Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 116 T.U. Stupefacenti – Livelli essenziali relativi alla liberta’ di scelta dell’utente e ai requisiti per l’autorizzazione delle strutture

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

private.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, la liberta' di scelta di ogni singolo utente relativamente alla prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze. La realizzazione di strutture e l'esercizio di attivita' sanitaria e socio-sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti o alcooldipendenti e' soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. L'autorizzazione alla specifica attivita' prescelta e' rilasciata in presenza dei seguenti requisiti minimi, che rappresentano livelli essenziali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione: a) personalita' giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile; b) disponibilita' di locali e attrezzature adeguate al tipo di attivita' prescelta; c) personale dotato di comprovata esperienza nel settore di attivita' prescelto; d) presenza di un'equipe multidisciplinare composta dalle figure professionali del medico con specializzazioni attinenti alle patologie correlate alla tossicodipendenza o del medico formato e perfezionato in materia di tossicodipendenza, dello psichiatra e/o dello psicologo abilitato all'esercizio della psicoterapia e dell'infermiere professionale, qualora l'attivita' prescelta sia quella di diagnosi della tossicodipendenza; e) presenza numericamente adeguata di educatori, professionali e di comunita', supportata dalle figure professionali del medico, dello psicologo e delle ulteriori figure richieste per la specifica attivita' prescelta di cura e riabilitazione dei tossicodipendenti.

3. Il diniego di autorizzazione deve essere motivato con espresso riferimento alle normative vigenti o al possesso dei requisiti minimi di cui al comma

2. 4. Le regioni e le province autonome stabiliscono le modalita' di accertamento e certificazione dei requisiti indicati dal comma 2 e le cause che danno luogo alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.

5. Il Governo attua le opportune iniziative in sede internazionale e nei rapporti bilaterali per stipulare accordi finalizzati a promuovere e supportare le attivita' e il funzionamento dei servizi istituiti da organizzazioni italiane in paesi esteri per il trattamento e la riabilitazione dei tossicodipendenti.

6. L'autorizzazione con indicazione delle attivita' prescelte e' condizione necessaria oltre che per l'ammissione all'accreditamento istituzionale e agli accordi contrattuali di cui all'articolo 117, per: a) lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 114; b) l'accesso ai contributi di cui agli articoli 128 e 129; c) la stipula con il Ministero della giustizia delle convenzioni di cui all'articolo 96 aventi ad oggetto l'esecuzione dell'attivita' per la quale e' stata rilasciata l'autorizzazione.

7. Fino al rilascio delle autorizzazioni ai sensi del presente articolo sono autorizzati all'attivita' gli enti iscritti negli albi regionali e provinciali.

8. Presso il Ministero della giustizia e' tenuto l'elenco delle strutture private autorizzate e convenzionate, con indicazione dell'attivita' identificata quale oggetto della convenzione. L'elenco e' annualmente aggiornato e comunicato agli uffici giudiziari.

9. Per le finalita' indicate nel comma 1 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le regioni e le province autonome di cui al comma 1 sono abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai sensi del comma 2, lettera a), del suddetto articolo. Le regioni e le province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all'articolo 115, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee. Torna al sommario

In sintesi

  • Le regioni garantiscono la libertà di scelta dell'utente nella prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze, quale livello essenziale delle prestazioni ex art. 117 Cost.
  • L'esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di tossicodipendenti da parte di strutture private è subordinato ad autorizzazione regionale, ai sensi del D.Lgs. 502/1992.
  • L'autorizzazione richiede requisiti minimi: personalità giuridica, locali adeguati, personale qualificato, equipe multidisciplinare (medico, psichiatra/psicologo, infermiere) per le attività di diagnosi.
  • Il diniego deve essere motivato con riferimento alle normative vigenti e al mancato possesso dei requisiti.
  • L'autorizzazione è condizione necessaria per l'accreditamento SSN, l'accesso ai contributi pubblici e la stipula di convenzioni con il Ministero della Giustizia ex art. 96.
  • Il Governo promuove accordi internazionali per supportare attività di riabilitazione di organizzazioni italiane all'estero.
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Ratio e inquadramento costituzionale

L'art. 116 del D.P.R. 309/1990 costituisce il fulcro del sistema di regolazione del privato sociale nel settore delle dipendenze. La disposizione ha subito una profonda revisione rispetto alla formulazione originaria del 1990, per effetto delle riforme del Servizio Sanitario Nazionale degli anni Novanta (D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni). Il comma 1, nel testo vigente, aggancia esplicitamente il sistema delle tossicodipendenze alla cornice dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), con diretto richiamo all'art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, introdotto dalla riforma del Titolo V del 2001.

