Autore: Andrea Marton

  • Art. 35 L. 689/1981 – Articolo abrogato

    Art. 35 L. 689/1981 – Articolo abrogato

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda. Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell'articolo 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile. Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa è applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente. Avverso l'ordinanza-ingiunzione può essere proposta, nel termine previsto dall'articolo 22, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo dell'articolo 22 e il quarto comma dell'articolo 23 ed il giudizio di opposizione è regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile . Si osservano, in ogni caso, gli articoli 13, 14, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 38 in quanto applicabili. IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PERIODO . L'ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi del secondo comma costituisce titolo per iscrivere ipoteca legale sui beni del debitore, nei casi in cui essa è consentita, quando la opposizione non è stata proposta ovvero è stata dichiarata inammissibile o rigettata. In pendenza del giudizio di opposizione la iscrizione dell'ipoteca è autorizzata dal pretore se vi è pericolo nel ritardo. Per le violazioni previste dal primo comma che non consistono nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non sono allo stesso connesse a norma del terzo comma si osservano le disposizioni delle sezioni I e II di questo Capo, in quanto applicabili. La disposizione del primo comma non si applica alle violazioni previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175 e 246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 . IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA

  • Art. 212 RD 12/1941

    Art. 212 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Articolo 151 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 151 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 151 CCII – Concorso dei creditori

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore.

    2. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonchè ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni del- la legge.

    3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all’articolo 150.

  • Art. 68 DPR 445/2000 – Disposizioni per la conservazione degli archivi

    Art. 68 DPR 445/2000 – Disposizioni per la conservazione degli archivi

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. Il servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi elabora ed aggiorna il piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione dei criteri di organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione permanente dei documenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni contenute in materia di tutela dei beni culturali e successive modificazioni ed integrazioni.

    2. Dei documenti prelevati dagli archivi deve essere tenuta traccia del movimento effettuato e della richiesta di prelevamento.

    3. Si applicano in ogni caso, per l'archiviazione e la custodia dei documenti contenenti dati personali, le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

  • Art. 50 D.Lgs. 150/2022 – Dovere di riservatezza

    Art. 50 D.Lgs. 150/2022 – Dovere di riservatezza

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. I mediatori e il personale dei Centri per la giustizia riparativa sono tenuti alla riservatezza sulle attività e sugli atti compiuti, sulle dichiarazioni rese dai partecipanti e sulle informazioni acquisite per ragione o nel corso dei programmi di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso dei partecipanti alla rivelazione, che il mediatore ritenga la rivelazione assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati ovvero che le dichiarazioni integrino di per sé reato.

    2. I partecipanti sono tenuti a non divulgare le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del programma di giustizia riparativa prima della sua conclusione e della definizione del procedimento penale con sentenza o decreto penale irrevocabili.

    3. Dopo la conclusione del programma di giustizia riparativa e la definizione del procedimento penale con sentenza o decreto penale irrevocabili, la pubblicazione delle dichiarazioni e delle informazioni acquisite è ammessa con il consenso dell’interessato e nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.

  • CCNL Lavoro Domestico: maternità, paternità e congedi parentali

    CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter)

    In sintesi

    Il CCNL Lavoro Domestico applica la legge nazionale sulla maternità (Testo Unico 151/2001): 5 mesi di congedo obbligatorio (2 prima e 3 dopo il parto, o 1+4), indennità INPS all’80% del salario, divieto di licenziamento fino al compimento di 1 anno del bambino. Congedi parentali e per allattamento accessibili anche al padre.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fidaldo · Domina · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL · Federcolf
    Ultimo rinnovo
    28 ottobre 2025 (accordo economico, in vigore dal 1° novembre 2025)
    Vigenza
    Fino al 31 ottobre 2028
    Platea
    ~860.000 (di cui ~360.000 badanti)

    Tabella riepilogativa

    Tutele maternità CCNL Domestico
    Tutela Durata Indennità
    Maternità obbligatoria 5 mesi (2+3 o 1+4) INPS 80% retribuzione
    Maternità anticipata Da inizio gravidanza INPS 80% (su autorizzazione ITL)
    Congedo parentale 6 mesi cad. genitore INPS 30% (primi 9 mesi)
    Riposi giornalieri 2 ore/giorno (1h se part-time) Retribuiti dall’INPS
    Paternità obbligatoria 10 giorni INPS 100%
    Divieto licenziamento Dall’inizio gravidanza al 1° anno bambino

    Maternità obbligatoria: 5 mesi

    La lavoratrice domestica ha diritto al congedo di maternità di 5 mesi complessivi, che possono essere distribuiti in due modalità:

    • 2 mesi prima + 3 mesi dopo il parto (modalità classica)
    • 1 mese prima + 4 mesi dopo il parto (modalità “flessibile”, richiede attestazione medica)

    L’indennità è erogata direttamente dall’INPS all’80% della retribuzione. Il CCNL Domestico, a differenza di altri, non prevede integrazione a carico del datore.

