Autore: Andrea Marton

  • Art. 132 TUEL – Articolo 132

    Art. 132 TUEL – Articolo 132

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Il funzionamento dei comitati regionali di controllo e delle loro sezioni, le indennità da attribuire ai componenti, le funzioni del presidente e del vicepresidente, le forme di pubblicità della attività dei comitati e di consultazione delle decisioni, nonché il rilascio di copie di esse sono disciplinati dalla legge regionale.

    2. Le spese per il funzionamento dei comitati regionali di controllo e dei loro uffici, nonché la corresponsione di un’indennità di carica ai componenti sono a carico della regione.

    3. La regione provvede alle strutture serventi del comitato regionale di controllo ispirandosi ai principi dell’adeguatezza funzionale e dell’autonomia dell’organo.

  • Articolo 143 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 143 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 143 CCII – Rapporti processuali

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale sta in giudizio il curatore.

    2. Il debitore può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un’imputazione di bancarotta a suo carico o se l’intervento è previsto dalla legge.

    3. L’apertura della liquidazione giudiziale determina l’interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l’interruzione viene dichiarata dal giudice.

  • Perdite su crediti deducibili: esempi pratici sull’art. 101 TUIR

    Perdite su crediti deducibili: esempi pratici sull’art. 101 TUIR

    In sintesi

    • L’art. 101 del TUIR disciplina la deducibilità delle perdite su crediti e delle minusvalenze.
    • Le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi.
    • La deducibilità è automatica se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione omologato o un piano attestato.
    • Per i crediti di modesta entità scaduti da oltre sei mesi gli elementi certi e precisi si considerano sussistenti per legge.

    La norma (art. 101, comma 5, TUIR)

    «Le perdite di beni di cui al comma 1 […] e le perdite su crediti […] sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato […] o un piano attestato […] o è assoggettato a procedure estere equivalenti […]. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione […].»

    Situazione del credito Deducibilità
    Elementi certi e precisi Deducibile
    Debitore in procedura concorsuale Automatica dalla data di apertura
    Credito di modesta entità scaduto da 6 mesi Elementi presunti per legge
    Prescrizione del credito Deducibile

    Tre casi pratici

    Cliente fallito

    Un’impresa vanta un credito verso un cliente dichiarato fallito.

    Cosa fare: Dedurre la perdita dalla data di apertura della procedura concorsuale: la deducibilità è automatica e non richiede ulteriori prove sugli elementi certi e precisi.

    Piccolo credito scaduto da tempo

    Un credito di modesta entità è scaduto da oltre sei mesi e resta non incassato.

    Cosa fare: Per i crediti di modesta entità scaduti da più di sei mesi gli elementi certi e precisi sono presunti: la perdita è deducibile senza azioni di recupero infruttuose.

    Credito prescritto

    Un credito non è più esigibile perché è maturata la prescrizione.

    Cosa fare: La prescrizione integra un elemento certo e preciso: la perdita è deducibile nell’esercizio in cui il credito si è prescritto.

    Spunti pratici

    • Distinguere la perdita su crediti dalla svalutazione (accantonamento) disciplinata dall’art. 106.
    • Per i crediti verso clienti assoggettati a procedura, coordinare la deduzione con la nota di credito IVA (art. 26).
    • Conservare la documentazione (istanze, decreti, corrispondenza) che prova gli elementi certi e precisi.
    • La perdita è deducibile nei limiti del valore fiscalmente riconosciuto del credito.

    Norme collegate

    Fonti affidabili

    • TUIR, DPR 917/1986, art. 101
    • TUIR, art. 106 (svalutazione dei crediti)
    • D.L. 83/2012 (crediti di modesta entità)

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  • Art. 89 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 89 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 89 L. Fall. – Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali

    Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali

  • Art. 122 CPI – Legittimazione all’azione di nullità e di decadenza

    Art. 122 CPI – Legittimazione all’azione di nullità e di decadenza

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Fatto salvo il disposto dell’articolo 118, comma 4, l’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d’ufficio dal pubblico ministero. In deroga all’ articolo 70 del codice di procedura civile l’intervento del pubblico ministero non è obbligatorio. 2 L’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un marchio per la sussistenza di diritti anteriori oppure perché l’uso del marchio costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi, oppure perché il marchio costituisce violazione del diritto al nome oppure al ritratto oppure perché la registrazione del marchio è stata effettuata a nome del non avente diritto, può essere esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa o dall’avente diritto.

