Art. 122 Bis CPI – (Legittimazione all’azione di contraffazione del licenziatario)
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato
1. Fatte salve le clausole del contratto di licenza, il licenziatario può avviare un’azione per contraffazione di un marchio d’impresa soltanto con il consenso del titolare del medesimo. Il titolare di una licenza esclusiva può tuttavia avviare una siffatta azione se il titolare del marchio, previa messa in mora, non avvia un’azione per contraffazione entro termini appropriati.
2. Il licenziatario può intervenire nell’azione per contraffazione avviata dal titolare del marchio per ottenere il risarcimento del danno da lui subito.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano ai soggetti abilitati all’uso di marchi collettivi, di cui all’articolo
11.
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In sintesi
L'art. 122-bis disciplina la legittimazione del licenziatario all'azione di contraffazione.
Il licenziatario esclusivo può in linea generale agire autonomamente.
Il licenziatario non esclusivo deve in linea generale agire con il consenso del titolare.
Sono previste ipotesi in cui il licenziatario può agire anche senza tale consenso.
La norma rafforza la posizione operativa del licenziatario.
Indice dei contenuti
L'art. 122-bis disciplina la legittimazione del licenziatario all'azione di contraffazione, colmando un vuoto storicamente avvertito nella tutela dei diritti di proprietà industriale. Per molto tempo si era discusso se il licenziatario, pur essendo titolare di un diritto di sfruttamento, potesse agire autonomamente contro i contraffattori. L'articolo introduce regole precise e bilanciate.
Il licenziatario esclusivo
Il licenziatario esclusivo gode di una posizione qualificata: ha ottenuto dal titolare l'esclusiva nello sfruttamento della privativa in un determinato territorio o per determinate categorie di prodotti. La contraffazione lo danneggia direttamente, perché erode il mercato che ha ottenuto in esclusiva. La normativa gli riconosce di conseguenza la legittimazione autonoma ad agire, salvo che il contratto disponga diversamente. È una soluzione coerente con la realtà economica del rapporto.
Il licenziatario non esclusivo
Diverso il caso del licenziatario non esclusivo, che condivide lo sfruttamento del diritto con il titolare e con altri possibili licenziatari. La sua posizione è meno qualificata e l'eventuale azione di contraffazione potrebbe interferire con le strategie del titolare. La regola generale è che il licenziatario non esclusivo agisce con il consenso del titolare, salvo che il contratto preveda diversamente. È una soluzione di bilanciamento, che tutela l'unitarietà strategica del titolare evitando azioni scoordinate.
Eccezioni alla regola
L'articolo prevede ipotesi in cui il licenziatario può agire anche in assenza del consenso del titolare. Tipicamente si tratta di situazioni in cui il titolare, pur informato della violazione, non agisce in un termine ragionevole e il licenziatario subisce un pregiudizio significativo dall'inerzia. È un meccanismo che evita che il licenziatario sia ostaggio dell'inattività del titolare e che la tutela sostanziale del diritto sia compromessa da scelte di mero opportunismo.
Risarcimento dei danni propri
Quando il licenziatario agisce, in qualunque forma, può chiedere il risarcimento dei danni propri, ossia quelli direttamente subiti dalla violazione del proprio diritto di sfruttamento. Si tratta tipicamente del lucro cessante derivante dalla perdita di vendite, dell'erosione di quote di mercato, dei costi sostenuti per fronteggiare la contraffazione. Il licenziatario non agisce per il danno del titolare, ma per il proprio.
Coordinamento con l'azione del titolare
Quando licenziatario e titolare agiscono entrambi, le rispettive azioni devono coordinarsi per evitare duplicazioni e contraddizioni. In linea generale è prevista la riunione dei procedimenti o l'intervento del titolare nel giudizio del licenziatario, in modo da garantire una decisione unitaria che tenga conto degli interessi di entrambi.
Rilevanza pratica
La norma ha grande rilevanza pratica nei contesti distributivi internazionali, dove i titolari concedono spesso licenze a partner locali che operano sul mercato e che, di conseguenza, sono i primi a percepire eventuali contraffazioni. Riconoscere al licenziatario la facoltà di agire - almeno nei casi qualificati - significa garantire una tutela più rapida ed efficace del diritto, in armonia con la concreta organizzazione delle reti distributive.
Casi pratici
Caso 1: Licenziatario esclusivo che agisce in autonomia
Tizio è titolare di un marchio e concede a Caio una licenza esclusiva per la distribuzione dei prodotti in un determinato territorio. Caio rileva la presenza di prodotti contraffatti nello stesso mercato e, in linea con il proprio diritto di esclusiva, agisce direttamente in giudizio contro il contraffattore senza dover ottenere il consenso preventivo di Tizio.
Caso 2: Inerzia del titolare e azione del licenziatario non esclusivo
Sempronio è licenziatario non esclusivo di un brevetto. Rileva una violazione e segnala la situazione al titolare, che resta inerte. Trascorso un periodo ragionevole senza che il titolare assuma iniziative, Sempronio agisce autonomamente, valorizzando le ipotesi previste dalla normativa per supplire all'inazione del titolare e tutelare il proprio interesse all'esercizio del diritto licenziato.
Domande frequenti
Il licenziatario può agire da solo contro i contraffattori?
Il licenziatario esclusivo può in linea generale agire autonomamente, salvo diversa previsione contrattuale. Il licenziatario non esclusivo deve in linea generale ottenere il consenso del titolare, salvo specifiche ipotesi previste dalla normativa.
