Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 123 CPI — Efficacia erga omnes
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Le decadenze o le nullità anche parziali di un titolo di proprietà industriale hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenza passata in giudicato.
Stesso numero, altri codici
- Art. 123 Cod. Amb. — trasmissione delle informazioni e delle relazioni
- Art. 123 D.Lgs. 209/2005 — Natanti
- Art. 123 D.Lgs. 42/2004 — Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti riservati
- Art. 123 Codice Civile: Simulazione
- Articolo 123 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 123 Codice del Consumo: Danno risarcibile