Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 108 D.Lgs. 209/2005 – Attività di distribuzione

    Art. 108 D.Lgs. 209/2005 – Attività di distribuzione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    3. È inoltre consentita l'attività agli intermediari assicurativi , anche a titolo accessorio, e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro e che operano secondo quanto previsto dall'articolo 116 … . 45

    4. L'esercizio dell'attività di intermediario di assicurazione , anche a titolo accessorio, e riassicurazione è vietato agli enti pubblici, agli enti o società da essi controllati ed ai pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno. 45

  • Art. 170 Cod. Amb. – Norme transitorie

    Art. 170 Cod. Amb. – Norme transitorie

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 65, limitatamente alle procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino, fino alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, continuano ad applicarsi le procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 .

    2. Ai fini dell’applicazione dell’ articolo 1 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 , i riferimenti in esso contenuti all’ articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 , devono intendersi riferiti all’articolo 66 del presente decreto; i riferimenti alla legge 18 maggio 1989, n. 183 , devono intendersi riferiti alla sezione prima della parte terza del presente decreto, ove compatibili.

    2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 , sono prorogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 3 dell’articolo 63 del presente decreto. 88

    3. Ai fini dell’applicazione della parte terza del presente decreto: a) fino all’emanazione dei decreti di cui all’articolo 95, commi 4 e 5, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 28 luglio 2004; b) fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 99, comma 1, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185 ; c) fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 104, comma 4, si applica il decreto ministeriale 28 luglio 1994; d) fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 112, comma 2, si applica il decreto ministeriale 6 luglio 2005; e) fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 114, comma 4, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 30 giugno 2004; f) fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 118, comma 2, continuano ad applicarsi il decreto ministeriale 18 settembre 2002 e il decreto ministeriale 19 agosto 2003; g) fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 123, comma 2, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 19 agosto 2003; h) fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 146, comma 3, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 8 gennaio 1997, n. 99 ; i) fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 150, comma 2, all’affidamento della concessione di gestione del servizio idrico integrato nonché all’affidamento a società miste continuano ad applicarsi il decreto ministeriale 22 novembre 2001, nonché le circolari del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 dicembre 2004; l) fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 154, comma 2, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 1° agosto

    1996. 4. La parte terza del presente decreto contiene le norme di recepimento delle seguenti direttive comunitarie: a) direttiva 75/440/CEE relativa alla qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile; b) direttiva 76/464/CEE concernente l’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell’ambiente idrico; c) direttiva 78/659/CEE relativa alla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci; d) direttiva 79/869/CEE relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile; e) direttiva 79/923/CEE relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura; f) direttiva 80/68/CEE relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose; g) direttiva 82/176/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell’elettrolisi dei cloruri alcalini; h) direttiva 83/513/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio; i) direttiva 84/ 156/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell’elettrolisi dei cloruri alcalini; l) direttiva 84/491/CEE relativa ai valori limite e obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano; m) direttiva 88/347/CEE relativa alla modifica dell’Allegato 11 della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell’elenco 1 dell’Allegato della direttiva 76/464/CEE ; n) direttiva 90/415/CEE relativa alla modifica della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell’elenco 1 della direttiva 76/464/CEE ; o) direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane; p) direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque da inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; q) direttiva 98/15/CE recante modifica della direttiva 91/271/CEE per quanto riguarda alcuni requisiti dell’Allegato 1; r) direttiva 2000/60/CE , che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.

    5. Le regioni definiscono, in termini non inferiori a due anni, i tempi di adeguamento alle prescrizioni, ivi comprese quelle adottate ai sensi dell’articolo 101, comma 2, contenute nella legislazione regionale attuativa della parte terza del presente decreto e nei piani di tutela di cui all’articolo

    121. 6. Resta fermo quanto disposto dall’ articolo 36 della legge 24 aprile 1998, n. 128 , e dai decreti legislativi di attuazione della direttiva 96/92/CE .

    7. Fino all’emanazione della disciplina regionale di cui all’articolo 112, le attività di utilizzazione agronomica sono effettuate secondo le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto.

    8. Dall’attuazione della parte terza del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico della finanza pubblica.

    9. Una quota non inferiore al dieci per cento e non superiore al quindici per cento degli stanziamenti previsti da disposizioni statali di finanziamento è riservata alle attività di monitoraggio e studio destinati all’attuazione della parte terza del presente decreto.

    10. Restano ferme le disposizioni in materia di difesa del mare.

    11. Fino all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’articolo

    175. 12. All’onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’ articolo 22, comma 6, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 .

    13. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4

    14. In sede di prima applicazione, il termine di centottanta giorni di cui all’articolo 112, comma 2, decorre dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto.