    Divieto di licenziamento

    Dal momento in cui la lavoratrice comunica la gravidanza al datore (anche solo verbalmente) fino al compimento di 1 anno del bambino è VIETATO il licenziamento (eccetto giusta causa documentata).

    Anche le dimissioni della lavoratrice durante questo periodo devono essere convalidate presso l’Ispettorato del Lavoro (ITL) per essere valide, a tutela contro dimissioni “forzate”.

    Congedo parentale e riposi

    Dopo il congedo di maternità entrambi i genitori possono fruire del congedo parentale:

    • Max 6 mesi ciascuno, totale familiare 10 mesi (11 se il padre prende almeno 3 mesi)
    • Fruibile fino ai 12 anni del bambino
    • Indennità INPS al 30% per i primi 9 mesi (fino ai 6 anni del bambino)

    Inoltre la madre ha diritto, fino al 1° anno del bambino, a 2 ore di riposo giornaliero retribuite (1 ora se l’orario è inferiore a 6h). I riposi sono trasferibili al padre.

    Paternità obbligatoria e facoltativa

    Il padre lavoratore domestico ha diritto al congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni da fruire entro i 5 mesi dalla nascita. L’indennità INPS è al 100% della retribuzione.

    Inoltre il padre può fruire del congedo parentale (6 mesi) o subentrare alla madre nei riposi giornalieri (allattamento).

    Casi pratici

    Tizio – Padre badante con 10 giorni paternità
    Tizio è padre di un neonato e badante. Comunica al datore la nascita. Ha diritto a 10 giorni di paternità obbligatoria pagati dall’INPS al 100% della retribuzione. Il datore non può rifiutare ma deve essere preavvisato 5 giorni prima.
    Caia – Colf incinta a 7 mesi di servizio
    Caia è colf livello B non convivente da 7 mesi. Comunica gravidanza. Per i 5 mesi di congedo obbligatorio (2 prima + 3 dopo) percepirà l’80% dello stipendio dall’INPS (~€ 606/mese). Tornerà a lavoro entro il 1° anno del bambino con tutele anti-licenziamento.
    Sempronio – Madre badante DS torna a lavoro
    La madre badante DS rientra dal congedo a 3 mesi dal parto. Ha diritto a 2 ore di riposo giornaliero retribuite fino al 1° anno del bambino. Può sospendere il servizio nelle ore di riposo o cedere il diritto al padre. L’INPS paga le ore di riposo.

    Domande frequenti

    Quanti mesi di maternità ha una colf?
    5 mesi di congedo obbligatorio, distribuiti come 2+3 (modalità classica) o 1+4 (modalità flessibile con attestazione medica). L’indennità INPS è all’80% della retribuzione.
    Il datore può licenziarmi se sono incinta?
    No, è VIETATO licenziare dal momento della comunicazione della gravidanza fino al compimento di 1 anno del bambino. Anche le dimissioni in questo periodo devono essere convalidate dall’ITL per essere valide.
    Come si calcola l'indennità di maternità?
    L’INPS paga l’80% della retribuzione globale media degli ultimi 12 mesi. Per una colf con € 1.000/mese: indennità di ~€ 800/mese per 5 mesi = € 4.000 totali, pagati direttamente dall’INPS.
    I padri hanno tutele nel CCNL Domestico?
    Sì, paternità obbligatoria di 10 giorni al 100% INPS, congedo parentale di 6 mesi e possibilità di subentrare nei riposi giornalieri della madre. Le tutele sono equiparate agli altri settori.
    Cos'è il congedo parentale al 30%?
    Dopo la maternità obbligatoria, entrambi i genitori possono prendere fino a 6 mesi ciascuno di congedo parentale. L’INPS paga il 30% della retribuzione (per i primi 9 mesi, fino ai 6 anni del bambino).
    Posso lavorare fino al giorno del parto?
    Sì, se si sceglie la modalità “flessibile” (1 mese prima + 4 mesi dopo). Serve un’attestazione medica che certifichi l’assenza di rischi per la salute. Se ci sono rischi, l’ITL può imporre la maternità anticipata.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2026 di colf e badanti, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi di colf e badanti, tredicesima mensilità di colf e badanti, malattia e infortunio di colf e badanti e periodo di prova di colf e badanti.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 213 RD 12/1941

    Art. 213 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 121 ter CPI – (Tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari)

    Art. 121 Ter CPI – (Tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari)

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Nei procedimenti giudiziari relativi all’acquisizione, all’utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all’articolo 98, il giudice può vietare ai soggetti da lui nominati o delegati, alle parti e ai loro rappresentanti e consulenti, ai difensori, al personale amministrativo, ai testimoni, e agli altri soggetti che a qualunque titolo hanno accesso ai provvedimenti, agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo d’ufficio, l’utilizzo o la rivelazione dei segreti commerciali oggetto del procedimento che ritenga riservati. Il provvedimento di divieto di cui al primo periodo è pronunciato su istanza di parte e mantiene efficacia anche successivamente alla conclusione del procedimento nel corso del quale è stato emesso.

