Autore: Andrea Marton

  • Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    Il contratto a tempo parziale consente di ridurre l’orario rispetto al tempo pieno mantenendo tutte le tutele del lavoro subordinato, riproporzionate alla durata della prestazione. Forma scritta, lavoro supplementare, trasformazione e diritto di precedenza ne sono i punti chiave, regolati dal D.Lgs. 81/2015 e dal CCNL di settore.

    In sintesi

    Il contratto part-time richiede forma scritta con indicazione di durata e collocazione dell’orario. Il lavoro supplementare e le clausole elastiche operano nei limiti di legge e di CCNL; il trattamento è riproporzionato; la trasformazione FT/PT è volontaria e opera il diritto di precedenza al tempo pieno (D.Lgs. 81/2015).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Forme del part-time · Lavoro supplementare · Trasformazione e diritto di precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 4-12 (disciplina del part-time) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per limiti, maggiorazioni e clausole
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del part-time

    Il tempo parziale può articolarsi in tre forme, a seconda di come la riduzione dell’orario si distribuisce nel tempo. La distinzione rileva soprattutto per l’applicazione del lavoro supplementare e delle clausole elastiche.

    Le tre forme di part-time
    Forma Come si articola l’orario Esempio
    Orizzontale Riduzione dell’orario giornaliero, su tutti i giorni lavorativi 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì
    Verticale Orario pieno ma solo in alcuni giorni, settimane o mesi Tre giornate intere a settimana
    Misto Combinazione di orizzontale e verticale Alcuni giorni pieni e altri a orario ridotto
    Il contratto part-time deve essere stipulato per iscritto e indicare durata e collocazione dell’orario (D.Lgs. 81/2015). Gli importi di maggiorazione del lavoro supplementare e le condizioni delle clausole elastiche sono fissati dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Lavoro supplementare e clausole elastiche

    Anche dove il part-time è meno diffuso, la sua gestione passa per due istituti che la legge disegna e il CCNL completa.

    Lavoro supplementare

    È la prestazione resa oltre l’orario part-time concordato, entro il limite del tempo pieno. Il D.Lgs. 81/2015 ne ammette il ricorso e rimette al CCNL la disciplina di numero massimo, causali e maggiorazione. È cosa diversa dallo straordinario, che presuppone il superamento del tempo pieno.

    Clausole elastiche

    Permettono di variare la collocazione dell’orario o di aumentarne la durata; richiedono patto scritto, preavviso di due giorni lavorativi e compensazioni stabilite dal CCNL. Il rifiuto di sottoscriverle non può giustificare il licenziamento.

    Tutele per categorie protette

    Studenti, lavoratori con patologie oncologiche, genitori di figli piccoli e titolari di permessi L. 104 godono di facoltà rafforzate di revoca o non adesione alle clausole elastiche e, in alcuni casi, di un diritto alla trasformazione del rapporto.

    Trattamento e principio di non discriminazione

    Il lavoratore part-time non può ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al collega a tempo pieno comparabile: ha gli stessi diritti, riproporzionati alla minore durata della prestazione (art. 7, D.Lgs. 81/2015). Sono riproporzionati, tra l’altro, la retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive e il TFR; restano invece pieni i diritti non frazionabili (ad esempio le tutele in materia di salute e sicurezza). Anche l’anzianità di servizio si calcola per intero, come per un rapporto a tempo pieno.

    Trasformazione del rapporto e diritto di precedenza

    Il passaggio da tempo pieno a part-time, e viceversa, è volontario: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

    La legge tutela inoltre alcune situazioni: chi è affetto da patologie oncologiche o gravi, i genitori di figli piccoli e chi assiste familiari con L. 104 hanno priorità o un vero e proprio diritto alla trasformazione in part-time. Specularmente, il lavoratore che ha trasformato il rapporto in part-time gode di un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del CCNL.

    Casi pratici

    Tizio — trasformazione da tempo pieno a part-time
    Tizio chiede di passare al part-time. La trasformazione non è un atto unilaterale: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il suo rifiuto di trasformare il rapporto, o quello del datore, non può di per sé giustificare un licenziamento. Se in futuro vorrà tornare al tempo pieno, avrà un diritto di precedenza sulle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti.
    Caia — ferie e tredicesima nel part-time
    Caia è part-time verticale (lavora solo il mattino). Ferie, tredicesima e TFR le spettano riproporzionati alla durata effettiva della prestazione, secondo il principio di non discriminazione: non un trattamento diverso, ma proporzionato. La maturazione segue le regole del CCNL applicate alla quota di orario svolto.