  • CCNL Florovivaismo: tredicesima, scatti di anzianita e indennita

    CCNL Florovivaismo e Giardinaggio

    In sintesi

    Il CCNL florovivaismo prevede la tredicesima mensilita (gratifica natalizia) come emolumento aggiuntivo obbligatorio. Gli scatti di anzianita maturano ogni 2 anni di servizio OTI. Le indennita specifiche del settore includono quella per il possesso e l’utilizzo del patentino fitosanitario, l’indennita di lavoro in serra e eventuali premi di produzione fissati dai CPL.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · CIA-Agricoltori Italiani · Flai-CGIL · Fai-CISL · Uila-UIL
    Ultimo rinnovo
    28 maggio 2026, accordo nazionale per il quadriennio 2026-2029 degli operai agricoli e florovivaisti
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2029, integrato dai contratti provinciali di lavoro che fissano i salari effettivi. Aumento del 5,1% per il biennio economico 2026-2027: 3,4% dal 1° giugno 2026 e 1,7% dal 1° gennaio 2027, senza arretrati
    Platea
    ~80.000-100.000 (operai florovivaisti OTI/OTD, giardinieri, addetti vivai e garden)

    Tabella riepilogativa

    Emolumenti aggiuntivi – CCNL e CPL florovivaismo
    Emolumento Importo indicativo Note
    Tredicesima mensilita 1 mensilita intera (o rateo proporzionale) Entro il 20 dicembre
    Scatto di anzianita (per biennio) ~15-25 € mensili per scatto (da CPL) Maturazione ogni 2 anni OTI
    Indennita patentino fitosanitario 30-80 €/mese (da CPL) Solo se patentino utilizzato effettivamente
    Indennita lavoro in serra 10-30 €/mese (da CPL) Per lavoro continuativo in ambienti confinati
    Premio di produzione / campagna Variabile (da CPL o accordo aziendale) Legato alla stagione o ai risultati
    Indennita maneggio fitofarmaci 10-25 €/mese (da CPL) Separata dal patentino, per manipolazione diretta

    Tredicesima mensilita: calcolo e ratei

    La tredicesima mensilita (gratifica natalizia) e dovuta a tutti gli operai florovivaisti OTI e OTD. Per gli OTI viene erogata in un’unica soluzione entro il 20 dicembre ed e pari a una mensilita intera per chi ha maturato un anno intero di servizio.

    Il rateo mensile e pari a 1/12 della mensilita di competenza. Chi cessa il rapporto prima di dicembre riceve il rateo proporzionale ai mesi lavorati. Per gli OTD il rateo viene spesso liquidato contestualmente alla cessazione di ogni singolo contratto.

    Scatti di anzianita

    Gli scatti di anzianita remunerano la fedelta del lavoratore OTI all’azienda. Nel comparto agricolo-florovivaistico la periodicita degli scatti e di norma biennale (ogni 2 anni), con un numero massimo di scatti variabile da CPL (di solito 5-7 scatti massimi).

    Gli importi variano per qualifica e per CPL: indicativamente 15-25 € mensili per scatto. Gli scatti si computano nella base di calcolo della tredicesima e del TFR. Non possono essere assorbiti da aumenti tabellari, salvo diversa pattuizione individuale scritta (superminimo assorbibile).

    Indennita settoriali: patentino, serra, fitofarmaci

    Le indennita settoriali sono tipiche del florovivaismo e non previste nei contratti di altri comparti:

    • Indennita patentino fitosanitario: riconosciuta ai lavoratori che possiedono e utilizzano effettivamente il patentino (abilitazione D.Lgs. 150/2012) nello svolgimento delle proprie mansioni. Il CPL fissa l’importo (30-80 €/mese secondo la provincia).
    • Indennita di serra: per chi lavora in modo continuativo in ambienti di coltivazione protetta (temperature elevate, umidita, scarsa ventilazione). Di norma 10-30 €/mese.
    • Indennita maneggio fitofarmaci: per la manipolazione diretta di prodotti fitosanitari pericolosi, anche senza patentino proprio. Separata dal patentino.

    Casi pratici

    Tizio – Tredicesima OTD: calcolo alla cessazione
    Tizio e OTD assunto per 5 mesi (giugno-ottobre). Ha diritto al rateo di tredicesima: 5/12 di una mensilita. Con paga mensile di 1.300 €: 1.300 x 5/12 = 541,67 € lordi di rateo tredicesima, liquidati con la busta di ottobre alla cessazione.
    Caia – Scatti di anzianita: impatto sulla busta paga
    Caia e OTI con 8 anni di anzianita. Ha maturato 4 scatti biennali da 20 € ciascuno (CPL Liguria). Gli scatti ammontano a 80 € mensili aggiuntivi. Su base annua (13 mensilita): 80 x 13 = 1.040 € lordi aggiuntivi rispetto alla retribuzione base. Gli scatti si sommano ai futuri aumenti tabellari e si computano nel TFR.
    Sempronio – Indennita patentino: richiesta al datore
    Sempronio possiede il patentino fitosanitario dal 2021 e lo utilizza quotidianamente in un’azienda floricola. Il datore non ha mai riconosciuto l’indennita. Sempronio verifica nel CPL provinciale: e prevista un’indennita di 50 €/mese. Diffida il datore al pagamento dei 3 anni di indennita arretrata (prescrizione quinquennale): 50 x 12 x 3 = 1.800 € lordi di arretrati.

