- L'art. 120 individua la giurisdizione e la competenza in materia di proprietà industriale.
- Le controversie sono devolute al giudice ordinario.
- La competenza è concentrata presso le sezioni specializzate in materia di impresa.
- Sono individuati criteri specifici per la competenza territoriale.
- Sono richiamati i fori dell'attore e del convenuto, salve previsioni speciali.
Testo dell'articoloVigente
Art. 120 CPI — Giurisdizione e competenza
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l’autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti. Se l’azione di nullità o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l’Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o più volte, fissando con il medesimo provvedimento l’udienza in cui il processo deve proseguire.
2. Le azioni previste al comma 1 si propongono davanti all’autorità giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, del luogo in cui il convenuto ha la dimora, salvo quanto previsto nel comma
3. Quando il convenuto non ha residenza, né domicilio né dimora nel territorio dello Stato, le azioni sono proposte davanti all’autorità giudiziaria del luogo in cui l’attore ha la residenza o il domicilio. Qualora né l’attore, né il convenuto abbiano nel territorio dello Stato residenza, domicilio o dimora è competente l’autorità giudiziaria di Roma.
3. L’indicazione di domicilio effettuata con la domanda di registrazione o di brevettazione e annotata nel registro vale come elezione di domicilio esclusivo, ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti davanti ad autorità giurisdizionali ordinarie o amministrative. Il domicilio così eletto può essere modificato soltanto con apposita istanza di sostituzione da annotarsi sul registro a cura dell’Ufficio italiano brevetti e marchi.
4. La competenza in materia di diritti di proprietà industriale appartiene ai tribunali espressamente indicati a tale scopo dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 .
5. Per tribunali dei marchi e dei disegni e modelli comunitari ai sensi dell’ articolo 91 del regolamento (CE) n. 40/94 e dell’ articolo 80 del regolamento (CE) n. 2002/6 si intendono quelli di cui al comma
4. 6. Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell’attore possono essere proposte anche dinanzi all’autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi.
6-bis. Le regole di giurisdizione e competenza di cui al presente articolo si applicano altresì alle azioni di accertamento negativo anche proposte in via cautelare.
Commento
L'art. 120 disciplina giurisdizione e competenza nel contenzioso di proprietà industriale, individuando il giudice competente a conoscere delle controversie. È una norma centrale per la difesa dei diritti: la corretta individuazione del foro è il primo presupposto per la celerità ed efficacia dell'azione, e le scelte legislative in materia incidono significativamente sulla qualità della tutela.
Giurisdizione del giudice ordinario
Le controversie in materia di proprietà industriale sono devolute al giudice ordinario, non a giurisdizioni speciali. È una scelta storica che integra la proprietà industriale nel circuito civilistico generale, salvaguardando la coerenza con la disciplina dei diritti soggettivi privati. Le questioni che incidentalmente coinvolgono l'attività amministrativa dell'ufficio brevetti seguono regole proprie.
Le sezioni specializzate
La competenza è concentrata presso le sezioni specializzate in materia di impresa, istituite in alcuni tribunali per concentrare la materia e garantire specializzazione tecnica. La concentrazione è una scelta efficiente: riduce la dispersione del contenzioso, favorisce l'uniformità interpretativa, consente la formazione di magistrati esperti in un settore che richiede competenze giuridico-tecniche specifiche.
Criteri di competenza territoriale
La normativa individua criteri di competenza territoriale modulati sulla natura delle controversie: in linea generale rilevano il foro del convenuto, quello del luogo in cui sono stati commessi i fatti rilevanti, quello del luogo in cui ha sede l'azienda. La presenza di più criteri concorrenti consente all'attore di scegliere il foro più conveniente, salvi i casi in cui la normativa prevede competenze esclusive.
Il foro dell'attore
Per alcune categorie di controversie è previsto il foro dell'attore: il giudice del luogo in cui l'attore ha la propria residenza o sede. È una soluzione di favore per il danneggiato, che gli consente di evitare i costi e le difficoltà di un giudizio in luogo diverso da quello in cui opera. La scelta riflette l'esigenza di facilitare l'accesso alla tutela in un contesto in cui i fatti illeciti possono essere geograficamente distanti dal titolare.
Il foro del convenuto
In linea con i principi generali, è in linea generale competente anche il giudice del luogo in cui il convenuto ha la propria residenza o sede legale. È un foro che tutela il convenuto, garantendogli il giudizio in un luogo a lui prossimo, e che si raccorda con la disciplina generale del codice di procedura civile.
Profili internazionali
In presenza di parti residenti in Stati diversi, la giurisdizione si determina secondo le norme di diritto internazionale privato e i regolamenti europei in materia di competenza giurisdizionale. Le imprese che operano su scala internazionale devono valutare con attenzione il foro competente, anche in funzione della facilità di esecuzione delle pronunce e dell'effettività dei rimedi.
Strategie processuali
La scelta del foro è una decisione strategica che incide sui tempi, sui costi e sull'efficacia della tutela. Le imprese più strutturate tipicamente analizzano i fori disponibili, considerando l'esperienza delle sezioni specializzate, i tempi medi dei procedimenti, l'orientamento giurisprudenziale e l'accessibilità logistica. La scelta consapevole è un fattore competitivo nella gestione del contenzioso.
Domande frequenti
Chi è competente in materia di proprietà industriale?
Il giudice ordinario, e in particolare le sezioni specializzate in materia di impresa, istituite presso alcuni tribunali. La concentrazione presso sezioni specializzate garantisce uniformità interpretativa e competenza tecnica specifica nel settore.
Quali criteri di competenza territoriale si applicano?
In linea generale rilevano il foro del convenuto, quello del luogo dei fatti illeciti e, in alcune ipotesi, quello dell'attore. La presenza di più criteri consente di scegliere il foro più conveniente, salvi i casi di competenza esclusiva previsti dalla normativa.
Esiste una giurisdizione speciale per la proprietà industriale?
No. Le controversie sono devolute al giudice ordinario, integrato nel circuito civilistico generale. La specializzazione opera attraverso le sezioni specializzate in materia di impresa, ma resta nel quadro della giurisdizione civile ordinaria.
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