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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 115 disciplina licenze obbligatorie ed espropriazioni del diritto del costitutore.
  • Le licenze obbligatorie sono ammesse solo per motivi di interesse pubblico.
  • Sono richiamate le norme generali in materia di licenza obbligatoria delle invenzioni.
  • Sono previste licenze speciali per alimentazione umana, animale e usi terapeutici.
  • L'espropriazione richiede il parere del Ministero competente.

Testo dell'articoloVigente

Art. 115 CPI — (Licenze obbligatorie ed espropriazioni)

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. Il diritto di costitutore può formare oggetto di licenze obbligatorie non esclusive soltanto per motivi di interesse pubblico, di cui al comma

3. 2. Alle licenze obbligatorie si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni contenute in questa sezione, le norme in materia di licenza obbligatoria di cui alla sezione IV, incluse quelle relative alla determinazione della misura e delle modalità di pagamento del compenso in caso di opposizione.

3. Con decreto ministeriale possono essere concesse, in qualunque momento, mediante pagamento di equo compenso al titolare del diritto di costitutore, licenze obbligatorie speciali, non esclusive, per l’utilizzazione di nuove varietà vegetali protette che possono servire all’alimentazione umana o del bestiame, nonché per usi terapeutici o per la produzione di medicinali.

4. Le licenze previste al comma 3 sono concesse su conforme parere del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che si pronuncia sulle condizioni prescritte per la concessione delle licenze.

5. Il decreto di concessione della licenza può prevedere l’obbligo per il titolare del diritto di mettere a disposizione del licenziatario il materiale di propagazione ovvero di moltiplicazione necessario.

6. L’espropriazione ha luogo, per le nuove varietà vegetali, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Commento

L'art. 115 introduce il regime delle licenze obbligatorie e delle espropriazioni del diritto del costitutore. Sono strumenti eccezionali: aggirano la regola del consenso del titolare per consentire l'utilizzo della varietà in nome di interessi superiori, in linea generale di natura pubblica. Si tratta di un equilibrio delicato fra tutela del diritto esclusivo e protezione di valori collettivi.

La logica delle licenze obbligatorie

La licenza obbligatoria è uno strumento che consente a un soggetto terzo, autorizzato dall'autorità competente, di sfruttare la varietà tutelata senza il consenso del costitutore, dietro pagamento di un equo compenso. È una deroga al diritto esclusivo: per giustificarla occorre un interesse pubblico chiaramente individuato. La norma è coerente con principi generali di proprietà industriale e con le convenzioni internazionali, che ammettono tali strumenti come eccezione misurata.

Il rinvio alla disciplina delle invenzioni

L'art. 115 rinvia alle norme generali sulle licenze obbligatorie delle invenzioni, contenute in altra sezione del Codice, per le ipotesi che siano compatibili con la specificità delle varietà vegetali. È una tecnica di economia normativa: si applica la disciplina comune dove possibile, articolando solo le specificità del settore vegetale.

Le licenze obbligatorie speciali

Il comma 3 introduce una figura specifica: licenze obbligatorie speciali concesse con decreto ministeriale per l'utilizzazione di nuove varietà vegetali destinate all'alimentazione umana o animale, oppure a usi terapeutici o alla produzione di medicinali. Sono ipotesi in cui l'interesse pubblico è particolarmente intenso: la sicurezza alimentare e la salute giustificano un intervento più diretto, in cui l'autorità amministrativa può imporre l'accesso alla varietà dietro equo compenso.

Il ruolo del Ministero competente

Le licenze obbligatorie speciali sono concesse su parere del Ministero competente in materia agricola e alimentare. È un'attivazione di competenze tecniche: la valutazione dell'interesse pubblico, in settori così delicati, richiede l'apporto di soggetti istituzionali specializzati. Il parere non è meramente consultivo: la norma lo configura come elemento essenziale del procedimento.

Obbligo di fornitura del materiale

Il decreto di concessione della licenza obbligatoria può imporre al costitutore l'obbligo di mettere a disposizione del licenziatario il materiale di propagazione o di moltiplicazione necessario per l'esercizio della licenza. Si tratta di una previsione tecnica essenziale: senza l'effettiva disponibilità del materiale, la licenza obbligatoria sarebbe svuotata di contenuto.

Espropriazione

Il comma 6 prevede la possibilità di espropriazione, ossia il trasferimento coattivo della titolarità del diritto del costitutore al soggetto pubblico, per ragioni di interesse generale. Anche in questo caso il procedimento richiede il parere del Ministero competente. È uno strumento ulteriore e ancora più incisivo della licenza obbligatoria: incide direttamente sulla titolarità, non solo sull'uso.

L'equo compenso

In tutti i casi — licenze obbligatorie ordinarie, speciali o espropriazioni — il costitutore ha diritto a un equo compenso. La determinazione segue regole specifiche, in linea generale parametrate al valore di mercato della varietà e al tipo di uso autorizzato. In caso di disaccordo, sono previste procedure di determinazione amministrativa o giudiziale.

Domande frequenti

Quando può essere concessa una licenza obbligatoria sulla varietà?

Solo per motivi di interesse pubblico, individuati dalla normativa. Si tratta di uno strumento eccezionale, calibrato per bilanciare il diritto esclusivo del costitutore con esigenze collettive di particolare rilievo, e richiede in linea generale procedure amministrative articolate.

Cosa sono le licenze obbligatorie speciali?

Sono licenze concesse con decreto ministeriale per l'utilizzazione di varietà destinate all'alimentazione umana o animale, a usi terapeutici o alla produzione di medicinali. Riflettono un interesse pubblico particolarmente qualificato, legato alla salute e alla sicurezza alimentare.

Il costitutore ha diritto a un compenso?

Sì. In tutte le ipotesi — licenze obbligatorie ordinarie, speciali, espropriazioni — è dovuto un equo compenso, parametrato al valore di mercato della varietà e al tipo di uso autorizzato. In caso di disaccordo sono previste procedure di determinazione amministrativa o giudiziale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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