Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 16 Rev. Leg. – Enti di interesse pubblico

    Art. 16 Rev. Leg. – Enti di interesse pubblico

    Art. 16 Rev. Leg. – Enti di interesse pubblico

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli enti di interesse pubblico e ai revisori legali e alle società di revisione legale incaricati della revisione legale presso enti di interesse pubblico. Sono enti di interesse pubblico: a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell’Unione europea; b) le banche; c) le imprese di assicurazione di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private; d) le imprese di riassicurazione di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all’articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private.

    2. Negli enti di interesse pubblico, nelle società controllate da enti di interesse pubblico, nelle società che controllano enti di interesse pubblico e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale.

  • CCNL Logistica e Trasporto Merci: livelli e inquadramento

    CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione

    In sintesi

    Il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione classifica i lavoratori in 6 livelli (1°-6°) con suddivisioni Super per parametro retributivo. Le aree professionali principali: guida (autisti), magazzino (carrellisti, picking), uffici (impiegati spedizione, operatori doganali) e quadri direttivi. Per gli autisti di mezzi pesanti il livello più comune è il 3° Super.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confetra · Confcommercio · Confindustria · Filt-CGIL · Fit-CISL · Uiltrasporti
    Ultimo rinnovo
    6 dicembre 2024, per il triennio 2025-2027, approvato dalle assemblee il 27 gennaio 2025 con il 96,75% dei consensi (il precedente era del 18 maggio 2021)
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027. I minimi crescono di 140 euro al livello B3 (90 euro da gennaio 2025, 40 da gennaio 2026, 10 da giugno 2027) e si aggiunge il nuovo Elemento Economico d’Area (EPA) di 120 euro (40 da gennaio 2025, 40 da gennaio 2027, 40 da giugno 2027): 260 euro complessivi a regime, circa il 14%
    Platea
    ~900.000 (autisti, magazzinieri, impiegati spedizione)

    Tabella riepilogativa

    Livelli CCNL Logistica – Profili tipici
    Livello Profilo tipo Area
    Quadri Direttori logistica, area manager, plant manager Direzione
    Impiegati alta specializzazione, capi turno, capi magazzino Coordinamento
    Autisti autotreni/articolati con particolari responsabilità, impiegati amministrativi Guida specializzata + Uffici
    3° Super Autisti mezzi pesanti oltre 115 q.li (autotreni, autoarticolati) Guida
    Autisti pesanti, mulettisti specializzati, operatori doganali Guida + Magazzino
    Carrellisti, addetti picking, autisti furgone Magazzino + Guida leggera
    Facchini specializzati, addetti carico-scarico Magazzino
    Mansioni elementari (pulizia, ausiliari) Servizi

    La struttura a 6 livelli con suddivisioni Super

    Il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione classifica circa 900.000 lavoratori in 6 livelli (1°-6°), oltre alla categoria Quadri. Ogni livello può avere suddivisioni interne identificate come Super (parametro retributivo intermedio).

    Sottoscritto da Confetra, Confcommercio, Confindustria con Filt-CGIL, Fit-CISL, Uiltrasporti. Aree professionali principali:

    • Guida: autisti mezzi pesanti, autotreni, articolati, furgoni
    • Magazzino: carrellisti, mulettisti, facchini, addetti picking
    • Uffici: impiegati spedizione, operatori doganali, dispatcher
    • Quadri: direttori logistica, area manager

    Autisti: livello in base al mezzo

    Per gli autisti il livello dipende dal mezzo guidato:

    • 3° Super: autisti di mezzi pesanti oltre i 115 quintali (autotreni, autoarticolati). È il livello più comune per gli autisti su gomma.
    • : autotreni e autoarticolati con particolari responsabilità (es. trasporti pericolosi ADR, conducente unico su tratte internazionali)
    • : autisti pesanti standard (camion <115 q.li)
    • : corrieri e driver con furgoni (es. ultimo miglio e-commerce)

    Il CCNL prevede l’obbligo del CQC (Carta di Qualificazione del Conducente) per tutti gli autisti professionali.

    Magazzino: carrellisti e addetti picking

    L’area magazzino è inquadrata principalmente nei livelli 4° e 5°:

    • : carrellisti con patentino, mulettisti specializzati, addetti picking con responsabilità di prelievo
    • : facchini specializzati, addetti carico-scarico, magazzinieri base
    • : capi turno magazzino con coordinamento di team

    Il patentino del carrellista (D.Lgs. 81/2008) è obbligatorio per condurre i muletti e va aggiornato ogni 5 anni.