La libertà di scelta dell'utente - affermata come livello essenziale - significa che nessuna regione può imporre percorsi di cura obbligatori vincolando il tossicodipendente a strutture predeterminate: l'utente deve poter optare tra strutture pubbliche, private accreditate e private non accreditate (queste ultime a proprio carico). Questo principio si coordina con il diritto alla salute ex art. 32 Cost. e con le norme sui trattamenti sanitari obbligatori.

Il sistema autorizzatorio: fondamento normativo e procedura

L'esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria in favore di soggetti tossicodipendenti o alcooldipendenti da parte di strutture private è subordinato ad autorizzazione regionale, rilasciata ai sensi dell'art. 8-ter del D.Lgs. 502/1992. Tale norma impone una procedura valutativa svolta dalla Regione o dall'ente da essa delegato (tipicamente l'ASL), che verifica il possesso dei requisiti minimi indicati dal comma 2 dell'art. 116 T.U.

Il procedimento autorizzativo è a istanza di parte. La Regione deve pronunciarsi entro i termini di legge; il silenzio può assumere valore di diniego ai sensi della disciplina generale sul procedimento amministrativo (L. 241/1990). Il comma 3 impone che il diniego sia espressamente motivato con riferimento alle normative vigenti o al mancato possesso dei requisiti minimi, escludendo motivazioni generiche non ancorate a parametri oggettivi.

I requisiti minimi ex comma 2

Il comma 2 elenca i requisiti minimi che costituiscono anch'essi livelli essenziali: a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato, o natura di associazione riconoscibile ex artt. 12 ss. c.c.; b) disponibilità di locali e attrezzature adeguati al tipo di attività prescelta; c) personale con comprovata esperienza nel settore; d) per le attività di diagnosi della tossicodipendenza, un'equipe multidisciplinare composta da medico (con specializzazioni attinenti o formato in materia di tossicodipendenza), psichiatra e/o psicologo abilitato alla psicoterapia, infermiere professionale; e) per le attività di cura e riabilitazione, educatori professionali e di comunità in numero adeguato, supportati da medico e psicologo.

La differenziazione tra i requisiti sub d) e sub e) riflette la distinzione funzionale tra attività diagnostico-clinica (che richiede figure sanitarie qualificate) e attività riabilitativa-educativa (che richiede prevalentemente educatori e operatori psico-sociali). Le regioni, ai sensi del comma 4, stabiliscono le modalità di accertamento e certificazione dei requisiti, nonché le cause di sospensione o revoca dell'autorizzazione.

Effetti dell'autorizzazione: accreditamento, contributi e convenzioni

Il comma 6 chiarisce che l'autorizzazione con indicazione delle attività prescelte è condizione necessaria - ma non sufficiente - per tre distinti effetti: a) lo svolgimento dei compiti ex art. 114 (centri autorizzati); b) l'accesso ai contributi pubblici ex artt. 128 e 129; c) la stipula con il Ministero della Giustizia delle convenzioni ex art. 96, aventi ad oggetto l'esecuzione di misure alternative per detenuti tossicodipendenti. L'accreditamento istituzionale e gli accordi contrattuali ex art. 117 costituiscono il livello ulteriore, necessario per operare a carico del SSN.

Il comma 7 introduce una norma transitoria ancora formalmente vigente: fino al rilascio delle autorizzazioni ai sensi del presente articolo, sono autorizzati all'attività gli enti iscritti negli albi regionali e provinciali. Il comma 8 prevede che presso il Ministero della Giustizia sia tenuto un elenco annualmente aggiornato delle strutture private autorizzate e convenzionate, comunicato agli uffici giudiziari per orientare i magistrati di sorveglianza nella valutazione dei programmi terapeutici.

