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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 118 disciplina l'azione di rivendica del titolo di proprietà industriale.
  • Chi sia il vero titolare può chiedere il trasferimento del titolo registrato a suo nome.
  • L'azione è proponibile entro termini precisi dalla concessione.
  • Sono salvaguardati i diritti dei terzi acquirenti in buona fede.
  • L'azione di rivendica è uno strumento di ricostruzione della corretta titolarità.

Testo dell'articoloVigente

Art. 118 CPI — Rivendica

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. Chiunque ne abbia diritto ai sensi del presente codice può presentare una domanda di registrazione oppure una domanda di brevetto.

2. Qualora con sentenza passata in giudicato si accerti che il diritto alla registrazione oppure al brevetto spetta ad un soggetto diverso da chi abbia depositato la domanda, questi può, se il titolo di proprietà industriale non è stato ancora rilasciato ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza: a) assumere a proprio nome la domanda di brevetto o la domanda di registrazione, rivestendo a tutti gli effetti la qualità di richiedente; b) depositare una nuova domanda di brevetto oppure di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il contenuto di essa non ecceda quello della prima domanda o si riferisca ad un oggetto sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorità della domanda iniziale, la quale cessa comunque di avere effetti; depositare, nel caso del marchio, una nuova domanda di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il marchio contenuto in essa sia sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorità della domanda iniziale, la quale cessa comunque di avere effetti; c) ottenere il rigetto della domanda.

3. Se il brevetto è stato rilasciato oppure la registrazione è stata effettuata a nome di persona diversa dall’avente diritto, questi può in alternativa: a) ottenere con sentenza il trasferimento a suo nome del brevetto oppure dell’attestato di registrazione a far data dal momento del deposito; b) far valere la nullità del brevetto o della registrazione concessi a nome di chi non ne aveva diritto.

4. Decorso il termine di due anni dalla data di pubblicazione della concessione del brevetto per invenzione, per modello di utilità, per una nuova varietà vegetale, oppure dalla pubblicazione della concessione della registrazione della topografia dei prodotti a semiconduttori, senza che l’avente diritto si sia valso di una delle facoltà di cui al comma 3, la nullità può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse.

5. La norma del comma 4 non si applica alle registrazioni di marchio e di disegni e modelli.

6. Salvo l’applicazione di ogni altra tutela, la registrazione di nome a dominio aziendale concessa in violazione dell’articolo 22 o richiesta in mala fede, può essere, su domanda dell’avente diritto, revocata oppure a lui trasferita da parte dell’autorità di registrazione.

Commento

L'art. 118 disciplina l'azione di rivendica del titolo di proprietà industriale, lo strumento processuale che consente al vero titolare di chiedere il trasferimento a proprio favore di un titolo registrato in nome di soggetto non legittimato. È un'azione di grande rilievo nella prassi, soprattutto in contesti di sviluppo collaborativo, consulenze tecniche o rapporti di lavoro, in cui la titolarità può essere oggetto di contestazione.

La logica della rivendica

La rivendica risponde all'esigenza di riportare la titolarità del diritto nel suo alveo naturale: a chi ha effettivamente svolto l'attività creativa o ha titolo per acquisire la privativa. Si differenzia dalla nullità per difetto di titolarità: la nullità rimuove il titolo dal sistema, mentre la rivendica lo trasferisce al legittimo titolare, conservandone la validità. È spesso la soluzione preferibile per il vero titolare, perché evita di perdere il titolo e i suoi effetti.

Termini di proposizione

L'azione di rivendica è soggetta a termini specifici, calcolati a partire dalla concessione o dalla pubblicazione del titolo. È una scelta che bilancia la tutela del vero titolare con l'esigenza di certezza dei rapporti: trascorso un certo periodo, il sistema preferisce consolidare la situazione esistente, evitando di lasciare indefinitamente aperta la contestazione.

Tutela dei terzi acquirenti

Un aspetto fondamentale è la salvaguardia dei diritti acquisiti da terzi in buona fede. Se il titolare apparente ha ceduto il titolo o ha concesso licenze a soggetti che non conoscevano la situazione di contestata titolarità, i loro diritti sono in linea generale tutelati. È una soluzione che bilancia gli interessi: il vero titolare ottiene il riconoscimento del proprio diritto, ma deve farsi carico delle conseguenze degli atti compiuti dal titolare apparente.

Onere della prova

L'onere di provare la propria legittimità grava sul rivendicante. Tipicamente la prova si articola attraverso documentazione tecnica dello sviluppo del trovato (taccuini di laboratorio, mail, verbali di progettazione), contratti che regolano i rapporti con il rivendicato, eventuale testimonianza di collaboratori. È una prova che può essere ardua, soprattutto quando i fatti rilevanti risalgono a periodi lontani nel tempo.

Effetti della pronuncia

La sentenza che accoglie la rivendica ordina il trasferimento del titolo al legittimo titolare, con effetti che retroagiscono al momento della concessione. Il rivendicante diventa così titolare del diritto come se lo fosse stato sin dall'origine, salvo l'inopponibilità degli atti compiuti dal titolare apparente in favore di terzi in buona fede.

Strategia processuale e alternative

In alternativa alla rivendica, il vero titolare può talvolta optare per la nullità del titolo per difetto di titolarità seguita da una nuova domanda di registrazione. La scelta strategica dipende dalle circostanze: la rivendica conserva il titolo originario (con la sua data di priorità), la nullità + nuova domanda comporta la perdita della priorità ma può essere più semplice da provare.

Domande frequenti

Cos'è l'azione di rivendica?

È l'azione con cui il vero titolare di un trovato chiede il trasferimento a proprio nome di un titolo di proprietà industriale registrato da soggetto non legittimato. Si differenzia dalla nullità per difetto di titolarità perché conserva il titolo e ne sposta soltanto la titolarità.

Entro quanto tempo si può proporre l'azione di rivendica?

L'azione è soggetta a termini specifici, calcolati dalla concessione o dalla pubblicazione del titolo. La normativa bilancia la tutela del vero titolare con l'esigenza di certezza dei rapporti, evitando contestazioni indefinitamente protratte nel tempo.

Cosa succede ai diritti acquisiti da terzi in buona fede?

Sono in linea generale tutelati. Il vero titolare ottiene il riconoscimento del proprio diritto, ma le posizioni acquisite da terzi in buona fede — ad esempio licenze già concesse o cessioni a soggetti non al corrente della contestazione — restano salve, secondo le regole previste dalla disciplina.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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