Autore: Andrea Marton

  • Art. 153 Cod. Amb. – dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato

    Art. 153 Cod. Amb. – dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell’articolo 143 sono affidate in concessione d’uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all’articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell’affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell’articolo

    172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.

    2. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all’ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l’invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

  • Art. 91 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 91 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 91 L. Fall. – [Anticipazioni delle spese dall’erario]

    [Anticipazioni delle spese dall’erario]

  • Articolo 141 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 141 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 141 CCII – Reclamo contro gli atti del comitato dei creditori

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori, il curatore, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, per violazione di legge, al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza dell’atto. Il giudice delegato decide sul reclamo sentite le parti, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.

    2. Contro il decreto del giudice delegato può essere proposto il reclamo previsto dall’articolo 124.

  • Art. 14 Rev. Leg. – Relazione e giudizio

    Art. 14 Rev. Leg. – Relazione e giudizio

    Art. 14 Rev. Leg. – Relazione di revisione e giudizio sul bilancio

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti: a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto ed illustrano i risultati della revisione legale; b) verificano nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

    2. La relazione, redatta in conformità ai principi di revisione di cui all’articolo 11, comprende: a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio di esercizio o consolidato sottoposto a revisione legale e il quadro normativo sull’informazione finanziaria applicato alla sua redazione; b) una descrizione della portata della revisione legale svolta con l’indicazione dei principi di revisione osservati; c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’esercizio; d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all’attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi; e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio; e-bis) un giudizio sulla conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge, esclusa la sezione relativa alla rendicontazione di sostenibilità di cui al decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15; e-ter) una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione legale, circa l’eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione; f) una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale; g) l’indicazione della sede del revisore legale o della società di revisione legale. g-bis) per la relazione di revisione del bilancio d’esercizio delle imprese di cui all’articolo 5-ter, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, l’attestazione circa l’eventuale sussistenza dell’obbligo di redigere la comunicazione di cui all’articolo 5-quinquies del medesimo decreto legislativo a partire dall’esercizio finanziario precedente a quello sul cui bilancio è chiamato a esprimere un giudizio e circa l’avvenuta predisposizione e pubblicazione di tale comunicazione da parte degli amministratori. Per la violazione degli obblighi di cui alla presente lettera la sanzione è applicata nella misura disposta dall’articolo 5-novies, comma 1, del citato decreto legislativo n. 139 del 2015.

    3. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione. 3 bis. Qualora la revisione legale sia stata effettuata da più revisori legali o più società di revisione legale, essi raggiungono un accordo sui risultati della revisione legale dei conti e presentano una relazione e un giudizio congiunti. In caso di disaccordo, ogni revisore legale o società di revisione presenta il proprio giudizio in un paragrafo distinto della relazione di revisione, indicando i motivi del disaccordo.

    4. La relazione è datata e sottoscritta dal responsabile dell’incarico. Quando la revisione legale è effettuata da una società di revisione, la relazione reca almeno la firma dei responsabili della revisione che effettuano la revisione per conto della società medesima. Qualora l’incarico sia stato affidato congiuntamente a più revisori legali, la relazione di revisione è firmata da tutti i responsabili dell’incarico.

    5. Si osservano i termini e le modalità di deposito di cui agli articoli 2429, terzo comma, e 2435, primo comma, del codice civile. Si osservano i termini e le modalità di deposito di cui agli articoli 2429, terzo comma, e 2435, primo comma, del codice civile, salvo quanto disposto dall’articolo 154ter del TUF.

    6. I soggetti incaricati della revisione legale hanno diritto ad ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all’attività di revisione legale e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.

    7. La relazione del revisore legale o della società di revisione legale sul bilancio consolidato deve rispettare i requisiti di cui ai commi da 2 a 4. Nel giudicare la coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come prescritto dal comma 2, lettera e), il revisore legale o la società di revisione legale considerano il bilancio consolidato e la relazione consolidata sulla gestione.

  • Art. 69 undecies T.U.B.: Disposizioni di attuazione

    Art. 69 undecies T.U.B.: Disposizioni di attuazione

    Art. 69 undecies T.U.B. – Disposizioni di attuazione.

    In vigore dal 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia puo’ emanare disposizioni attuative del presente capo, anche per tener conto di orientamenti dell’ABE.”