    Domande frequenti

    La tredicesima spetta anche agli OTD con contratto breve?
    Si. La tredicesima matura proporzionalmente per tutti i lavoratori subordinati, inclusi gli OTD. Il rateo e pari a 1/12 per ogni mese intero di servizio.
    Quanti scatti di anzianita si maturano nel florovivaismo?
    Di norma uno ogni 2 anni di servizio OTI, fino a un massimo fissato dal CPL (di solito 5-7 scatti). L’importo per scatto varia per qualifica e provincia: indicativamente 15-25 € mensili.
    L'indennita patentino e sempre obbligatoria?
    Dipende dal CPL applicabile. Non tutti i contratti provinciali la prevedono. Dove e prevista, spetta solo ai lavoratori che possiedono il patentino e lo utilizzano effettivamente nelle loro mansioni.
    La tredicesima si calcola sul lordo mensile base o su tutto?
    Sul lordo mensile comprensivo di paga base, contingenza e scatti di anzianita. Generalmente non include le indennita variabili (straordinari, premi non consolidati).
    Gli scatti possono essere assorbiti dall'aumento contrattuale?
    Gli scatti di anzianita di per se non sono assorbibili da aumenti tabellari. Tuttavia, se il contratto individuale prevede un superminimo assorbibile, gli aumenti tabellari possono ridurre tale superminimo (non gli scatti contrattuali).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita per gli operai, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR e liquidazione a fine rapporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Florovivaismo e Giardinaggio. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 31 Cont. Trib. – avviso di trattazione

    Art. 31 Cont. Trib. – avviso di trattazione

    Art. 31 Cont. Trib. – Avviso di trattazione

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima.

    2. Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio.

  • Art. 166 bis Cod. Amb. – (Usi delle acque per approvvigionamento potabile)

    Art. 166 Bis Cod. Amb. – (Usi delle acque per approvvigionamento potabile)

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. I soggetti gestori del servizio idrico integrato, titolari delle concessioni per l’uso potabile delle acque, in riferimento alla risorsa idrica concessa per uso potabile e già sfruttata in canali o condotte esistenti, possono avanzare richiesta all’autorità competente per la produzione di energia idroelettrica all’interno dei medesimi sistemi idrici. L’autorità competente esprime la propria determinazione entro centoventi giorni, trascorsi i quali la domanda si intende accettata. Per tali usi i gestori sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell’articolo 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 .

    2. Le caratteristiche costruttive degli impianti per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo devono consentire lo sfruttamento delle infrastrutture idriche esistenti quali canali artificiali o condotte, senza incremento di portata derivata dal corpo idrico naturale e senza incremento del periodo in cui ha luogo il prelievo

  • IVA su auto, telefoni e spese promiscue: esempi pratici sull’art. 19-bis1 IVA

    IVA su auto, telefoni e spese promiscue: esempi pratici sull’art. 19-bis1 IVA

    In sintesi

    • L’art. 19-bis1 del DPR 633/1972 limita la detrazione IVA su alcuni beni e servizi a uso promiscuo.
    • Veicoli stradali a motore: IVA detraibile al 40% se non utilizzati esclusivamente nell’attività; 100% se formano oggetto dell’attività o per agenti e rappresentanti.
    • Carburanti e spese di gestione seguono la stessa misura di detrazione del veicolo cui si riferiscono.
    • Telefoni cellulari: la vecchia detrazione forfetaria del 50% (lett. g) è stata abrogata dal 2008; oggi la detrazione segue il principio di inerenza all’attività.

    La norma (art. 19-bis1, comma 1, lett. c, DPR 633/1972)

    «c) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore […] e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio.»

    Bene/servizio Detrazione IVA
    Auto a uso promiscuo 40%
    Auto oggetto dell’attività o agenti 100%
    Carburanti e gestione del veicolo Stessa misura del veicolo
    Telefoni cellulari (dal 2008) Per inerenza (fino al 100% se uso esclusivo)

    Tre casi pratici

    Auto usata anche per scopi privati

    Un’impresa acquista un’auto utilizzata sia per lavoro sia privatamente.

    Cosa fare: Detrarre l’IVA al 40%: la limitazione forfetaria copre l’uso promiscuo e vale anche per carburanti e manutenzione del veicolo.