    Uffici e Quadri

    L’area uffici comprende:

    • : impiegati amministrativi con responsabilità (es. fatturazione, gestione clienti)
    • : operatori doganali, dispatcher (programmazione carichi)
    • : impiegati esecutivi (front office, dati anagrafici)

    I Quadri sono figure direttive: responsabile traffico, capo deposito, direttore logistica, area manager. Tutele aggiuntive (assicurazione professionale, formazione, fondo Quadri Logistica).

    Casi pratici

    Tizio – Autista 3° Super con CQC
    Tizio è autista 3° Super di un autoarticolato (115 q.li+). Stipendio base 2026: ~€1.615 lordi mensili + indennità trasferta e ADR se applicabili. CQC obbligatorio, da aggiornare ogni 5 anni con corso 35h.
    Caia – Mulettista 4° livello con patentino
    Caia è mulettista 4° livello in magazzino e-commerce. Patentino carrellista valido. Stipendio base: ~€1.500 lordi mensili. Riceve indennità di reperibilità nei picchi (Black Friday, Natale).
    Sempronio – Impiegato spedizione 3° livello doganale
    Sempronio è operatore doganale 3° livello presso una spedizioniere. Stipendio base: ~€1.580 lordi. Specializzazione AEO (Authorized Economic Operator) gli vale +€100/mese di indennità di mansione.

    Domande frequenti

    Quanti livelli ha il CCNL Logistica?
    6 livelli (1°-6°) con suddivisioni Super per parametro retributivo intermedio, oltre alla categoria Quadri al vertice. Le aree professionali sono guida, magazzino, uffici e direzione.
    Che livello è un autista di camion?
    Dipende dal mezzo: 3° Super per mezzi oltre 115 quintali (autoarticolati, autotreni), 2° per particolari responsabilità (ADR, internazionale), 3° standard per pesanti <115 q.li, 4° per furgoni.
    I carrellisti che livello hanno?
    Tipicamente 4° livello (mulettisti specializzati con patentino). I capi turno magazzino con coordinamento sono 3°. I facchini e addetti carico-scarico base sono 5°.
    Il CQC è obbligatorio?
    Sì, per gli autisti professionali di mezzi oltre 3,5 tonnellate. Va conseguito con corso teorico-pratico e aggiornato ogni 5 anni con corso di 35 ore. Il datore deve verificare la validità del CQC.
    Posso passare di livello?
    Sì, per maturazione stabile di mansioni superiori (art. 2103 c.c.) o per accordo individuale. Tipicamente dopo 12-18 mesi di mansioni superiori continuative scatta il passaggio automatico.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Buoni pasto e mensa nel CCNL Formazione Professionale: diritto e regime fiscale

    CCNL Formazione Professionale

    Buoni pasto e mensa nel CCNL Formazione Professionale: diritto e regime fiscale

    Nei settori d’ufficio e dei servizi il buono pasto è il benefit più diffuso. Non è però un diritto automatico di legge: nasce dal CCNL o dall’accordo aziendale, e gode dell’esenzione fiscale solo entro soglie precise, diverse tra buono cartaceo ed elettronico.

    In sintesi

    Il buono pasto non è un diritto di legge: lo riconosce il CCNL o l’accordo aziendale. È esente da imposte e contributi fino a 4 €/giorno se cartaceo e 8 €/giorno se elettronico; l’eccedenza è imponibile. La mensa aziendale e le convenzioni sono invece integralmente esenti. Di norma spetta un solo beneficio per giornata.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Buoni pasto cartacei ed elettronici · Mensa e convenzioni · Regime fiscale
    Riferimenti
    Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del servizio pasto a confronto

    Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

    Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
    Forma In che cosa consiste Regime fiscale
    Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
    Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
    Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Gli importi e le condizioni di spettanza sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Buoni pasto: cartacei ed elettronici

    Il buono pasto (ticket restaurant) è il benefit più comune negli uffici. La sua disciplina fiscale distingue nettamente due tipologie.

    Le soglie di esenzione

    Il buono pasto è esente da imposte e contributi fino a 4,00 € al giorno se in formato cartaceo e fino a 8,00 € al giorno se in formato elettronico; la parte eccedente concorre al reddito. La differenza incentiva l’uso del formato elettronico.

    Le regole d’uso

    I buoni pasto non sono cumulabili oltre un certo numero per singolo acquisto, non sono cedibili né convertibili in denaro e spettano per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dia titolo al pasto. Non maturano nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Un diritto contrattuale

    Il buono pasto non è previsto dalla legge come diritto generale: spetta se e nella misura in cui lo stabiliscono il CCNL o l’accordo aziendale. Per importo e condizioni si rinvia quindi al contratto applicato.

