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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 104 disciplina il requisito della distinzione.
  • La varietà deve essere chiaramente distinguibile da ogni altra notoriamente conosciuta.
  • La distinzione si valuta su base fenotipica, considerando i caratteri descritti.
  • Sono ammessi confronti con varietà oggetto di domanda di registrazione anteriore.
  • È sufficiente la presenza di almeno un carattere differenziale rilevabile.

Testo dell'articoloVigente

Art. 104 CPI — Distinzione

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. La varietà si reputa distinta quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data del deposito della domanda, è notoriamente conosciuta.

2. In particolare un’altra varietà si reputa notoriamente conosciuta quando: a) per essa è stata depositata, in qualsiasi Paese, una domanda per il conferimento del diritto di costitutore o l’iscrizione in un registro ufficiale, purché detta domanda abbia come effetto il conferimento del diritto di costitutore o l’iscrizione nel registro ufficiale delle varietà; b) è presente in collezioni pubbliche.

Commento

L'art. 104 disciplina il requisito della distinzione, secondo elemento dell'esame DUS. Esso impone che la varietà candidata si differenzi in modo chiaro da ogni altra varietà già conosciuta alla data del deposito. È un requisito che garantisce l'individualità della varietà e impedisce la registrazione di entità sostanzialmente identiche a quelle preesistenti.

La nozione di varietà notoriamente conosciuta

Il termine di paragone non è solo costituito dalle varietà già registrate, ma da tutte le varietà notoriamente conosciute al momento del deposito: comprese quelle in coltivazione, descritte in pubblicazioni tecniche, presenti in collezioni di riferimento. È una nozione ampia, che riflette l'esigenza di evitare che la privativa si sovrapponga a varietà già radicate nella pratica.

Confronto con varietà oggetto di domanda anteriore

Sono incluse nel confronto anche le varietà oggetto di domanda anteriore — anche se non ancora registrate — purché la domanda anteriore conduca poi alla registrazione. È un meccanismo che evita di legittimare registrazioni che approfittino di un eventuale ritardo procedurale di chi sia arrivato prima al deposito.

Valutazione fenotipica

La distinzione si valuta su base fenotipica, ossia attraverso i caratteri descritti — morfologici, fisiologici, agronomici — comparati con quelli delle varietà di confronto. La valutazione si avvale di protocolli tecnici internazionali che individuano elenchi standard di caratteri da osservare per ciascuna specie, garantendo confronti omogenei e ripetibili. L'esame avviene tipicamente in campo, con prove parallele sulla varietà candidata e sulle varietà di riferimento.

La soglia della differenziazione

Non occorre che la varietà differisca in modo eclatante: è sufficiente la presenza di almeno un carattere chiaramente differenziale e rilevabile. "Chiaramente" è il termine chiave: non basta una differenza marginale o ambigua, occorre uno scarto distinguibile in modo affidabile. La giurisprudenza, in linea generale, ha mostrato un atteggiamento attento a non svilire il requisito ammettendo distinzioni puramente nominali.

Implicazioni strategiche

Per il costitutore, la valutazione preliminare della distinzione è uno snodo fondamentale: deve confrontare la propria varietà con tutte quelle conosciute della stessa specie e individuare con chiarezza il carattere differenziale che giustifica il deposito. Tipicamente le imprese sementiere strutturate dispongono di banche dati e collezioni di confronto utilizzate proprio per anticipare l'esito dell'esame DUS.

Possibili esiti dell'esame

Se l'esame rileva l'assenza di distinzione, la domanda viene respinta: la varietà non può accedere alla tutela. È una conclusione che invita il costitutore a proseguire i lavori di selezione fino a ottenere un'entità realmente distinta, oppure a destinare la varietà a circuiti non protetti dalla privativa.

Domande frequenti

Da quali varietà deve distinguersi la varietà candidata?

Da ogni varietà notoriamente conosciuta al momento del deposito: registrate, in coltivazione, presenti in collezioni di riferimento o descritte in pubblicazioni tecniche, oltre alle varietà oggetto di domande anteriori.

È sufficiente una piccola differenza?

È sufficiente la presenza di almeno un carattere chiaramente differenziale e rilevabile in modo affidabile. Non occorre una differenza eclatante, ma neppure una differenza puramente nominale o ambigua può essere ritenuta sufficiente.

Come si valuta la distinzione in pratica?

Attraverso un esame DUS condotto in campo, con prove parallele tra la varietà candidata e quelle di confronto, seguendo protocolli tecnici internazionali che individuano elenchi standard di caratteri morfologici, fisiologici e agronomici da osservare.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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