Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 119 CPI – Paternità

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi non verifica l’esattezza della designazione dell’inventore o dell’autore, né la legittimazione del richiedente, fatte salve le verifiche previste dalla legge o dalle convenzioni internazionali. Dinnanzi l’Ufficio italiano brevetti e marchi si presume che il richiedente sia titolare del diritto alla registrazione oppure al brevetto e sia legittimato ad esercitarlo.

2. Una designazione incompleta od errata può essere rettificata soltanto su istanza corredata da una dichiarazione di consenso della persona precedentemente designata e, qualora l’istanza non sia presentata dal richiedente o dal titolare del brevetto o della registrazione, anche da una dichiarazione di consenso di quest’ultimo.

3. Se un terzo presenta all’Ufficio italiano brevetti e marchi una sentenza esecutiva in base alla quale il richiedente o il titolare del brevetto o della registrazione è tenuto a designarlo come inventore o come autore l’Ufficio, lo annota sul registro e ne dà notizia nel Bollettino Ufficiale.

In sintesi

  • L'art. 119 riconosce il diritto morale di paternità dell'autore del trovato.
  • Il diritto è personale, inalienabile e irrinunciabile.
  • Spetta all'inventore o all'autore del trovato, anche se i diritti patrimoniali appartengono ad altri.
  • Comprende il riconoscimento del nome nei documenti ufficiali e nelle pubblicazioni.
  • Si distingue dai diritti patrimoniali, che sono trasferibili.
Indice dei contenuti

L'art. 119 riconosce il diritto morale di paternità a chi sia l'autore del trovato - invenzione, modello, varietà - anche quando i diritti patrimoniali appartengano a soggetti diversi (datore di lavoro, committente, cessionario). È un principio comune a tutte le privative del Codice, che proietta sulla proprietà industriale categorie elaborate originariamente nel diritto d'autore: il legame personale tra il creatore e la sua opera.

Una garanzia personale

Il diritto di paternità è strettamente personale: nasce in capo all'autore-persona fisica e non può circolare. Anche quando il rapporto di lavoro o un contratto di sviluppo trasferiscono al datore o al committente i diritti patrimoniali, la paternità rimane in capo a chi ha materialmente compiuto l'attività inventiva o creativa. È un riconoscimento di principio, ma con concreti risvolti reputazionali e professionali.

Inalienabilità e irrinunciabilità

I tratti dell'inalienabilità e dell'irrinunciabilità sono espressione della natura personale del diritto. L'autore non può cedere ad altri il proprio nome, né può rinunciarvi neppure per via contrattuale. Eventuali clausole che pretendano di trasferire o di rinunciare al diritto morale sono in linea generale nulle, in quanto contrarie a una norma posta a tutela della persona dell'autore.

Manifestazioni concrete

Il diritto di paternità si esplica in primo luogo attraverso l'indicazione del nome dell'autore nei documenti ufficiali del titolo (concessione del brevetto, registrazione del modello, certificato di varietà) e nelle pubblicazioni che lo riguardano. Tipicamente le imprese strutturate gestiscono con attenzione queste indicazioni, perché costituiscono un riconoscimento atteso dagli inventori e una pratica corretta nelle relazioni interne ed esterne.

Tutele in caso di violazione

Se il diritto di paternità viene violato - ad esempio per omessa indicazione del nome o per indicazione errata - l'autore può agire per ottenere il riconoscimento formale, la rettifica dei documenti, eventualmente il risarcimento del danno morale subito. Le pretese hanno in linea generale forte valenza reputazionale: la mancata indicazione del proprio nome in un titolo importante può incidere significativamente sul curriculum e sulla credibilità professionale dell'autore.

Tutela dopo la morte

Il diritto morale è, in linea generale, esercitabile dagli eredi dopo la morte dell'autore. Pur trattandosi di un diritto strettamente personale, l'ordinamento riconosce un interesse alla salvaguardia della memoria dell'inventore, che si proietta oltre la sua vita. Gli eredi possono agire per la rettifica di documenti, la corretta indicazione del nome, la tutela contro contestazioni della paternità.

Coordinamento con la titolarità imprenditoriale

Il principio della paternità non interferisce con la titolarità patrimoniale: chi è titolare dei diritti economici resta libero di sfruttare commercialmente il trovato senza che il diritto morale dell'autore vi si frapponga. Le due dimensioni operano su piani diversi e in linea generale convivono senza tensioni significative, soprattutto quando le politiche aziendali curano adeguatamente il riconoscimento degli inventori.

Casi pratici

Caso 1: Omessa indicazione dell'inventore

Tizio è un ingegnere dipendente di un'impresa che brevetta una sua invenzione di servizio. Al momento del deposito, l'impresa omette di indicare Tizio come inventore. Tizio può agire per ottenere il riconoscimento del proprio diritto morale e la rettifica del titolo: il riconoscimento giuridico non incide sui diritti patrimoniali dell'impresa, ma ripristina la corretta indicazione dell'autore.

Caso 2: Indicazione errata di paternità

Caio è breeder di una varietà vegetale ma nei documenti ufficiali compare il nome di un altro collaboratore che ha avuto un ruolo marginale. Caio promuove un'azione per ottenere la rettifica della paternità: il giudice, valutata la documentazione tecnica e organizzativa, accerta che l'attività creativa è stata svolta da Caio e dispone la correzione dei documenti ufficiali.

Domande frequenti

Cos'è il diritto di paternità sull'invenzione?

È il diritto morale dell'autore-persona fisica di essere riconosciuto come tale nei documenti ufficiali e nelle pubblicazioni che riguardano il trovato. È personale, inalienabile e irrinunciabile, e si distingue dai diritti patrimoniali.

Il diritto di paternità si trasferisce con la cessione del brevetto?

No. I diritti patrimoniali si trasferiscono, ma il diritto morale di paternità resta sempre in capo all'autore-persona fisica, anche quando i diritti patrimoniali appartengono al datore di lavoro, al committente o a un cessionario.

Come si tutela in caso di violazione?

L'autore può agire per ottenere il riconoscimento formale, la rettifica dei documenti che riportano informazioni inesatte ed eventualmente il risarcimento del danno morale. La tutela può proseguire dopo la morte attraverso l'esercizio del diritto da parte degli eredi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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