    Un diritto contrattuale, non di legge

    È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Casi pratici

    Tizio — buono pasto elettronico da 9 euro
    Tizio riceve un buono pasto elettronico del valore di 9 € per ogni giorno lavorato. La quota fino a 8 € è esente; il restante 1 € concorre al reddito imponibile. Se il buono fosse cartaceo, l’esenzione si fermerebbe a 4 €.
    Caia — part-time e diritto al buono pasto
    Caia è part-time orizzontale e lavora solo il mattino, senza pausa pasto. Il diritto al buono pasto dipende da come il CCNL o l’accordo aziendale lo collegano alla presenza e alla pausa: se è previsto per le giornate con orario che dà titolo al pasto, va verificata la sua specifica articolazione oraria.

    Domande frequenti

    Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
    No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
    Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
    Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
    Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
    No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
    Qual è la differenza fiscale tra buono pasto cartaceo ed elettronico?
    Il buono cartaceo è esente fino a 4 €/giorno, quello elettronico fino a 8 €/giorno. La parte eccedente concorre al reddito. Per questo molte aziende adottano il formato elettronico.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, premi e fondo incentivi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • Art. 130 CPI – Esecuzione di descrizione e sequestro

    Art. 130 CPI – Esecuzione di descrizione e sequestro

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l’assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l’impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura.

    2. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.

    3. Decorso il termine dell’ articolo 675 del codice di procedura civile , possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento. Resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.

    4. La descrizione e il sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati, esportati o messi in commercio dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale.

    5. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti, entro quindici giorni dalla data di conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia.

  • Art. 115 D.Lgs. 209/2005 – Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione

    Art. 115 D.Lgs. 209/2005 – Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    I. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), deve aderire al Fondo di garanzia costituito presso la CONSAP per risarcire il danno patrimoniale causato agli assicurati e alle imprese di assicurazione o di riassicurazione derivante dall'esercizio dell'attività di mediatore assicurativo o riassicurativo che non sia stato risarcito dall'intermediario o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui, rispettivamente, all'articolo 110, comma 3, e all'articolo 112, comma

    3. 2. L'amministrazione del Fondo spetta ad un comitato nominato con decreto del ((Ministro dello sviluppo economico)) , che è composto da un dirigente del ((Ministero dello sviluppo economico)) , con funzioni di presidente, da un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, da un funzionario dell' ((IVASS)) , da un funzionario della CONSAP, da due rappresentanti degli intermediari iscritti nella corrispondente sezione del registro, da un rappresentante delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

    3. Le norme relative all'amministrazione, alla contribuzione ed ai limiti di intervento sono stabilite con regolamento del ((Ministro dello sviluppo economico)) , sentito l' ((IVASS)) . Il contributo è determinato annualmente con decreto del ((Ministro dello sviluppo economico)) , sentito l' ((IVASS)) ed il comitato di gestione, in misura non superiore allo zero virgola cinquanta per cento delle provvigioni annualmente acquisite, anche al fine di garantire comunque la copertura degli oneri di funzionamento del comitato di cui al comma

    2. 4. Il fondo costituisce patrimonio separato da quello del soggetto presso il quale è costituito e da eventuali altri fondi. Sul fondo non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti dei creditori del soggetto che li amministra né dei creditori dei singoli intermediari, o nell'interesse degli stessi, diversi dagli assicurati o dalle imprese. Il fondo non può essere compreso nelle procedure concorsuali che riguardano il soggetto che li amministra o i singoli intermediari partecipanti.

    5. Il fondo è surrogato nei diritti degli assicurati e delle imprese di assicurazione e di riassicurazione fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore.

  • Art. 200 D.P.R. 115/2002

    Art. 200 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese processuali penali, … le sanzioni amministrative pecuniarie e le spese di mantenimento dei detenuti, nonché le spese nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

  • Art. 168 Cod. Amb. – utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico

    Art. 168 Cod. Amb. – utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Tenuto conto dei principi di cui alla parte terza del presente decreto e del piano energetico nazionale, nonché degli indirizzi per gli usi plurimi delle risorse idriche, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare , di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentite le Autorità di bacino, nonché le regioni e le province autonome, disciplina, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la corrispondente riduzione del canone di concessione: a)la produzione al fine della cessione di acqua dissalata conseguita nei cicli di produzione delle centrali elettriche costiere; b)l’utilizzazione dell’acqua invasata a scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di emergenza idrica; c)la difesa e la bonifica per la salvaguardia della quantità e della qualità delle acque dei serbatoi ad uso idroelettrico.