    Auto di un agente di commercio

    Un agente acquista l’auto necessaria all’attività.

    Cosa fare: Detrarre l’IVA al 100%: per agenti e rappresentanti la limitazione del 40% non si applica.

    Cellulare aziendale usato anche in privato

    Un’impresa acquista smartphone usati in parte per scopi personali dai dipendenti.

    Cosa fare: Detrarre l’IVA secondo l’effettiva inerenza: piena se l’uso è esclusivamente aziendale, ridotta in caso di uso promiscuo documentabile.

    Spunti pratici

    • Il pagamento dei carburanti deve avvenire con mezzi tracciabili (carte di credito/debito/prepagate) per la detrazione.
    • La detraibilità IVA è cosa diversa dalla deducibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi (art. 164 TUIR).
    • Per i telefoni l’Agenzia ammette la detrazione integrale solo se si prova l’uso esclusivo nell’attività.

    Norme collegate

    Fonti affidabili

    • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19-bis1 (testo vigente)
    • L. 24 dicembre 2007, n. 244 (abrogazione lett. g sui telefoni)
    • TUIR, DPR 917/1986, art. 164 (deducibilità auto)

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  • Art. 69 octies T.U.B.: Misure attuative dei piani di risanamento

    Art. 69 octies T.U.B.: Misure attuative dei piani di risanamento

    Art. 69 octies T.U.B. – Misure attuative dei piani di risanamento.

    In vigore dal 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. La decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall’adottare una misura pur ricorrendone le circostanze e’ comunicata senza indugio alla Banca d’Italia.”

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  • Articolo 168 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 168 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 168 CCII – Pagamento di cambiale scaduta

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. In deroga a quanto disposto dall’articolo 166, comma 2, non può essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l’azione cambiaria di regresso. In tal caso, l’ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato di insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.

  • Art. 361 DPR 495/1992 – Pannelli per la segnalazione della sporgenza longitudinale del carico

    Art. 361 DPR 495/1992 – Pannelli per la segnalazione della sporgenza longitudinale del carico

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I pannelli quadrangolari per segnalare sporgenze longitudinali del carico da installarsi alla estremità della sporgenza ai sensi dell'articolo 164, comma 9, del codice devono corrispondere al tipo indicato nella figura V.3 e devono avere una superficie minima di 2500 cm(Elevato al Quadrato). Detta superficie deve essere rivestita con materiale retroriflettente a strisce alternate bianche e rosse disposte a 45°.

    2. Il pannello di cui al comma 1 deve essere visibile sia di giorno che di notte. A tal fine sulla superficie del pannello, costituito di norma da lamiera metallica, deve essere applicata pellicola rifrangente di classe 2, sia per le strisce bianche che per quelle rosse.

    3. Quando il carico sporge longitudinalmente per l'intera larghezza della parte posteriore del veicolo, i pannelli di segnalazione devono essere due, posti trasversalmente, ciascuno da un estremo del carico, o della sagoma sporgente.

    4. In ordine alla fabbricazione, prova e omologazione dei pannelli di segnalazione previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo

    192. 60

  • Art. 144 TUEL – Articolo 144

    Art. 144 TUEL – Articolo 144

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Con il decreto di scioglimento di cui all’articolo 143 è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell’ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.

    2. Presso il Ministero dell’interno è istituito, con personale della amministrazione, un comitato di sostegno e di monitoraggio dell’azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 1 e dei comuni riportati a gestione ordinaria.

    3. Con decreto del Ministro dell’interno, adottato a norma dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono determinate le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria per l’esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, le modalità di pubblicizzazione degli atti adottati dalla commissione stessa, nonché le modalità di organizzazione e funzionamento, del comitato di cui al comma 2.

  • Art. 30 bis T.U.IVA: Registrazione, dichiarazione e versamento d

    Art. 30 bis T.U.IVA: Registrazione, dichiarazione e versamento d

    Art. 30 bis T.U.IVA – Registrazione, dichiarazione e versamento dell’imposta relativa agli acquisti effettuati dagli enti non commerciali

    In vigore dal 20/02/2010 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto-legge del 30/12/1988 n. 550 Articolo 4

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Le disposizioni del presente articolo, come modificato dall’art. 1 decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 18, si applicano alle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2010.

    “1. I soggetti di cui all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), relativamente alle operazioni di acquisto di beni e servizi realizzate nello svolgimento di attivita’ non commerciali, per le quali hanno applicato l’imposta ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, adempiono gli obblighi di registrazione, dichiarazione e versamento secondo le modalita’ e nei termini previsti dagli articoli 47, comma 3, e 49 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.”

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  • Art. 100 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 100 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 100 L. Fall. – [Impugnazione dei crediti ammessi]

    [Impugnazione dei crediti ammessi]