- L'art. 119 riconosce il diritto morale di paternità dell'autore del trovato.
- Il diritto è personale, inalienabile e irrinunciabile.
- Spetta all'inventore o all'autore del trovato, anche se i diritti patrimoniali appartengono ad altri.
- Comprende il riconoscimento del nome nei documenti ufficiali e nelle pubblicazioni.
- Si distingue dai diritti patrimoniali, che sono trasferibili.
Testo dell'articoloVigente
Art. 119 CPI — Paternità
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi non verifica l’esattezza della designazione dell’inventore o dell’autore, né la legittimazione del richiedente, fatte salve le verifiche previste dalla legge o dalle convenzioni internazionali. Dinnanzi l’Ufficio italiano brevetti e marchi si presume che il richiedente sia titolare del diritto alla registrazione oppure al brevetto e sia legittimato ad esercitarlo.
2. Una designazione incompleta od errata può essere rettificata soltanto su istanza corredata da una dichiarazione di consenso della persona precedentemente designata e, qualora l’istanza non sia presentata dal richiedente o dal titolare del brevetto o della registrazione, anche da una dichiarazione di consenso di quest’ultimo.
3. Se un terzo presenta all’Ufficio italiano brevetti e marchi una sentenza esecutiva in base alla quale il richiedente o il titolare del brevetto o della registrazione è tenuto a designarlo come inventore o come autore l’Ufficio, lo annota sul registro e ne dà notizia nel Bollettino Ufficiale.
Commento
L'art. 119 riconosce il diritto morale di paternità a chi sia l'autore del trovato — invenzione, modello, varietà — anche quando i diritti patrimoniali appartengano a soggetti diversi (datore di lavoro, committente, cessionario). È un principio comune a tutte le privative del Codice, che proietta sulla proprietà industriale categorie elaborate originariamente nel diritto d'autore: il legame personale tra il creatore e la sua opera.
Una garanzia personale
Il diritto di paternità è strettamente personale: nasce in capo all'autore-persona fisica e non può circolare. Anche quando il rapporto di lavoro o un contratto di sviluppo trasferiscono al datore o al committente i diritti patrimoniali, la paternità rimane in capo a chi ha materialmente compiuto l'attività inventiva o creativa. È un riconoscimento di principio, ma con concreti risvolti reputazionali e professionali.
Inalienabilità e irrinunciabilità
I tratti dell'inalienabilità e dell'irrinunciabilità sono espressione della natura personale del diritto. L'autore non può cedere ad altri il proprio nome, né può rinunciarvi neppure per via contrattuale. Eventuali clausole che pretendano di trasferire o di rinunciare al diritto morale sono in linea generale nulle, in quanto contrarie a una norma posta a tutela della persona dell'autore.
Manifestazioni concrete
Il diritto di paternità si esplica in primo luogo attraverso l'indicazione del nome dell'autore nei documenti ufficiali del titolo (concessione del brevetto, registrazione del modello, certificato di varietà) e nelle pubblicazioni che lo riguardano. Tipicamente le imprese strutturate gestiscono con attenzione queste indicazioni, perché costituiscono un riconoscimento atteso dagli inventori e una pratica corretta nelle relazioni interne ed esterne.
Tutele in caso di violazione
Se il diritto di paternità viene violato — ad esempio per omessa indicazione del nome o per indicazione errata — l'autore può agire per ottenere il riconoscimento formale, la rettifica dei documenti, eventualmente il risarcimento del danno morale subito. Le pretese hanno in linea generale forte valenza reputazionale: la mancata indicazione del proprio nome in un titolo importante può incidere significativamente sul curriculum e sulla credibilità professionale dell'autore.
Tutela dopo la morte
Il diritto morale è, in linea generale, esercitabile dagli eredi dopo la morte dell'autore. Pur trattandosi di un diritto strettamente personale, l'ordinamento riconosce un interesse alla salvaguardia della memoria dell'inventore, che si proietta oltre la sua vita. Gli eredi possono agire per la rettifica di documenti, la corretta indicazione del nome, la tutela contro contestazioni della paternità.
Coordinamento con la titolarità imprenditoriale
Il principio della paternità non interferisce con la titolarità patrimoniale: chi è titolare dei diritti economici resta libero di sfruttare commercialmente il trovato senza che il diritto morale dell'autore vi si frapponga. Le due dimensioni operano su piani diversi e in linea generale convivono senza tensioni significative, soprattutto quando le politiche aziendali curano adeguatamente il riconoscimento degli inventori.
Domande frequenti
Cos'è il diritto di paternità sull'invenzione?
È il diritto morale dell'autore-persona fisica di essere riconosciuto come tale nei documenti ufficiali e nelle pubblicazioni che riguardano il trovato. È personale, inalienabile e irrinunciabile, e si distingue dai diritti patrimoniali.
Il diritto di paternità si trasferisce con la cessione del brevetto?
No. I diritti patrimoniali si trasferiscono, ma il diritto morale di paternità resta sempre in capo all'autore-persona fisica, anche quando i diritti patrimoniali appartengono al datore di lavoro, al committente o a un cessionario.
Come si tutela in caso di violazione?
L'autore può agire per ottenere il riconoscimento formale, la rettifica dei documenti che riportano informazioni inesatte ed eventualmente il risarcimento del danno morale. La tutela può proseguire dopo la morte attraverso l'esercizio del diritto da parte degli eredi.
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