Profili di tutela amministrativa e giurisdizionale

Il provvedimento di diniego dell'autorizzazione o di revoca è impugnabile davanti al TAR competente per territorio, nel termine di sessanta giorni dalla notifica o dalla conoscenza piena dell'atto. Trattandosi di interessi legittimi pretensivi (nel caso del diniego) o oppositivi (nel caso della revoca), il giudice amministrativo può annullare il provvedimento illegittimo e ordinare il riesame della domanda. La revoca richiede in ogni caso il contraddittorio procedimentale ex L. 241/1990 e la motivazione ancorata a specifiche cause predeterminate dalla regione ai sensi del comma 4.

Casi pratici

Caso 1: Diniego di autorizzazione a una comunità terapeutica: tutela giurisdizionale

Una cooperativa sociale gestita da Tizio presenta all'ASL competente una richiesta di autorizzazione per l'apertura di una comunità terapeutica residenziale. L'ASL nega l'autorizzazione affermando genericamente l'inidoneità dei locali, senza specifico riferimento alla normativa regionale. Tizio impugna il diniego davanti al TAR, eccependo la violazione dell'art. 116, comma 3, T.U. (obbligo di motivare con espresso riferimento alle normative vigenti). Il TAR annulla il provvedimento per difetto di motivazione e ordina all'ASL di riesaminare la domanda con motivazione specifica sui requisiti minimi.

Caso 2: Struttura non autorizzata: conseguenze sulla stipula di convenzioni ex art. 96

Caia è detenuta per reati connessi alla tossicodipendenza e chiede di essere ammessa all'affidamento in prova in misura alternativa ex art. 94 T.U., indicando come struttura di accoglienza una comunità terapeutica che non figura nell'elenco ministeriale ex art. 116, comma 8, né ha mai conseguito l'autorizzazione regionale. Il magistrato di sorveglianza rigetta la richiesta: la struttura non è autorizzata e non può stipulare la convenzione ex art. 96 T.U. richiesta come presupposto per l'affidamento. Caia dovrà individuare una struttura autorizzata e convenzionata.

Caso 3: Revoca dell'autorizzazione: procedimento in contraddittorio

La Regione avvia un procedimento di revoca dell'autorizzazione concessa a una comunità terapeutica gestita da Sempronio, a seguito di ispezione che ha rilevato la presenza di un operatore privo dei titoli professionali richiesti e carenze strutturali. Sempronio viene ritualmente preavvisato ex art. 10-bis L. 241/1990 e presenta memorie difensive documentando la sostituzione dell'operatore inidoneo e i lavori di adeguamento già avviati. La Regione adotta un provvedimento di sospensione temporanea in luogo della revoca definitiva, riconoscendo la natura episodica delle irregolarità e l'attivazione immediata delle misure correttive.

Domande frequenti

Quali strutture private devono essere autorizzate ai sensi dell'art. 116 T.U. Stupefacenti?

Tutte le strutture private che esercitano attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti o alcooldipendenti, incluse comunità terapeutiche residenziali, centri ambulatoriali e strutture semiresidenziali, devono conseguire l'autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 116.

Quali sono i requisiti minimi per ottenere l'autorizzazione?

I requisiti minimi comprendono: personalità giuridica (pubblica, privata o associativa), locali e attrezzature adeguati, personale con comprovata esperienza, e per le attività diagnostiche un'equipe multidisciplinare con medico, psichiatra/psicologo abilitato e infermiere. Per le attività riabilitative è richiesta la presenza di educatori professionali.

Come si può impugnare il diniego dell'autorizzazione?

Il diniego può essere impugnato davanti al TAR competente entro 60 giorni dalla notifica. Il diniego è illegittimo se non è motivato con espresso riferimento alle normative vigenti o al mancato possesso dei requisiti minimi ex art. 116, comma 3.

L'autorizzazione è sufficiente per operare a carico del SSN?

No. L'autorizzazione è condizione necessaria ma non sufficiente. Per operare con oneri a carico del SSN occorre anche l'accreditamento istituzionale ex art. 117 T.U. e la stipula degli accordi contrattuali con l'ASL ai sensi del D.Lgs. 502/1992.

Cosa avviene se una struttura privata non autorizzata ospita un detenuto tossicodipendente in misura alternativa?

La struttura priva di autorizzazione non può stipulare la convenzione con il Ministero della Giustizia ex art. 96 T.U. Il magistrato di sorveglianza non può pertanto accogliere la richiesta di affidamento in prova che indichi tale struttura, essendo l'autorizzazione e la convenzione presupposti inderogabili del programma terapeutico.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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