    3. L’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un disegno o modello per la sussistenza dei diritti anteriori di cui all’articolo 43, comma 1, lettera d) ed e), oppure perché la registrazione è stata effettuata a nome del non avente diritto oppure perché il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell’articolo 6-ter della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale – testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificata con legge 28 aprile 1976, n. 424 , o di disegni, emblemi e stemmi che rivestano un particolare interesse pubblico nello Stato, può essere rispettivamente esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa o dall’avente diritto oppure da chi abbia interesse all’utilizzazione.

    4. L’azione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale è esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali aventi diritto in quanto titolari di esso. 4-bis. L’azione di nullità o decadenza di un marchio registrato è improcedibile qualora, su una domanda con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti, sia stata pronunciata una decisione dall’Ufficio italiano brevetti e marchi ai sensi dell’articolo 184-quater o sia pendente un procedimento dinanzi all’Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi dell’articolo

    184-bis. 4-ter. Fuori dal caso di cui al comma 4-bis, qualora l’azione di nullità o decadenza di un marchio registrato sia esercitata in pendenza di un procedimento amministrativo, connesso per il suo oggetto, il giudice può sospendere il relativo processo. La parte che vi abbia interesse deve chiedere la fissazione della nuova udienza entro il termine perentorio di tre mesi dalla definizione del procedimento amministrativo connesso, ai sensi dell’ articolo 297, terzo comma, del codice di procedura civile .

    5. Le sentenze che dichiarano la nullità o la decadenza di un titolo di proprietà industriale sono annotate nel registro a cura dell’Ufficio italiano brevetti e marchi.

    6. Una copia dell’atto introduttivo di ogni giudizio civile in materia di titoli di proprietà industriale deve essere comunicata all’Ufficio italiano brevetti e marchi, a cura di chi promuove il giudizio.

    7. Ove alla comunicazione anzidetta non si sia provveduto, l’autorità giudiziaria, in qualunque grado del giudizio, prima di decidere nel merito, dispone che tale comunicazione venga effettuata.

    8. Il cancelliere deve trasmettere all’Ufficio italiano brevetti e marchi copia di ogni sentenza in materia di titoli di proprietà industriale.

  • Art. 85 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 85 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 85 L. Fall. – [Apposizione dei sigilli da parte del giudice di

    [Apposizione dei sigilli da parte del giudice di

  • Art. 190 D.P.R. 115/2002

    Art. 190 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 , le regole tecniche telematiche per tutte le fasi della procedura.

    1-bis. Nel processo amministrativo le modalità di pagamento telematico dei diritti di copia sono quelle previste nelle forme e con le modalità disciplinate dalle regole tecniche del processo amministrativo telematico, con decreto del Presidente del Consiglio di Stato

  • Art. 1151 Codice della Navigazione – Omicidio preterintenzionale, lesione e percossa del superiore

    Art. 1151 Codice della Navigazione – Omicidio preterintenzionale, lesione e percossa del superiore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se alcuno dei fatti previsti negli articoli 581 a 584 del codice penale è commesso da un componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile contro un superiore nell'atto o a causa dell'adempimento delle di lui funzioni, le pene ivi stabilite sono aumentate di un terzo.

  • Art. 69 sexies decies T.U.B.: Opposizione della Banca d’Italia e

    Art. 69 sexies decies T.U.B.: Opposizione della Banca d’Italia e

    Art. 69 sexies decies T.U.B. – Opposizione della Banca d’Italia e comunicazioni.

    In vigore dal 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. La delibera di concessione del sostegno e’ trasmessa alla Banca d’Italia, che puo’ vietare o limitarne l’esecuzione se le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo di cui all’articolo 69-quinquiesdecies non sono soddisfatte.

    2. La delibera di cui al comma 1 e’ trasmessa all’ABE nonche’, se diverse dalla Banca d’Italia, all’autorita’ competente per la vigilanza sulla societa’ che riceve il sostegno e all’autorita’ competente per la vigilanza su base consolidata.

    3. Il provvedimento della Banca d’Italia di cui al comma 1 e’ trasmesso all’ABE, agli altri soggetti indicati al comma 2, nonche’, se la Banca d’Italia e’ l’autorita’ competente per la vigilanza su base consolidati, ai componenti del collegio di risoluzione istituito ai sensi del [decreto di recepimento della direttiva 2014/59].”

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  • Fermo amministrativo dell’auto: esempi pratici sull’art. 86 DPR 602/1973

    Fermo amministrativo dell’auto: esempi pratici sull’art. 86 DPR 602/1973

    In sintesi

    • Il fermo amministrativo blocca un veicolo iscritto nei pubblici registri (art. 86 DPR 602/1973).
    • Prima dell’iscrizione c’è un preavviso con almeno 30 giorni per rimediare.
    • Niente fermo se il veicolo è strumentale all’attività d’impresa o professione (da dimostrare in 30 giorni).
    • Il veicolo fermato non può circolare.
    • Si rimuove con il pagamento, la rateizzazione o l’accoglimento dell’opposizione.

