- L'art. 125 disciplina il risarcimento del danno e la restituzione dei profitti del contraffattore.
- Il risarcimento copre danno emergente e lucro cessante effettivamente subiti.
- Il giudice può determinare il danno anche in via equitativa.
- Può essere disposta la restituzione dei profitti realizzati dall'autore della violazione.
- La normativa attua la direttiva europea enforcement (2004/48/CE).
Testo dell'articoloVigente
Art. 125 CPI — (Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell’autore della violazione) . ((
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223 , 1226 e 1227 del codice civile , tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall’autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.
2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.
3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.
Commento
L'art. 125 disciplina le conseguenze patrimoniali della contraffazione, costruendo un sistema articolato che integra il risarcimento del danno con la restituzione dei profitti. È una norma di derivazione europea che mira a rendere effettivo e dissuasivo il rimedio civilistico contro la contraffazione, in coerenza con la direttiva enforcement.
Il risarcimento integrale
Il principio di base è quello del risarcimento integrale: il titolare ha diritto a essere compensato per il danno effettivamente subito, nelle sue componenti del danno emergente e del lucro cessante. Il danno emergente comprende le spese sostenute per fronteggiare la violazione — investigazioni, consulenze, costi legali, eventuali campagne di rebranding —; il lucro cessante è in linea generale la voce più significativa e copre i ricavi che il titolare avrebbe ottenuto se la contraffazione non fosse avvenuta.
Quantificazione del danno
La quantificazione del danno è uno snodo delicato. Tipicamente si ricorre a perizie tecniche ed economiche che analizzano i flussi di mercato, l'erosione di quote, i prezzi praticati dal contraffattore, l'eventuale danno reputazionale. La normativa prevede inoltre che il giudice possa tenere conto degli aspetti positivi per il contraffattore: il numero di pezzi venduti, il prezzo conseguito, gli investimenti risparmiati. Sono parametri che facilitano la determinazione del danno in contesti di prova difficile.
Determinazione equitativa
Quando la prova precisa del danno è oggettivamente difficile, il giudice può determinarne l'ammontare in via equitativa, secondo i criteri previsti dal codice civile. La determinazione equitativa non è uno strumento di liquidazione arbitraria: si fonda su parametri obiettivi (entità della contraffazione, durata, area geografica, quote di mercato), che il giudice valuta in modo argomentato. È un meccanismo essenziale per assicurare l'effettività del risarcimento anche dove la prova esatta sarebbe impossibile.
Restituzione dei profitti
Una previsione di particolare rilievo è la possibilità di disporre la restituzione dei profitti realizzati dal contraffattore. È un istituto che si affianca al risarcimento e ha una logica diversa: non parte dal danno subito dal titolare, ma dall'arricchimento ingiusto del contraffattore. Il titolare può chiedere che i profitti realizzati dall'autore della violazione siano riversati a suo favore, in alternativa o in aggiunta al risarcimento del lucro cessante (con compensazione per evitare duplicazioni).
Funzione dissuasiva
La restituzione dei profitti svolge una funzione fortemente dissuasiva: rende economicamente svantaggiosa la contraffazione, eliminando ogni guadagno e imponendo al contraffattore di restituire ciò che ha ricavato. È una misura che amplia significativamente l'effetto sanzionatorio del rimedio civilistico, soprattutto nei casi in cui la quantificazione del danno del titolare sarebbe modesta ma i profitti del contraffattore sono significativi (tipicamente quando la contraffazione è massiva e a basso prezzo).
Profili strategici
Per il titolare, la scelta tra risarcimento del lucro cessante e restituzione dei profitti è una decisione strategica. Tipicamente si opta per la soluzione che porta al maggiore importo, valutando caso per caso. La richiesta di restituzione dei profitti è particolarmente conveniente quando il contraffattore ha realizzato grandi volumi a margini significativi, mentre il titolare avrebbe avuto vendite ridotte; in altri casi il lucro cessante può essere preferibile, soprattutto in mercati di nicchia ad alto valore unitario.
Domande frequenti
Quali voci di danno sono risarcibili?
Il danno emergente (spese sostenute, consulenze, costi di reazione) e il lucro cessante (ricavi mancati). La quantificazione si fonda in linea generale su perizie tecniche ed economiche che ricostruiscono i flussi di mercato e l'erosione delle quote.
Cosa significa restituzione dei profitti?
È la facoltà del titolare di chiedere che i profitti realizzati dal contraffattore siano riversati a suo favore, in alternativa o in aggiunta al risarcimento del lucro cessante. La logica è quella di eliminare l'arricchimento ingiusto del contraffattore.
Il giudice può quantificare il danno in via equitativa?
Sì, quando la prova precisa è oggettivamente difficile. La determinazione equitativa si fonda su parametri obiettivi — estensione, durata, quote, prezzi — ed è ampiamente argomentata. È uno strumento essenziale per l'effettività della tutela.
Vedi anche