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  • Art. 103 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    Art. 103 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    Articolo abrogato

  • Art. 13 Rev. Leg. – Conferimento, revoca e dimissioni dall’incar

    Art. 13 Rev. Leg. – Conferimento, revoca e dimissioni dall’incar

    Art. 13 Rev. Leg. – Conferimento, revoca e dimissioni dall’incarico, risoluzione del contratto

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. Salvo quanto disposto dall’articolo 2328, secondo comma, numero 11), del codice civile e fermo restando che i conferimenti degli incarichi di revisione legale dei conti da parte di enti di interesse pubblico sono disciplinati dall’articolo 17, comma 1, del presente decreto e dall’articolo 16 del Regolamento europeo, l’assemblea, su proposta motivata dell’organo di controllo, conferisce l’incarico di revisione legale e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l’intera durata dell’incarico e gli eventuali criteri per l’adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico.

    2. Ad eccezione di quanto stabilito dall’articolo 17, comma 1, del presente decreto l’incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico. 2 bis. È vietata qualsiasi clausola contrattuale che limiti la scelta del revisore legale o della società di revisione legale da parte dell’assemblea a determinate categorie o elenchi di revisori legali o società di revisione legale e, qualora prevista, è da ritenersi nulla e priva di effetti. 2 ter. L’assemblea delle società di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, su proposta motivata dell’organo di controllo, conferisce l’incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e determina il corrispettivo spettante al revisore della sostenibilità o alla società di revisione legale per l’intera durata dell’incarico e gli eventuali criteri per l’adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico. L’incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico. Per le società di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 che siano enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio, l’incarico può essere rinnovato per non più di due volte e può essere nuovamente conferito allo stesso soggetto solo dopo il decorso di quattro esercizi. Si applica il comma 2-bis. 2 quater. Nel caso in cui l’incarico dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità sia conferito al revisore legale o alla società di revisione legale incaricati della revisione legale del bilancio, l’incarico dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità può avere una durata inferiore a quella indicata al comma 2-ter ai fini dell’allineamento della scadenza dell’incarico di attestazione della sostenibilità con l’incarico di revisione del bilancio.

    3. L’assemblea revoca gli incarichi, sentito l’organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l’incarico a un altro revisore legale, revisore della sostenibilità o ad altra società di revisione legale secondo le modalità di cui al comma 1 o al comma 2-ter. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile, ad un principio di rendicontazione della sostenibilità, a una procedura di revisione o di attestazione.

    4. Il revisore legale, il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale possono dimettersi dagli incarichi, salvo il risarcimento del danno, nei casi e con le modalità definiti con regolamento dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob. In ogni caso, le dimissioni devono essere poste in essere in tempi e modi tali da consentire alla società sottoposta a revisione o sottoposta alla attestazione di provvedere altrimenti, salvo il caso d’impedimento grave e comprovato del revisore legale, del revisore della sostenibilità o della società di revisione legale. Il medesimo regolamento definisce i casi e le modalità in cui può risolversi consensualmente o per giusta causa il contratto con il quale sono conferiti gli incarichi di revisione legale e di attestazione.

    5. Nei casi di cui al comma 4, la società sottoposta a revisione legale o sottoposta all’attestazione provvede tempestivamente a conferire nuovi incarichi.

    6. In caso di dimissioni o risoluzione consensuale del contratto, le funzioni di revisione legale e di attestazione continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale, revisore della sostenibilità o società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o della risoluzione del contratto.

    7. La società sottoposta a revisione o sottoposta all’attestazione e il revisore legale, il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale informano tempestivamente il Ministero dell’economia e delle finanze e, per la revisione legale e l’attestazione della rendicontazione di sostenibilità relativa agli enti di interesse pubblico e agli enti sottoposti a regime intermedio, la Consob, in ordine alla revoca, alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del contratto, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che le hanno determinate.

    8. Alle deliberazioni di nomina e di revoca adottate dall’assemblea delle società in accomandita per azioni si applica l’articolo 2459 del codice civile.

    9. In caso di revisione legale o di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di un ente di interesse pubblico di cui all’articolo 16, gli azionisti di tale ente, che rappresentino almeno il 5 per cento del capitale sociale, o l’organo di controllo, o la Consob hanno la facoltà di adire il Tribunale civile per la revoca del revisore legale, del revisore della sostenibilità o della società di revisione legale ove ricorrano giustificati motivi.