    Come funziona l’art. 86 DPR 602/1973

    Decorso inutilmente il termine dell’art. 50, comma 1, l’Agente della riscossione può disporre il fermo dei beni mobili registrati del debitore. Prima dell’iscrizione, però, deve notificare un preavviso di fermo con cui avverte che, in mancanza di pagamento entro trenta giorni, procederà all’iscrizione. La legge prevede inoltre che non si proceda al fermo se il debitore dimostra, entro 30 giorni dal preavviso, che il veicolo è strumentale all’attività di impresa o della professione.

    Preavviso, esclusioni ed effetti

    Aspetto Regola
    Preavviso Almeno 30 giorni prima dell’iscrizione del fermo
    Veicolo strumentale Niente fermo se provata la strumentalità all’attività (entro 30 giorni)
    Effetto del fermo Il veicolo non può circolare; iscrizione al PRA
    Cancellazione Dopo pagamento, sgravio o accoglimento dell’opposizione

    Tre casi pratici

    Caso 1 – Preavviso di fermo sull’auto di famiglia

    Scenario. Arriva il preavviso di fermo.

    Inquadramento. Ci sono 30 giorni per pagare, rateizzare o far valere cause ostative prima dell’iscrizione.

    Cosa fare

    • verificare cartella e notifiche;
    • valutare la rateizzazione;
    • controllare la prescrizione;
    • agire entro 30 giorni.

    Caso 2 – Furgone usato per lavoro

    Scenario. Il veicolo è essenziale per l’attività.

    Inquadramento. Si può evitare il fermo dimostrando, entro 30 giorni, la strumentalità del bene all’impresa o alla professione.

    Cosa documentare

    • uso strumentale del veicolo;
    • iscrizione tra i beni d’impresa;
    • dichiarazione nei termini;
    • prova dell’attività.

    Caso 3 – Fermo basato su cartella mai notificata

    Scenario. Il fermo deriva da una cartella non ricevuta.

    Inquadramento. Il vizio della cartella presupposta può travolgere il fermo: si valuta l’opposizione nei termini.

    Cosa raccogliere

    • relate di notifica;
    • estratto di ruolo/situazione debitoria;
    • prova del vizio;
    • termini per il ricorso.

    Spunti pratici

    • 30 giorni dal preavviso: è la finestra per agire.
    • Veicolo strumentale: dimostralo per evitare il fermo.
    • Non circolare con il veicolo fermato: rischi sanzioni.
    • Rateizzazione utile per ottenere la cancellazione.
    • Controlla la cartella presupposta: i suoi vizi contano.

    Per bloccare o cancellare un fermo puoi far verificare preavviso, strumentalità e opposizioni.

    Norme collegate

    DPR 602/1973: art. 86 (fermo dei beni mobili registrati), art. 50 (termine per l’esecuzione), art. 19 (rateizzazione), art. 77 (ipoteca).

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Cos’è il fermo amministrativo?

    È la misura con cui l’Agente della riscossione blocca un veicolo iscritto nei pubblici registri (art. 86): il mezzo non può circolare e l’iscrizione è annotata al PRA.

    C’è un preavviso prima del fermo?

    Sì. Prima di iscrivere il fermo, l’Agente notifica un preavviso e concede almeno 30 giorni per pagare, rateizzare o dimostrare cause ostative.

    Il fermo si può evitare se l’auto serve per lavoro?

    Sì. Non si procede al fermo se il debitore dimostra, entro 30 giorni dalla comunicazione del preavviso, che il bene è strumentale all’attività di impresa o professione.

    Cosa comporta il fermo per la circolazione?

    Il veicolo sottoposto a fermo non può circolare; chi circola rischia sanzioni. Il fermo va cancellato dopo il pagamento o l’accoglimento dell’opposizione.

    Come ci si oppone al fermo?

    Si può pagare o rateizzare per la cancellazione, far valere cause ostative (strumentalità, vizi della cartella, prescrizione) o proporre ricorso nei termini.

  • Art. 311-bis D.Lgs. 209/2005 – (Principio della rilevanza della violazione)

    Art. 311-bis D.Lgs. 209/2005 – (Principio della rilevanza della violazione)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((1. Le sanzioni previste dall'articolo 310, comma 1, 310-bis, comma 1, e dall'articolo 310-quater si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dall'IVASS con regolamento tenendo conto dell'incidenza delle condotte sulla tutela degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative, sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendale nonché sull'esercizio delle funzioni di vigilanza.)) ((45))

  • Art. 88 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 88 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 88 L. Fall. – Presa in consegna dei beni del fallito da

    Presa in consegna dei beni del fallito da