Cosa può chiedere il licenziatario in giudizio?
Il licenziatario può chiedere il risarcimento dei danni propri, ossia quelli direttamente subiti dalla violazione: lucro cessante, perdita di quote di mercato, costi sostenuti per fronteggiare la contraffazione. Non agisce per il danno del titolare ma per il proprio.
Cosa accade se il titolare rimane inerte?
La normativa prevede ipotesi in cui il licenziatario può agire anche senza il consenso del titolare, tipicamente quando questi resti inerte di fronte alla violazione e il licenziatario subisca un pregiudizio significativo dall'inazione.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
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L'art. 122-bis disciplina la legittimazione del licenziatario all'azione di contraffazione, colmando un vuoto storicamente avvertito nella tutela dei diritti di proprietà industriale. Per molto tempo si era discusso se il licenziatario, pur essendo titolare di un diritto di sfruttamento, potesse agire autonomamente contro i contraffattori. L'articolo introduce regole precise e bilanciate.
Il licenziatario esclusivo
Il licenziatario esclusivo gode di una posizione qualificata: ha ottenuto dal titolare l'esclusiva nello sfruttamento della privativa in un determinato territorio o per determinate categorie di prodotti. La contraffazione lo danneggia direttamente, perché erode il mercato che ha ottenuto in esclusiva. La normativa gli riconosce di conseguenza la legittimazione autonoma ad agire, salvo che il contratto disponga diversamente. È una soluzione coerente con la realtà economica del rapporto.
Il licenziatario non esclusivo
Diverso il caso del licenziatario non esclusivo, che condivide lo sfruttamento del diritto con il titolare e con altri possibili licenziatari. La sua posizione è meno qualificata e l'eventuale azione di contraffazione potrebbe interferire con le strategie del titolare. La regola generale è che il licenziatario non esclusivo agisce con il consenso del titolare, salvo che il contratto preveda diversamente. È una soluzione di bilanciamento, che tutela l'unitarietà strategica del titolare evitando azioni scoordinate.
Eccezioni alla regola
L'articolo prevede ipotesi in cui il licenziatario può agire anche in assenza del consenso del titolare. Tipicamente si tratta di situazioni in cui il titolare, pur informato della violazione, non agisce in un termine ragionevole e il licenziatario subisce un pregiudizio significativo dall'inerzia. È un meccanismo che evita che il licenziatario sia ostaggio dell'inattività del titolare e che la tutela sostanziale del diritto sia compromessa da scelte di mero opportunismo.
Risarcimento dei danni propri
Quando il licenziatario agisce, in qualunque forma, può chiedere il risarcimento dei danni propri, ossia quelli direttamente subiti dalla violazione del proprio diritto di sfruttamento. Si tratta tipicamente del lucro cessante derivante dalla perdita di vendite, dell'erosione di quote di mercato, dei costi sostenuti per fronteggiare la contraffazione. Il licenziatario non agisce per il danno del titolare, ma per il proprio.
Coordinamento con l'azione del titolare
Quando licenziatario e titolare agiscono entrambi, le rispettive azioni devono coordinarsi per evitare duplicazioni e contraddizioni. In linea generale è prevista la riunione dei procedimenti o l'intervento del titolare nel giudizio del licenziatario, in modo da garantire una decisione unitaria che tenga conto degli interessi di entrambi.
Rilevanza pratica
La norma ha grande rilevanza pratica nei contesti distributivi internazionali, dove i titolari concedono spesso licenze a partner locali che operano sul mercato e che, di conseguenza, sono i primi a percepire eventuali contraffazioni. Riconoscere al licenziatario la facoltà di agire - almeno nei casi qualificati - significa garantire una tutela più rapida ed efficace del diritto, in armonia con la concreta organizzazione delle reti distributive.
Casi pratici
Caso 1: Licenziatario esclusivo che agisce in autonomia
Tizio è titolare di un marchio e concede a Caio una licenza esclusiva per la distribuzione dei prodotti in un determinato territorio. Caio rileva la presenza di prodotti contraffatti nello stesso mercato e, in linea con il proprio diritto di esclusiva, agisce direttamente in giudizio contro il contraffattore senza dover ottenere il consenso preventivo di Tizio.
Caso 2: Inerzia del titolare e azione del licenziatario non esclusivo
Sempronio è licenziatario non esclusivo di un brevetto. Rileva una violazione e segnala la situazione al titolare, che resta inerte. Trascorso un periodo ragionevole senza che il titolare assuma iniziative, Sempronio agisce autonomamente, valorizzando le ipotesi previste dalla normativa per supplire all'inazione del titolare e tutelare il proprio interesse all'esercizio del diritto licenziato.
Domande frequenti
Il licenziatario può agire da solo contro i contraffattori?
Il licenziatario esclusivo può in linea generale agire autonomamente, salvo diversa previsione contrattuale. Il licenziatario non esclusivo deve in linea generale ottenere il consenso del titolare, salvo specifiche ipotesi previste dalla normativa.
Cosa può chiedere il licenziatario in giudizio?
Il licenziatario può chiedere il risarcimento dei danni propri, ossia quelli direttamente subiti dalla violazione: lucro cessante, perdita di quote di mercato, costi sostenuti per fronteggiare la contraffazione. Non agisce per il danno del titolare ma per il proprio.
Cosa accade se il titolare rimane inerte?
La normativa prevede ipotesi in cui il licenziatario può agire anche senza il consenso del titolare, tipicamente quando questi resti inerte di fronte alla violazione e il licenziatario subisca un pregiudizio significativo dall'inazione.