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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 131 disciplina l'inibitoria a tutela del titolare di un diritto di proprietà industriale.
  • Il giudice può ordinare la cessazione di violazioni in atto e quelle imminenti.
  • L'inibitoria può riguardare fabbricazione, commercio, uso e ritiro dal commercio dei prodotti.
  • Può essere disposta anche contro soggetti i cui servizi sono utilizzati per la violazione.
  • Il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione successiva o per ogni ritardo.

Testo dell'articoloVigente

Art. 131 CPI — Inibitoria

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta l’inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto, ed in particolare può chiedere che siano disposti l’inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell’uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l’ordine di ritiro dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprie-tario o ne abbia comunque la disponibilità, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. L’inibitoria e l’ordine di ritiro dal commercio possono essere chiesti, sugli stessi presupposti, contro ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale.

1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131 .

1-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131 .

1-quater. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131 .

2. Pronunciando l’inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.

Commento

L'art. 131 disciplina l'inibitoria, il rimedio cardine della tutela della proprietà industriale. È lo strumento attraverso cui il giudice ordina la cessazione delle violazioni in atto e di quelle imminenti, fornendo al titolare un'efficace risposta contro la prosecuzione delle condotte illecite. È una misura di portata generale, applicabile a tutte le privative industriali e modulata in modo da coprire l'intera filiera della violazione.

L'ambito dell'inibitoria

Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto, oltre che del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto. La formulazione è ampia e copre tutte le ipotesi rilevanti: la violazione che sta per verificarsi, quella che è in corso, quella che potrebbe ripetersi. È una latitudine che riflette l'esigenza di una tutela completa.

Il contenuto dell'ordine inibitorio

L'inibitoria può articolarsi in diverse direzioni: inibitoria della fabbricazione (l'ordine di non produrre più i beni in violazione), del commercio (l'ordine di non venderli, distribuirli o offrirli al pubblico), dell'uso (l'ordine di non utilizzare i prodotti o procedimenti contraffatti), e ordine di ritiro dal commercio dei beni in violazione. La modulazione consente di calibrare la misura sulla concreta tipologia di violazione e sulle esigenze del titolare.

Il ritiro dal commercio

L'ordine di ritiro dal commercio è particolarmente significativo nei casi in cui i prodotti contraffatti siano già stati distribuiti a una rete di rivenditori o consumatori. L'ordine può essere rivolto a chi sia proprietario dei beni o ne abbia comunque la disponibilità, anche se non è il contraffattore originario: tipicamente distributori, grossisti, dettaglianti. È una misura organizzativamente complessa, ma essenziale per eliminare effettivamente i prodotti illeciti dal mercato.

Inibitoria contro i fornitori di servizi

Una previsione di particolare rilievo è la possibilità di disporre l'inibitoria contro ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare il diritto di proprietà industriale. È una norma cruciale nell'epoca dell'economia digitale: copre i fornitori di servizi di hosting, le piattaforme di e-commerce, gli intermediari logistici, i fornitori di servizi pubblicitari online. Sono soggetti che non commettono direttamente la violazione, ma i cui servizi sono il veicolo attraverso cui essa si realizza.

Procedimenti cautelari

L'inibitoria può essere disposta sia in via cautelare — con tempi rapidi e accelerati, all'interno del procedimento cautelare — sia in sentenza, all'esito del giudizio di merito. La forma cautelare è essenziale per la sua capacità di intervento immediato: un'inibitoria che arrivi solo dopo anni di processo perderebbe gran parte della sua utilità pratica. Il procedimento cautelare consente di ottenere il divieto in poche settimane o mesi.

Penalità per inosservanza

Per rendere effettivo l'ordine inibitorio, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. È la cosiddetta penale o astreinte, un'esortazione coattiva all'osservanza che si attiva automaticamente in caso di inadempimento. La somma può essere modulata in funzione della gravità della violazione e dell'entità degli interessi economici in gioco, fino a importi anche molto significativi.

Strategia processuale

L'inibitoria è in linea generale il primo obiettivo del titolare di un diritto di proprietà industriale. Bloccare immediatamente la violazione è infatti il modo più diretto per limitare il danno e impedire la consolidazione del fenomeno contraffattivo. La richiesta cautelare di inibitoria, accompagnata dalla descrizione e dal sequestro, è la strategia processuale tipica del titolare che reagisca a una contraffazione: rapidità di intervento, completezza dei rimedi, predisposizione di un quadro probatorio solido per il successivo giudizio di merito.

Coordinamento con il giudizio di merito

L'inibitoria cautelare deve in linea generale essere seguita dall'instaurazione del giudizio di merito entro termini precisi, per non perdere efficacia. Tipicamente, una volta ottenuta l'inibitoria cautelare, il titolare valuta se proseguire il giudizio fino alla sentenza definitiva o se utilizzare il vantaggio acquisito per negoziare un componimento bonario con il contraffattore.

Domande frequenti

Cosa può ordinare il giudice con l'inibitoria?

Può ordinare la cessazione di qualsiasi violazione imminente o in corso, il divieto di fabbricazione, commercio e uso dei prodotti in violazione, il ritiro dal commercio dei beni già distribuiti. L'ordine può essere rivolto al contraffattore diretto e anche ai soggetti i cui servizi sono utilizzati per la violazione.

L'inibitoria può essere chiesta in via cautelare?

Sì. La forma cautelare è la più frequente nella prassi, perché consente di ottenere il divieto in tempi rapidi (settimane o mesi), prima che la violazione si consolidi. Il giudizio di merito deve poi essere instaurato entro termini precisi per non perdere efficacia.

Cosa succede se l'ordine inibitorio viene violato?

Il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione: la cosiddetta penale o astreinte. La somma si attiva automaticamente in caso di inadempimento e può raggiungere importi molto significativi, modulati sulla gravità della violazione e sugli interessi in gioco.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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