accreditati rilascia attestati validi su tutto il territorio nazionale.

    Casi pratici

    Tizio – neo-assunto in un magazzino logistico (rischio alto)

    Tizio viene assunto come operaio in un magazzino. Prima di iniziare a lavorare deve ricevere 4 ore di formazione generale più 12 ore di formazione specifica (settore logistica, rischio alto). Il datore non può adibire Tizio alle mansioni prima del completamento del percorso formativo.

    Caia – impiegata amministrativa (rischio basso)

    Caia lavora in ufficio: il suo profilo di rischio è basso. Le bastano 8 ore totali (4 generali + 4 specifiche). Ogni 5 anni deve aggiornare la formazione con un corso di 6 ore per mantenerla valida.

    Sempronio – cambio di mansione da ufficio a laboratorio

    Sempronio, già formato come impiegato (rischio basso), viene spostato a un laboratorio chimico (rischio alto). Il datore deve erogare la formazione specifica integrativa per il nuovo profilo di rischio prima che Sempronio inizi a operare nel laboratorio.

    Domande frequenti

    La formazione sulla sicurezza si paga di tasca propria?

    No. La formazione è interamente a carico del datore di lavoro e si svolge preferibilmente durante l’orario di lavoro; il tempo impiegato è considerato orario di lavoro a tutti gli effetti.

    È valida la formazione online?

    Il modulo di formazione generale può essere erogato in e-learning secondo le condizioni definite dagli accordi Stato-Regioni. La formazione specifica, soprattutto per rischi alti, richiede invece spesso la presenza fisica o la verifica pratica.

    Cosa succede se il datore non forma i lavoratori?

    Il D.Lgs. 81/2008 prevede sanzioni penali (arresto o ammenda) per il datore che non adempie all’obbligo formativo. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità datoriale.

    Quanto dura l'attestato di formazione?

    L’attestato è valido 5 anni, dopo i quali è necessario l’aggiornamento di 6 ore. Non va confuso con i corsi specifici per figure particolari (preposto, addetto antincendio ecc.) che hanno scadenze proprie.

    Il lavoratore può rifiutarsi di fare la formazione?

    No. Il lavoratore ha l’obbligo di partecipare alla formazione organizzata dal datore. Il rifiuto ingiustificato può essere oggetto di procedimento disciplinare.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.