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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 107 individua le facoltà esclusive del costitutore.
  • Sono riservate la produzione, riproduzione, moltiplicazione, condizionamento e commercializzazione del materiale.
  • Il diritto si estende all'importazione e all'esportazione.
  • Le facoltà riguardano in primo luogo il materiale di moltiplicazione.
  • In casi specifici la tutela si estende anche al prodotto del raccolto.

Testo dell'articoloVigente

Art. 107 CPI — Contenuto del diritto del costitutore

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. È richiesta l’autorizzazione del costitutore per i seguenti atti compiuti in relazione al materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta: a) produzione o riproduzione; b) condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione; c) offerta in vendita, vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione; d) esportazione o importazione; e) detenzione per uno degli scopi sopra elencati.

2. L’autorizzazione del costitutore è richiesta per gli atti menzionati al comma 1 compiuti in relazione al prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di piante, ottenuto mediante utilizzazione non autorizzata di materiali di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta, a meno che il costitutore non abbia potuto esercitare ragionevolmente il proprio diritto in relazione al suddetto materiale di riproduzione o di moltiplicazione. L’utilizzazione si presume non autorizzata salvo prova contraria.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche: a) alle varietà essenzialmente derivate dalla varietà protetta, quando questa non sia, a sua volta, una varietà essenzialmente derivata; b) alle varietà che non si distinguono nettamente dalla varietà protetta conformemente al requisito della distinzione; c) alle varietà la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varietà protetta.

4. Ai fini del comma 3, lettera a), si considera che una varietà è essenzialmente derivata da un’altra varietà, definita varietà iniziale, quando: a) deriva prevalentemente dalla varietà iniziale o da una varietà che a sua volta è prevalentemente derivata dalla varietà iniziale, pur conservando le espressioni dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione dei genotipi della varietà iniziale; b) si distingue nettamente dalla varietà iniziale e, salvo per quanto concerne le differenze generate dalla derivazione, risulta conforme alla varietà iniziale nell’espressione dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione dei genotipi della varietà iniziale.

5. Le varietà essenzialmente derivate possono essere ottenute, tra l’altro, mediante selezione di un mutante naturale o indotto o da una variante somaclonale, mediante selezione di una variante individuale fra piante della varietà iniziale, mediante retroincroci o mediante trasformazione attraverso l’ingegneria genetica.

6. Durante il periodo compreso tra la pubblicazione della domanda e la concessione della privativa il costitutore ha diritto ad una equa remunerazione da parte di colui che, nel periodo suddetto, ha compiuto gli atti che, una volta conferito il diritto, richiedono l’autorizzazione del costitutore.

Commento

L'art. 107 elenca il fascio di facoltà esclusive che spettano al costitutore. È un catalogo dettagliato, costruito sul modello classico delle privative industriali e calibrato sulle specificità del settore vegetale: tutela il costitutore lungo l'intera filiera, dal momento della produzione del materiale a quello della commercializzazione finale.

Produzione e riproduzione del materiale

Le prime facoltà riguardano l'origine del materiale: produrre e riprodurre la varietà sono atti riservati al costitutore. Si tratta delle attività che generano nuovo materiale di moltiplicazione e dunque, sostanzialmente, della radice del processo economico. La riserva di queste attività è il fulcro della tutela, perché impedisce ai terzi di alimentare autonomamente la presenza della varietà sul mercato.

Moltiplicazione e condizionamento

Accanto alla riproduzione, la norma riserva la moltiplicazione del materiale e il suo condizionamento a fini di moltiplicazione. Il condizionamento comprende le attività di trattamento, selezione, pulizia, confezionamento che rendono il materiale pronto per la commercializzazione. È un anello della filiera particolarmente importante, perché è qui che il materiale grezzo si trasforma in prodotto utilizzabile dall'agricoltore.

Commercializzazione, offerta in vendita

La commercializzazione, la messa in vendita, l'offerta di vendita del materiale di moltiplicazione sono anch'esse riservate. La latitudine della formula chiude in linea generale lo spazio a varianti che pretendano di sfuggire alla tutela attraverso formule giuridiche diverse dalla vendita (commodato, scambio, baratto): se l'effetto è la circolazione del materiale, l'autorizzazione del costitutore è in linea generale necessaria.

Importazione, esportazione, detenzione

Il diritto si estende all'importazione, all'esportazione e alla detenzione del materiale ai fini delle attività riservate. È un'estensione coerente con la dimensione internazionale del commercio sementiero e con l'esigenza di non lasciare scoperti i flussi transfrontalieri: chi importa materiale di una varietà tutelata deve essere autorizzato, anche se l'operazione viene perfezionata all'estero.

Estensione al prodotto del raccolto

In casi specifici la tutela si estende al prodotto del raccolto: lo abbiamo già visto con l'art. 100. L'art. 107 si raccorda con quella disciplina, prevedendo che le facoltà esclusive si applichino al prodotto del raccolto quando questo sia stato ottenuto attraverso un uso non autorizzato del materiale di moltiplicazione e il costitutore non abbia avuto ragionevole opportunità di esercitare i propri diritti in fasi precedenti.

Carattere cumulativo

Anche per le varietà vegetali, come per le altre privative, le facoltà sono cumulative e indipendenti. La violazione di una sola di esse — la sola importazione, ad esempio, o la sola detenzione — è sufficiente a integrare un illecito. Il costitutore può scegliere quale anello della filiera contestare in funzione delle proprie esigenze processuali e commerciali.

Domande frequenti

Quali sono le facoltà esclusive del costitutore?

Produzione, riproduzione, moltiplicazione, condizionamento a fini di moltiplicazione, offerta in vendita, vendita, commercializzazione, importazione, esportazione e detenzione del materiale di moltiplicazione della varietà tutelata.

Le facoltà si applicano anche al prodotto del raccolto?

In casi specifici, sì: quando il prodotto del raccolto sia stato ottenuto attraverso un uso non autorizzato del materiale di moltiplicazione e il costitutore non abbia avuto ragionevole opportunità di esercitare i propri diritti in fasi precedenti della filiera.

La violazione di una sola facoltà è sufficiente per agire?

Sì. Le facoltà sono cumulative e indipendenti: la violazione di una sola di esse è sufficiente a integrare l'illecito. Il costitutore può scegliere in quale punto della filiera intervenire in funzione della propria strategia processuale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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