  • Art. 105 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    Art. 105 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    Articolo abrogato

  • Art. 216 RD 12/1941

    Art. 216 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 116-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica)

    Art. 116-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'accesso all'attività di intermediazione in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica da parte di intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi, che hanno residenza o sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla trasmissione all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, da parte dell'Autorità di tale Stato, delle informazioni di cui all'articolo 116-ter.

    2. Entro trenta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui al comma 1, l'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi comunica all'autorità competente dello Stato membro d'origine le disposizioni di interesse generale che l'intermediario è tenuto a rispettare per l'esercizio dell'attività sul territorio della Repubblica, applicabili ed accessibili attraverso il sito internet dell'Autorità competente e, mediante appositi collegamenti ipertestuali, tramite il sito internet dell'AEAP.

    3. L'intermediario può iniziare a svolgere l'attività di intermediazione in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica dal momento in cui riceve da parte dell'Autorità dello Stato membro d'origine la comunicazione dell'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi o in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

    4. L'IVASS verifica che l'attività di intermediazione esercitata in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica sia conforme alle disposizioni di cui agli articoli 30-decies, ai Capi III, III-bis, III-ter del Titolo IX, ed agli articoli 185, 185-bis e 185-ter, nonché alle relative misure di attuazione. A tal fine, l'IVASS può esaminare le modalità di insediamento e richiedere le modifiche necessarie per consentire all'autorità dello Stato membro d'origine di far rispettare gli obblighi previsti da tali disposizioni.

    5. L'IVASS disciplina, con regolamento, la pubblicità delle comunicazioni ricevute dalle autorità di vigilanza degli altri Stati membri relative all'attività svolta in libera prestazione di servizi o in regime di stabilimento dagli intermediari di tali Stati nel territorio della Repubblica mediante annotazione nell'elenco annesso al registro di cui all'articolo 109, comma 2))

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  • Art. 1158 Codice della Navigazione – Omissione di assistenza a navi o persone in pericolo

    Art. 1158 Codice della Navigazione – Omissione di assistenza a navi o persone in pericolo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante di nave, di galleggiante o di aeromobile nazionali o stranieri, che omette di prestare assistenza ovvero di tentare il salvataggio nei casi in cui ne ha l'obbligo a norma del presente codice, è punito con la reclusione fino a due anni. La pena è della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi; nei casi indicati nel comma precedente, le pene ivi previste sono ridotte alla metà.

  • Art. 55 D.Lgs. 504/1995 – Accertamento, liquidazione e versamento dell’accisa

    Art. 55 D.Lgs. 504/1995 – Accertamento, liquidazione e versamento dell’accisa

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    1. L’accertamento e la liquidazione dell’accisa dovuta dai soggetti di cui all’articolo 53, commi 1, 2 e 3, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l’imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, sono effettuati sulla base di una dichiarazione semestrale contenente gli elementi necessari per la determinazione del debito d’imposta relativo al semestre solare di riferimento. I semestri di cui al presente comma decorrono dal primo giorno dei mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno.

    2. La dichiarazione è presentata dai soggetti di cui all’articolo 53, commi 1, 2 e 3, esclusivamente in forma telematica, entro la fine dei mesi di settembre e di marzo di ciascun anno. Nella dichiarazione semestrale i predetti soggetti riportano le somme versate ai sensi del comma 3, relativamente al semestre cui la dichiarazione si riferisce; i soggetti di cui all’articolo 53, comma 1, riportano altresì l’ammontare, in relazione a ciascuna destinazione d’uso, dei consumi indicati nelle bollette di pagamento o nelle fatture emesse nel semestre solare cui la dichiarazione si riferisce nonché le relative aliquote di accisa vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali.

    3. I soggetti di cui all’articolo 53, commi 1, 2 e 3, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l’imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, corrispondono l’accisa dovuta in ciascun semestre in rate di acconto mensili da versare entro la fine del mese. Per i soggetti di cui all’articolo 53, comma 1, ciascuna rata è pari all’importo dell’accisa complessivamente dovuta sui quantitativi di energia elettrica indicati nelle bollette di pagamento emesse, nei confronti dei consumatori finali, nel mese solare precedente. Per i soggetti di cui all’articolo 53, commi 2 e 3, ciascuna rata è pari all’importo dell’accisa dovuta sui quantitativi di energia elettrica consumati per uso proprio nel mese solare precedente.

