Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 111 CPI – Diritti patrimoniali

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

1. I diritti nascenti dalla costituzione di nuove varietà vegetali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.

2. Qualora la nuova varietà vegetale venga creata nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente o di impiego, si applica l’articolo 64.

In sintesi

  • L'art. 111 individua i diritti patrimoniali del costitutore.
  • I diritti patrimoniali sono le facoltà di sfruttamento economico della varietà.
  • Sono trasferibili e cedibili, in tutto o in parte, anche con limiti territoriali.
  • Possono essere oggetto di licenza, esclusiva o non esclusiva.
  • Si distinguono dal diritto morale, che resta in capo al breeder.
Indice dei contenuti

L'art. 111 individua i diritti patrimoniali del costitutore, ossia le facoltà di sfruttamento economico della varietà. È l'aspetto della tutela che assume rilievo strategico nella prassi industriale: dalla circolazione dei diritti patrimoniali dipende il modello di business di tutta la filiera sementiera, vivaistica e di ricerca varietale.

Le facoltà di sfruttamento

I diritti patrimoniali abbracciano l'intero spettro delle facoltà di sfruttamento economico individuate dall'art. 107: produzione, moltiplicazione, commercializzazione, importazione, esportazione, condizionamento del materiale di moltiplicazione. È un fascio di poteri che dà al titolare il controllo dell'intero ciclo economico della varietà.

Trasferibilità

La trasferibilità è un tratto essenziale dei diritti patrimoniali. A differenza del diritto morale, che rimane personale al breeder, i diritti patrimoniali possono essere oggetto di cessione, conferimento in società, donazione, successione. La cessione può essere totale o parziale, riguardare l'intero territorio di tutela o solo parti di esso, essere a tempo indeterminato o limitata. Questa flessibilità è essenziale per la pratica del settore.

Limiti territoriali

Particolarmente importante è la possibilità di trasferire i diritti con limiti territoriali. Il costitutore può ad esempio cedere a un'impresa lo sfruttamento della varietà in un Paese o in un'area geografica specifica, mantenendo per sé o cedendo a un altro soggetto i diritti negli altri territori. È una pratica diffusa in operazioni con partner internazionali, dove ciascun licenziatario gestisce un mercato specifico.

Licenze esclusive e non esclusive

L'art. 111 si raccorda con la disciplina contrattuale delle licenze: il titolare può concedere licenze esclusive (con cui si impegna a non concedere altre licenze e a non sfruttare egli stesso la varietà nell'area coperta) o non esclusive (in cui mantiene la facoltà di concedere ulteriori licenze e di sfruttare direttamente la varietà). Le licenze costituiscono lo strumento principale di valorizzazione commerciale, soprattutto per i costitutori che non dispongono di una propria rete distributiva.

Forma degli atti di trasferimento

Gli atti di trasferimento e di licenza richiedono in linea generale la forma scritta, sia per ragioni probatorie sia per garantire la pubblicità nei registri ufficiali. La pubblicità è essenziale perché gli effetti del trasferimento siano opponibili ai terzi: senza annotazione, il titolare iscritto è in linea generale presunto titolare effettivo, e gli atti non registrati rischiano di essere inefficaci verso terzi acquirenti in buona fede.

Aspetti contrattuali tipici

I contratti di licenza varietale presentano in linea generale clausole tipiche: definizione del territorio, durata, royalty, obblighi di promozione e commercializzazione, controlli di qualità, gestione del materiale parentale, profili di riservatezza. È una contrattualistica sofisticata, che richiede competenze giuridiche e commerciali integrate.

Casi pratici

Caso 1: Licenza esclusiva territoriale

Tizio è costitutore di una varietà di pomodoro e concede a Caio, impresa sementiera operante in una specifica area geografica, una licenza esclusiva per la moltiplicazione e commercializzazione della varietà in quel territorio. Tizio si impegna a non sfruttare la varietà nell'area e a non concedere altre licenze locali. Caio paga royalty proporzionali alle vendite e si occupa di tutta la filiera locale.

Caso 2: Cessione parziale internazionale

Sempronio cede a un partner asiatico i diritti patrimoniali su una varietà di soia limitatamente al continente asiatico, mantenendo per sé i diritti negli altri territori. La cessione, opportunamente formalizzata e registrata, consente al partner di sfruttare la varietà nel proprio mercato e a Sempronio di concentrarsi sui mercati di propria competenza.

Domande frequenti

Quali sono i diritti patrimoniali del costitutore?

Sono le facoltà di sfruttamento economico della varietà: produzione, moltiplicazione, condizionamento, commercializzazione, importazione, esportazione del materiale. Costituiscono l'aspetto patrimoniale del diritto, distinto dal diritto morale di paternità.

I diritti patrimoniali si possono cedere?

Sì, sono pienamente trasferibili: cessione, conferimento, donazione, successione. La cessione può essere totale o parziale, anche con limiti territoriali o temporali, in funzione delle esigenze commerciali delle parti.

Che differenza c'è tra licenza esclusiva e non esclusiva?

Nella licenza esclusiva il titolare si impegna a non concedere altre licenze nella stessa area e in linea generale a non sfruttare direttamente la varietà; nella non esclusiva mantiene la facoltà di concedere ulteriori licenze e di sfruttare egli stesso il diritto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.