Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 127 CPI – Sanzioni penali e amministrative

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

1. Salva l’applicazione degli articoli 473 , 474 e 517 del codice penale , chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di proprietà industriale valido ai sensi delle norme del presente codice, è punito, a querela di parte, con la multa fino a 1.032,91 euro.

1-bis. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell’articolo 121-bis ovvero fornisce allo stesso false informazioni è punito con le pene previste dall’ articolo 372 del codice penale , ridotte della metà.

2. Chiunque appone, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l’oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, è punito con la sanzione amministrativa da 150 euro a 1.500 euro .

3. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa fino a 2.065,83 euro, anche quando non vi sia danno al terzo, chiunque faccia uso di un marchio registrato, dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell’uso del marchio, oppure sopprima il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci a fini commerciali.

In sintesi

  • L'art. 127 individua le sanzioni penali e amministrative per la violazione dei diritti di proprietà industriale.
  • Sono richiamate le previsioni del codice penale in materia di contraffazione di marchi e brevetti.
  • Sono previste sanzioni amministrative per specifiche condotte.
  • Le sanzioni si aggiungono alla tutela civile e non la sostituiscono.
  • L'applicazione delle sanzioni segue i procedimenti penali o amministrativi specifici.
Indice dei contenuti

L'art. 127 individua il quadro delle sanzioni penali e amministrative per la violazione dei diritti di proprietà industriale. Si tratta di una dimensione sanzionatoria distinta da quella civile: opera attraverso procedimenti penali o amministrativi specifici, con autorità competenti diverse e con effetti sanzionatori autonomi. Il sistema costruisce così una risposta integrata, in cui rimedi civili, penali e amministrativi convivono e si rafforzano a vicenda.

Il rinvio al codice penale

La norma rinvia in linea generale alle previsioni del codice penale in materia di contraffazione di marchi, segni distintivi, brevetti e altre privative industriali. Si tratta di una serie di fattispecie che puniscono condotte particolarmente gravi: la contraffazione effettuata in forma organizzata, la commercializzazione di prodotti contraffatti a scopo di lucro, l'utilizzazione abusiva di segni distintivi altrui. Le pene previste sono in linea generale significative, includendo sanzioni detentive nei casi più gravi.

Le sanzioni amministrative

Accanto alle sanzioni penali, opera un sistema di sanzioni amministrative che colpisce condotte meno gravi o specifiche violazioni di obblighi previsti dalla normativa di settore. Tipicamente sono di natura pecuniaria, applicate da autorità amministrative competenti - UIBM, autorità di vigilanza specifiche - e accompagnate da misure accessorie come la confisca dei beni contraffatti.

Differenza tra penale e amministrativo

La distinzione tra sanzione penale e amministrativa risponde a una logica di proporzionalità: il diritto penale interviene per condotte di particolare gravità sociale, mentre il diritto amministrativo si occupa di violazioni meno gravi o di natura formale. Tipicamente, l'elemento soggettivo richiesto è diverso: il dolo per la sanzione penale, una colpa anche lieve per quella amministrativa.

Cumulo con la tutela civile

Le sanzioni penali e amministrative si aggiungono alla tutela civile, senza sostituirla. Il titolare può promuovere parallelamente azione civile per ottenere risarcimento del danno e misure correttive, mentre l'autorità competente persegue il contraffattore in sede penale o amministrativa. Il sistema è dunque integrato: la stessa condotta può generare più procedimenti con esiti sanzionatori diversi.

Procedimenti specifici

I procedimenti penali seguono le regole generali del codice di procedura penale: indagini preliminari condotte dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero, eventuale rinvio a giudizio, processo davanti al giudice penale. I procedimenti amministrativi sono di competenza delle autorità individuate dalla normativa di settore e seguono le regole specifiche della procedura amministrativa sanzionatoria. La conoscenza dei meccanismi specifici è essenziale per gli operatori del settore.

Ruolo del titolare

Il titolare del diritto violato può presentare denuncia-querela o segnalazione all'autorità competente, attivando i procedimenti penali o amministrativi. Tipicamente il titolare collabora con le autorità inquirenti, fornendo prove tecniche della violazione e documentazione sui propri diritti. È una funzione importante: l'autorità pubblica non sempre dispone delle competenze tecniche necessarie per individuare la contraffazione, e l'apporto del titolare è in linea generale essenziale.

Coordinamento internazionale

In contesti transnazionali, l'enforcement penale e amministrativo si avvale di strumenti di cooperazione internazionale: assistenza giudiziaria, scambio di informazioni tra autorità, operazioni congiunte. La contraffazione è in linea generale un fenomeno transfrontaliero, e una risposta efficace richiede un'azione coordinata tra giurisdizioni.

Casi pratici

Caso 1: Procedimento penale per contraffazione organizzata

Tizio scopre una rete di produzione e distribuzione di prodotti contraffatti del proprio marchio, operante in più regioni. Sporge denuncia-querela alle autorità competenti: la polizia giudiziaria avvia indagini, individua i responsabili e procede con i sequestri. Il procedimento penale si svolge davanti al giudice competente, mentre Tizio prosegue separatamente l'azione civile per il risarcimento del danno.

Caso 2: Sanzione amministrativa per violazione specifica

Sempronio rileva la commercializzazione, da parte di un soggetto non qualificato, di prodotti che presentano impropriamente segni distintivi protetti. L'autorità amministrativa competente avvia un procedimento sanzionatorio per la violazione specifica, irrogando una sanzione pecuniaria e disponendo la confisca dei beni. Il procedimento amministrativo si svolge in tempi rapidi e raggiunge un risultato sanzionatorio autonomo.

Domande frequenti

Quali sanzioni penali sono previste per la contraffazione?

Le sanzioni penali derivano dal codice penale e includono pene detentive e pecuniarie per le condotte più gravi, come la contraffazione organizzata di marchi, segni distintivi e brevetti. Le pene sono in linea generale significative, riflettendo la gravità sociale di queste violazioni.

Quali sono le sanzioni amministrative?

Le sanzioni amministrative sono in linea generale pecuniarie, applicate da autorità competenti per specifiche violazioni, e accompagnate da misure accessorie come la confisca dei beni contraffatti. Si applicano a condotte meno gravi o di natura formale.

Le sanzioni si sommano alla tutela civile?

Sì. Le sanzioni penali e amministrative si aggiungono alla tutela civile, senza sostituirla. Il titolare può promuovere parallelamente azione civile per ottenere risarcimento e misure correttive, mentre l'autorità persegue il contraffattore in sede penale o amministrativa.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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