    4. Entro la fine del mese in cui è presentata la dichiarazione semestrale, i soggetti di cui all’articolo 53, commi 1, 2 e 3, effettuano il versamento dell’eventuale conguaglio determinato nella medesima dichiarazione. Qualora dalla dichiarazione semestrale risultino somme versate in eccedenza rispetto al dovuto, le stesse sono detratte dai successivi versamenti di accisa fino al loro completo esaurimento oppure richieste a rimborso, ai sensi dell’articolo 14.

    5. I soggetti di cui all’articolo 53, comma 1, nel periodo intercorrente tra l’inizio dell’attività di fornitura e la fine del mese in cui procedono alla fatturazione dell’energia elettrica ceduta, versano acconti mensili nella misura determinata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli in base ai dati comunicati dagli stessi soggetti nella denuncia di cui all’articolo 53-bis, comma 1, e a quelli eventualmente in possesso dell’Agenzia medesima.

    6. I soggetti di cui all’articolo 53, commi 2 e 3, che iniziano a consumare energia elettrica per uso proprio, corrispondono l’accisa dovuta relativamente al mese in cui ha inizio il consumo, versando un acconto nella misura determinata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli in base ai dati comunicati dagli stessi soggetti nella denuncia presentata ai sensi dell’articolo 53-bis, comma 1, e a quelli eventualmente in possesso dell’Agenzia.

    7. Gli importi versati ai sensi dei commi 5 e 6 sono riportati, ai fini del conguaglio dell’accisa sull’energia elettrica dovuta per il semestre di riferimento, nella dichiarazione di cui al comma 1, relativa allo stesso semestre.

    8. La bolletta di pagamento rilasciata ai consumatori finali dai soggetti di cui all’articolo 53, comma 1, riporta, conformemente alle prescrizioni stabilite dall’ARERA, i quantitativi di energia elettrica venduti nel periodo cui la bolletta si riferisce nonché la determinazione dell’importo dell’accisa sui predetti quantitativi calcolato con l’applicazione delle aliquote vigenti al momento della fornitura.

    9. Per le forniture di energia elettrica alle utenze con potenza disponibile non superiore a 200 kW, con impiego promiscuo, il soggetto obbligato di cui all’articolo 53, comma 1, applica, su richiesta del consumatore finale, l’accisa in relazione ai quantitativi di energia elettrica utilizzati nei differenti impieghi.

    10. I soggetti di cui all’articolo 53, comma 1, comunicano all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro la fine di ciascun anno solare, l’elenco dei soggetti che utilizzano l’energia elettrica in impieghi unici agevolati e le relative variazioni.

    11. I soggetti di cui all’articolo 53, commi 1, 2 e 3, adeguano l’importo della cauzione di cui all’articolo 53-bis, comma 1, entro il primo mese successivo al trimestre di riferimento in modo che la stessa cauzione risulti non inferiore alla media aritmetica dell’accisa dovuta nei tre mesi precedenti, dandone comunicazione all’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro dieci giorni dalla data dell’adeguamento. Se in base ai dati in suo possesso, anche acquisiti ai sensi del comma 15, la cauzione prestata risulta non idonea, l’Agenzia ne ridetermina l’importo; in tal caso si applicano le disposizioni dell’articolo 64.

    12. Nel caso di escussione della cauzione da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, se il soggetto obbligato, nei tre mesi antecedenti alla data in cui è effettuata l’escussione, non ha versato l’accisa dovuta per un importo che superi, al netto di quello eventualmente già iscritto a ruolo, il doppio della cauzione escussa, l’Agenzia ridetermina l’importo della cauzione in misura pari al valore dell’accisa dovuta e non versata nei predetti tre mesi; si applicano le disposizioni dell’articolo 64, comma 2, e l’importo della cauzione così rideterminato ai sensi del presente comma permane invariato nei sei mesi solari successivi alla data di ricevimento della comunicazione di cui al medesimo articolo 64.

    13. I soggetti obbligati di cui all’articolo 53, comma 1, comunicano all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, esclusivamente in forma telematica ed entro la fine di ciascun mese solare, i dati relativi ai quantitativi di energia elettrica fatturati nel mese precedente, suddivisi per destinazione d’uso.

    14. Con determinazioni del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definiti il modello di dichiarazione semestrale, le relative modalità di presentazione all’Agenzia e gli elementi specifici da indicare, nonché il contenuto specifico dei modelli per le comunicazioni di cui al comma 13.

    15. Con determinazione, adottata dal direttore dell’Agenzia delle entrate e dal direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le modalità di scambio delle informazioni inerenti ai dati aggregati relativi alle fatture emesse dai singoli soggetti obbligati al pagamento dell’accisa in relazione alle cessioni di energia elettrica fornita ai consumatori finali.