In sintesi
- L'art. 122-bis disciplina la legittimazione del licenziatario all'azione di contraffazione.
- Il licenziatario esclusivo può in linea generale agire autonomamente.
- Il licenziatario non esclusivo deve in linea generale agire con il consenso del titolare.
- Sono previste ipotesi in cui il licenziatario può agire anche senza tale consenso.
- La norma rafforza la posizione operativa del licenziatario.
Testo dell'articoloVigente
Art. 122 Bis CPI — (Legittimazione all’azione di contraffazione del licenziatario)
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Fatte salve le clausole del contratto di licenza, il licenziatario può avviare un’azione per contraffazione di un marchio d’impresa soltanto con il consenso del titolare del medesimo. Il titolare di una licenza esclusiva può tuttavia avviare una siffatta azione se il titolare del marchio, previa messa in mora, non avvia un’azione per contraffazione entro termini appropriati.
2. Il licenziatario può intervenire nell’azione per contraffazione avviata dal titolare del marchio per ottenere il risarcimento del danno da lui subito.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano ai soggetti abilitati all’uso di marchi collettivi, di cui all’articolo
11.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'art. 122-bis disciplina la legittimazione del licenziatario all'azione di contraffazione, colmando un vuoto storicamente avvertito nella tutela dei diritti di proprietà industriale. Per molto tempo si era discusso se il licenziatario, pur essendo titolare di un diritto di sfruttamento, potesse agire autonomamente contro i contraffattori. L'articolo introduce regole precise e bilanciate.
Il licenziatario esclusivo
Il licenziatario esclusivo gode di una posizione qualificata: ha ottenuto dal titolare l'esclusiva nello sfruttamento della privativa in un determinato territorio o per determinate categorie di prodotti. La contraffazione lo danneggia direttamente, perché erode il mercato che ha ottenuto in esclusiva. La normativa gli riconosce di conseguenza la legittimazione autonoma ad agire, salvo che il contratto disponga diversamente. È una soluzione coerente con la realtà economica del rapporto.
Il licenziatario non esclusivo
Diverso il caso del licenziatario non esclusivo, che condivide lo sfruttamento del diritto con il titolare e con altri possibili licenziatari. La sua posizione è meno qualificata e l'eventuale azione di contraffazione potrebbe interferire con le strategie del titolare. La regola generale è che il licenziatario non esclusivo agisce con il consenso del titolare, salvo che il contratto preveda diversamente. È una soluzione di bilanciamento, che tutela l'unitarietà strategica del titolare evitando azioni scoordinate.
Eccezioni alla regola
L'articolo prevede ipotesi in cui il licenziatario può agire anche in assenza del consenso del titolare. Tipicamente si tratta di situazioni in cui il titolare, pur informato della violazione, non agisce in un termine ragionevole e il licenziatario subisce un pregiudizio significativo dall'inerzia. È un meccanismo che evita che il licenziatario sia ostaggio dell'inattività del titolare e che la tutela sostanziale del diritto sia compromessa da scelte di mero opportunismo.
Risarcimento dei danni propri
Quando il licenziatario agisce, in qualunque forma, può chiedere il risarcimento dei danni propri, ossia quelli direttamente subiti dalla violazione del proprio diritto di sfruttamento. Si tratta tipicamente del lucro cessante derivante dalla perdita di vendite, dell'erosione di quote di mercato, dei costi sostenuti per fronteggiare la contraffazione. Il licenziatario non agisce per il danno del titolare, ma per il proprio.
Coordinamento con l'azione del titolare
Quando licenziatario e titolare agiscono entrambi, le rispettive azioni devono coordinarsi per evitare duplicazioni e contraddizioni. In linea generale è prevista la riunione dei procedimenti o l'intervento del titolare nel giudizio del licenziatario, in modo da garantire una decisione unitaria che tenga conto degli interessi di entrambi.
Rilevanza pratica
La norma ha grande rilevanza pratica nei contesti distributivi internazionali, dove i titolari concedono spesso licenze a partner locali che operano sul mercato e che, di conseguenza, sono i primi a percepire eventuali contraffazioni. Riconoscere al licenziatario la facoltà di agire — almeno nei casi qualificati — significa garantire una tutela più rapida ed efficace del diritto, in armonia con la concreta organizzazione delle reti distributive.
Domande frequenti
Il licenziatario può agire da solo contro i contraffattori?
Il licenziatario esclusivo può in linea generale agire autonomamente, salvo diversa previsione contrattuale. Il licenziatario non esclusivo deve in linea generale ottenere il consenso del titolare, salvo specifiche ipotesi previste dalla normativa.
Cosa può chiedere il licenziatario in giudizio?
Il licenziatario può chiedere il risarcimento dei danni propri, ossia quelli direttamente subiti dalla violazione: lucro cessante, perdita di quote di mercato, costi sostenuti per fronteggiare la contraffazione. Non agisce per il danno del titolare ma per il proprio.
Cosa accade se il titolare rimane inerte?
La normativa prevede ipotesi in cui il licenziatario può agire anche senza il consenso del titolare, tipicamente quando questi resti inerte di fronte alla violazione e il licenziatario subisca un pregiudizio significativo dall'inazione.
Vedi anche