    2. Il provvedimento di cui al comma 1 perde la sua efficacia: a) se con sentenza, passata in giudicato, è accertato che i segreti commerciali oggetto di causa erano privi dei requisiti di cui all’articolo 98; b) se i segreti commerciali diventano generalmente noti o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore.

    3. Nei procedimenti giudiziari di cui al comma 1 il giudice, su istanza di parte, può adottare i provvedimenti che, nel rispetto dei principi regolatori del giusto processo, appaiano più idonei a tutelare la riservatezza dei segreti commerciali oggetto di causa, ed in particolare: a) limitare ad un numero ristretto di soggetti l’accesso alle udienze e agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo d’ufficio; b) disporre, nei provvedimenti che definiscono i procedimenti di cui al comma 1, resi disponibili anche a soggetti diversi dalle parti, l’oscuramento o l’omissione delle parti contenenti i segreti commerciali.

    4. Ai fini di cui al comma 3, lettera b), il giudice, con il provvedimento, indica le parti dello stesso che il cancelliere è tenuto ad oscurare o omettere all’atto del rilascio di copia a soggetti diversi dalle parti. Agli stessi fini il giudice ordina che, all’atto del deposito del provvedimento, la cancelleria vi apponga un’annotazione dalla quale risulti il divieto per le parti di diffondere il provvedimento in versione integrale.

  • Art. 157 Cod. Amb. – opere di adeguamento del servizio idrico

    Art. 157 Cod. Amb. – opere di adeguamento del servizio idrico

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Gli enti locali hanno facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all’adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, previo parere di compatibilità con il piano d’ambito reso dall’ente di governo dell’ambito e a seguito di convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione.

  • Art. 185 D.P.R. 115/2002

    Art. 185 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Le aperture di credito per la regolazione e il rimborso dei pagamenti sono disposte con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, per il processo civile e penale, del Ministero della difesa, per il processo penale militare, del Ministero dell'economia e delle finanze, per il processo tributario, nonché secondo le modalità previste dai regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti, per il processo amministrativo e contabile.

    2. Le amministrazioni diverse da quelle statali comunicano alla competente ragioneria provinciale dello Stato l'importo e la data di accreditamento dei fondi trasferiti al funzionario delegato incaricato del rimborso e della regolazione dei pagamenti.

  • Art. 123 CPI – Efficacia erga omnes

    Art. 123 CPI – Efficacia erga omnes

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Le decadenze o le nullità anche parziali di un titolo di proprietà industriale hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenza passata in giudicato.

  • Onere della prova: esempi pratici sull’art. 2697 c.c. per contratti, pagamenti e contestazioni

    Onere della prova: esempi pratici sull’art. 2697 c.c. per contratti, pagamenti e contestazioni

    In sintesi

    • L’art. 2697 c.c. fissa la regola sull’onere della prova: chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti costitutivi.
    • Chi eccepisce l’inefficacia di quei fatti, o che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti dell’eccezione.
    • Nei rapporti tra creditore e debitore: il creditore prova il titolo, il debitore prova il pagamento o l’estinzione.
    • La corretta ripartizione dell’onere decide spesso l’esito della causa.

    La norma (art. 2697 c.c.)

    «Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.»

    Parte Cosa deve provare
    Chi agisce (attore) I fatti costitutivi del diritto
    Chi si difende (convenuto) I fatti estintivi, modificativi o impeditivi
    Creditore Il titolo del credito
    Debitore Il pagamento o l’estinzione

    Tre casi pratici

    Credito contestato

    Un fornitore chiede il pagamento di una fattura e il cliente nega di dover pagare.

    Cosa fare: Il fornitore deve provare il titolo (contratto, consegna, fattura); spetta poi al cliente provare l’eventuale pagamento o un’eccezione, come la non conformità della fornitura.

    Pagamento già effettuato

    Il debitore sostiene di aver già pagato il debito richiesto.

    Cosa fare: L’onere di provare l’avvenuto pagamento grava sul debitore: occorre produrre quietanze, bonifici o altra prova dell’estinzione dell’obbligazione.

    Eccezione di prescrizione

    Il convenuto eccepisce che il diritto è prescritto.

    Cosa fare: Chi eccepisce la prescrizione deve allegare e provare il decorso del tempo e l’inerzia del creditore: è un fatto estintivo da dimostrare.

    Spunti pratici

    • La distinzione tra fatti costitutivi e fatti estintivi/impeditivi guida la ripartizione dell’onere.
    • In alcuni casi la legge prevede presunzioni che spostano l’onere della prova.
    • Documentare e conservare le prove (contratti, quietanze, corrispondenza) è decisivo prima ancora del giudizio.

    Norme collegate

    Fonti affidabili

    • Codice civile, art. 2697
    • Codice di procedura civile (istruzione probatoria)
    • Corte di Cassazione, giurisprudenza sull’onere della prova

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