  • CCNL Lavoro Domestico: ferie, festività e permessi di colf e badanti

    CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter)

    In sintesi

    Il CCNL Lavoro Domestico riconosce 26 giorni lavorativi di ferie all’anno (4,33 settimane), 10 festività retribuite e permessi specifici. Le ferie vanno godute per almeno 2 settimane nell’anno di maturazione, il resto entro 18 mesi. Per i lavori in famiglia non sono previste rinunce monetarie alle ferie.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fidaldo · Domina · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL · Federcolf
    Ultimo rinnovo
    28 ottobre 2025 (accordo economico, in vigore dal 1° novembre 2025)
    Vigenza
    Fino al 31 ottobre 2028
    Platea
    ~860.000 (di cui ~360.000 badanti)

    Tabella riepilogativa

    Ferie, festività e permessi CCNL Domestico
    Voce Quantità Note
    Ferie annuali 26 giorni lavorativi 4,33 settimane / 2,17 giorni al mese
    Festività retribuite 10 (1/1, 6/1, Pasq, P.Mer, 25/4, 1/5, 2/6, 15/8, 1/11, 8/12, 25/12, 26/12 + Santo Patrono) 11 festività + patrono
    Permessi non retribuiti A richiesta del lavoratore Per motivi documentati
    Permessi visite mediche 16 ore annue retribuite Con certificato medico
    Permessi matrimonio 15 giorni consecutivi Solo prima nozze, dopo 1 anno servizio

    Le 26 giornate di ferie annuali

    Tutti i lavoratori domestici, conviventi e non, maturano 26 giorni lavorativi di ferie all’anno (corrispondenti a 4,33 settimane di calendario). Il calcolo è di 2,17 giorni al mese di servizio effettivo, oppure 2 giorni e mezzo al mese arrotondando in eccesso.

    Per le ferie non c’è distinzione tra conviventi e non conviventi, né tra tempo pieno e part-time (il calcolo è proporzionale).

    Quando godere le ferie

    Il CCNL impone che le ferie vengano fruite per almeno 2 settimane consecutive nell’anno di maturazione, di norma nel periodo estivo (giugno-settembre). Il resto può essere goduto entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione (es. ferie 2026 entro giugno 2028).

    Per i conviventi: durante le ferie il lavoratore può rientrare a casa propria o restare nell’abitazione del datore. Se resta nell’abitazione del datore con vitto/alloggio, questi non sono conteggiati come ferie.

    Festività retribuite

    I lavoratori domestici hanno diritto a 11 festività retribuite (1/1, 6/1, Pasqua, Lunedì dell’Angelo, 25/4, 1/5, 2/6, 15/8, 1/11, 8/12, 25/12, 26/12) più il Santo Patrono del comune di lavoro.

    Durante le festività non si lavora. Se per esigenze straordinarie il lavoratore presta servizio in una festività, riceve maggiorazione del +60% sulla retribuzione oraria, oltre alla giornata di riposo compensativo.

    Permessi specifici

    Il CCNL prevede vari permessi specifici:

    • Visite mediche: 16 ore annue retribuite con certificato
    • Matrimonio: 15 giorni consecutivi retribuiti (solo primo matrimonio, dopo 1 anno di servizio)
    • Lutto: 3 giorni retribuiti per coniuge, genitori, figli, fratelli
    • Donazione sangue: 1 giorno retribuito
    • Esami: ore necessarie per superamento esami scolastici/universitari

    Permessi diversi sono non retribuiti, ma garantiti se richiesti con preavviso.

    Casi pratici

    Tizio – Ferie a 6 mesi di servizio
    Tizio è colf da 6 mesi. Ferie maturate: 2,17 × 6 = 13 giorni. Se vuole prenderne 2 settimane (10 giorni lavorativi), gli restano 3 giorni da godere entro 18 mesi dalla fine 2026.
    Caia – Ferie estive durante vacanze famiglia
    Caia è badante convivente. La famiglia datrice va in vacanza ad agosto per 3 settimane. Caia in quel periodo: 2 settimane di ferie pagate, 1 settimana di riposo non retribuita (con vitto/alloggio garantito). Le ferie sono concordate.
    Sempronio – Lavoro nel giorno di Natale
    Sempronio è badante e lavora il 25 dicembre (su richiesta straordinaria). Stipendio orario CS: € 8,30. Maggiorazione +60%: € 13,28/ora × 8h = € 106,24 in più. Inoltre riposo compensativo in altro giorno.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie ha una badante?
    26 giorni lavorativi all’anno (4,33 settimane), uguale per conviventi e non conviventi. Si maturano 2,17 giorni al mese. È il minimo del CCNL: il datore può concedere di più ma mai di meno.
    Quante festività sono retribuite?
    11 festività (1/1, 6/1, Pasqua, Lunedì Angelo, 25/4, 1/5, 2/6, 15/8, 1/11, 8/12, 25/12, 26/12) + Santo Patrono del comune di lavoro. Per le festività non lavorate il lavoratore riceve la normale retribuzione.
    Posso non andare in ferie e farmi pagare?
    Non per le 2 settimane minime annue (sono obbligatorie per legge). Per il resto, in caso di cessazione del rapporto, le ferie non godute vanno pagate come “ferie non godute” in busta paga.
    Le ferie possono essere divise?
    Sì, ma almeno 2 settimane consecutive vanno godute nell’anno di maturazione. Il resto può essere frazionato secondo accordi con il datore.
    Cosa succede se la famiglia datrice va in vacanza?
    Il lavoratore non in ferie ha diritto alla retribuzione anche se non lavora (è il datore che ha sospeso il servizio). Conviene concordare le ferie del lavoratore con le vacanze del datore.
    I permessi visite mediche sono pagati?
    Sì, fino a 16 ore annue con certificato medico. Sono retribuiti come ore di lavoro effettivo. Oltre le 16 ore i permessi sono non retribuiti ma garantiti.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2026 di colf e badanti, preavviso, dimissioni e licenziamento, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima mensilità di colf e badanti, malattia e infortunio di colf e badanti e periodo di prova di colf e badanti.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 1153 Codice della Navigazione

