In sintesi
- L'art. 100 individua l'oggetto del diritto del costitutore.
- Il diritto verte sulla varietà come entità autonomamente identificabile.
- La protezione copre il materiale di moltiplicazione e, in talune ipotesi, il prodotto del raccolto.
- Il diritto è autonomo rispetto al brevetto sulle invenzioni biotecnologiche.
- L'oggetto è descritto attraverso i caratteri fenotipici stabili della varietà.
Testo dell'articoloVigente
Art. 100 CPI — Oggetto del diritto
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Può costituire oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferimento del diritto di costitutore, può essere: a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi; b) distinto da ogni altro insieme vegetale in base all’espressione di almeno uno dei suddetti caratteri; c) considerato come un’ entità rispetto alla sua idoneità a essere riprodotto in modo conforme.
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Commento
L'art. 100 definisce in modo puntuale l'oggetto del diritto del costitutore. Il punto cruciale è che la privativa non riguarda né l'idea generica del breeding né l'intera specie, ma una specifica varietà identificata attraverso i suoi caratteri fenotipici e descritta in modo univoco al momento della registrazione. Questa precisione è la base dell'efficacia della tutela.
La varietà come oggetto del diritto
L'oggetto è la varietà come entità autonomamente identificabile, costituita da un insieme di piante che condividono caratteri stabili nel tempo. La descrizione tecnica della varietà — caratteri morfologici, fisiologici, agronomici — è la "carta d'identità" del diritto: senza una descrizione precisa, sarebbe impossibile verificare in concreto se un'altra varietà ne costituisca o meno violazione.
Materiale di moltiplicazione
Il diritto del costitutore si concentra in primo luogo sul materiale di moltiplicazione della varietà: semi, talee, bulbi, rizomi, piantine — tutto ciò che può servire a riprodurre la varietà tutelata. È sul controllo della moltiplicazione che si gioca la sostanza della privativa, perché è da lì che si propaga la presenza della varietà sul mercato.
Il prodotto del raccolto
In talune ipotesi, la tutela si estende anche al prodotto del raccolto, ossia ai frutti, semi, parti vegetali ottenuti dalla coltivazione della varietà. È un'estensione importante che si applica tipicamente quando il prodotto del raccolto sia stato ottenuto attraverso un utilizzo non autorizzato del materiale di moltiplicazione e quando il costitutore non abbia avuto ragionevole opportunità di esercitare i propri diritti in fasi anteriori della catena.
Distinzione dalla tutela brevettuale
L'oggetto del diritto del costitutore non si sovrappone a quello del brevetto sulle invenzioni biotecnologiche: il brevetto, dove ammesso, tutela il procedimento o il prodotto biotecnologico in quanto soluzione tecnica nuova; la varietà vegetale è invece protetta come entità biologica con caratteri propri. In linea generale i due regimi convivono ed è la concreta strategia del titolare a determinare quale combinazione utilizzare.
Le facoltà incluse nel diritto
Il diritto del costitutore include le facoltà di produrre, riprodurre, condizionare a fini di moltiplicazione, offrire, vendere, commercializzare, importare ed esportare il materiale della varietà. È un fascio di poteri tipico dei diritti di privativa, costruito per dare al costitutore il controllo dell'intero ciclo economico del materiale vegetale tutelato.
Domande frequenti
Su quale materiale si esercita principalmente il diritto del costitutore?
Sul materiale di moltiplicazione della varietà: semi, talee, bulbi, piantine, rizomi. Il controllo della moltiplicazione è il fulcro della tutela, perché è da lì che si origina la presenza della varietà sul mercato.
La tutela si estende anche al prodotto del raccolto?
Sì, ma a condizioni specifiche: tipicamente quando il prodotto sia stato ottenuto da un uso non autorizzato del materiale di moltiplicazione e il costitutore non abbia avuto ragionevole opportunità di esercitare i propri diritti in fasi precedenti.
Il diritto del costitutore si sovrappone al brevetto?
No, sono regimi distinti che possono convivere. Il brevetto tutela soluzioni tecniche o procedimenti, eventualmente biotecnologici; la varietà vegetale è protetta come entità biologica con caratteri propri.
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