    Art. 1153 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 66 D.Lgs. 171/2005

    Art. 66 D.Lgs. 171/2005

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    Articolo abrogato.

  • Contratto a tempo determinato nel CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie: causali e durata

    CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    Contratto a tempo determinato nel CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie: causali e durata

    Il contratto a tempo determinato consente di assumere per un periodo predefinito, ma entro limiti stringenti di durata, causali e numero. Dopo il Decreto Dignità molti di questi limiti rinviano espressamente alla contrattazione collettiva: conoscerli evita la conversione del rapporto a tempo indeterminato.

    In sintesi

    Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi; oltre i 12 richiede una causale (esigenze tecnico-organizzative, sostituzione o causali individuate dal CCNL). Sono ammesse al massimo 4 proroghe e vanno rispettati gli intervalli di stop&go. Il superamento dei limiti comporta la conversione a tempo indeterminato. Matura il diritto di precedenza.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Contratto a termine · Causali e durata · Proroghe, rinnovi e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · CCNL per causali e contingentamento
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    I limiti in sintesi

    La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.

    Contratto a termine — limiti di legge e rinvio al CCNL
    Aspetto Regola di legge Ruolo del CCNL
    Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) Può prevedere durate diverse in casi specifici
    Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi Individua causali ulteriori (art. 19)
    Tetto di contingentamento 20% degli stabili al 1° gennaio Può fissare una percentuale diversa
    Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi
    Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) Esenzione per attività stagionali
    Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda Disciplina termini e modalità
    Le percentuali e le causali specifiche del settore sono fissate dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Durata, causali e limiti

    La disciplina del contratto a termine, ridisegnata dal Decreto Dignità, poggia su alcuni paletti che il CCNL integra.

    Durata e causali

    La durata massima è di 24 mesi (sommando rinnovi e proroghe per mansioni di pari livello). Fino a 12 mesi il contratto può essere privo di causale; oltre i 12 mesi occorre una causale: sostituzione, esigenze tecnico-organizzative o le causali individuate dal contratto collettivo.

    Proroghe e rinnovi

    Sono ammesse al massimo 4 proroghe nei 24 mesi; il rinnovo richiede sempre la causale. Tra due contratti a termine vanno rispettati gli intervalli di 10 giorni (contratti fino a 6 mesi) o 20 giorni (oltre i 6 mesi).

    Conversione e precedenza

    Il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato. Dopo 6 mesi nella stessa azienda matura inoltre il diritto di precedenza nelle assunzioni stabili per mansioni equivalenti.

    Diritto di precedenza e conversione

    Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

    Casi pratici

    Tizio — quinta proroga
    Tizio ha già avuto quattro proroghe del contratto a termine. Una quinta proroga, pur restando entro i 24 mesi, supera il numero massimo consentito: dal momento della quinta proroga il rapporto si considera a tempo indeterminato.
    Caia — nuovo contratto senza rispettare l’intervallo
    Caia conclude un contratto a termine di 8 mesi e viene riassunta dopo soli 10 giorni. Per i contratti superiori a 6 mesi l’intervallo minimo è di 20 giorni: il mancato rispetto dello stop&go comporta la trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato.

    Domande frequenti

    Il contratto a termine deve indicare una causale?
    Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale — esigenze di sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o le causali individuate dal CCNL.
    Quante proroghe sono ammesse?
    Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
    Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
    Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attività stagionali ne sono esenti.
    Quando il contratto a termine si trasforma a tempo indeterminato?
    Quando si superano i 24 mesi complessivi, le 4 proroghe, gli intervalli di stop&go, o manca la causale dove richiesta. In questi casi il rapporto si considera a tempo indeterminato fin dalla violazione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per causali, percentuali di contingentamento e casi di stagionalità si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Art. 160 Cod. Amb. – [Abrogato]

    Art. 160 Cod. Amb. – Articolo abrogato

    Articolo abrogato