    Domande frequenti

    Il contratto part-time deve essere scritto?
    Sì. La forma scritta è richiesta e il contratto deve indicare la durata della prestazione e la collocazione dell’orario. La sua assenza può essere fatta valere dal lavoratore per ottenere l’accertamento del rapporto e, a certe condizioni, il riconoscimento di un orario pieno.
    Che differenza c’è tra lavoro supplementare e straordinario?
    Il lavoro supplementare è quello reso dal part-time oltre l’orario concordato ma entro il tempo pieno; lo straordinario presuppone invece il superamento dell’orario a tempo pieno. Hanno discipline e maggiorazioni diverse, fissate dal CCNL.
    Ferie e tredicesima del part-time sono dimezzate?
    Non dimezzate, ma riproporzionate alla durata della prestazione, in applicazione del principio di non discriminazione. L’anzianità di servizio, invece, si computa per intero.
    Da part-time ho diritto a tornare a tempo pieno?
    Hai un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL. La trasformazione vera e propria richiede comunque l’accordo tra le parti.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per limiti del lavoro supplementare, maggiorazioni e condizioni delle clausole elastiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Articolo 135 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 135 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 135 CCII – Sostituzione del curatore

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Al fine di evitare conflitti di interessi, il debitore e i creditori ammessi possono chiedere la sostituzione del curatore indicandone al tribunale le ragioni. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta e verificata l’assenza di conflitto di interessi in capo ai creditori istanti, provvede alla nomina del nuovo curatore.

    2. […]

  • Articolo 140 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 140 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 140 CCII – Funzioni e responsabilita’ del comitato dei creditori e dei suoi componenti

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il comitato dei creditori vigila sull’operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni.

    2. Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.

    3. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente. Il voto può essere espresso in riunioni collegiali o mediante consultazioni telematiche, purchè sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto. Quando il comitato è chiamato a esprimere pareri non vincolanti, il parere si intende favorevole se non viene comunicato al curatore nel termine di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente, o nel diverso termine assegnato dal curatore in caso di urgenza.

    4. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3, terzo periodo, in caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, oppure in caso di impossibilità di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato.

    5. Il comitato e ogni suo componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura e hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al debitore. Se ricorrono le circostanze di cui al comma 4 gli stessi poteri possono essere esercitati da ciascun creditore, previa l’autorizzazione del giudice delegato.

    6. I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese, oltre all’eventuale compenso riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all’articolo 139, comma 3.

    7. Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l’articolo 2407, primo e terzo comma, del codice civile.

    8. L’azione di responsabilità può essere proposta dal curatore durante lo svolgimento della procedura. Il giudice delegato provvede all’immediata sostituzione dei componenti del comitato dei creditori nei confronti dei quali ha autorizzato l’azione.

  • Art. 1150 Codice della Navigazione – Omicidio del superiore

    Art. 1150 Codice della Navigazione – Omicidio del superiore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se il fatto previsto nell'articolo 575 del codice penale è commesso da un componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile contro un superiore nell'atto o a causa dell'adempimento delle di lui funzioni, la pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni; se il fatto è commesso durante la navigazione, si applica la pena dell'ergastolo.

  • Art. 155 Cod. Amb. – tariffa del servizio di fognatura e depurazione

    Art. 155 Cod. Amb. – tariffa del servizio di fognatura e depurazione

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Il gestore è tenuto a versare i relativi proventi, risultanti dalla formulazione tariffaria definita ai sensi dell’articolo 154, a un fondo vincolato intestato all’ente di governo dell’ambito , che lo mette a disposizione del gestore per l’attuazione degli interventi relativi alle reti di fognatura ed agli impianti di depurazione previsti dal piano d’ambito. La tariffa non è dovuta se l’utente è dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri, sempre che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell’ente di governo dell’ambito .

    2. In pendenza dell’affidamento della gestione dei servizi idrici locali al gestore del servizio idrico integrato, i comuni già provvisti di impianti di depurazione funzionanti, che non si trovino in condizione di dissesto, destinano i proventi derivanti dal canone di depurazione e fognatura prioritariamente alla manutenzione degli impianti medesimi.

    3. Gli utenti tenuti al versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti pubblici.

    4. Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell’acqua scaricata è determinato in misura pari al cento per cento del volume di acqua fornita.

    5. Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate e sulla base del principio “chi inquina paga”. È fatta salva la possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura, sempre che i relativi sistemi di depurazione abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell’ente di governo dell’ambito .

    6. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali è ridotta in funzione dell’utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o già usata. La riduzione si determina applicando alla tariffa un correttivo, che tiene conto della quantità di acqua riutilizzata e della quantità delle acque primarie impiegate.

  • Mensa aziendale, buoni pasto e indennità nel CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    Mensa aziendale, buoni pasto e indennità nel CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    Dove esistono mense aziendali o grandi siti produttivi, il servizio sostitutivo del pasto può assumere forme diverse — mensa interna, convenzioni, buoni pasto, indennità sostitutiva — ciascuna con un proprio trattamento fiscale. Capire quale spetta e quanto è esente da imposte evita sorprese in busta paga.

    In sintesi

    La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR). I buoni pasto sono esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 8 €/giorno se elettronici; l’indennità sostitutiva è di regola imponibile, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione. Il diritto al beneficio nasce dal CCNL.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Mensa aziendale · Buoni pasto · Indennità sostitutiva · Regime fiscale
    Riferimenti
    Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del servizio pasto a confronto

    Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

    Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
    Forma In che cosa consiste Regime fiscale
    Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
    Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
    Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Gli importi e le condizioni di spettanza sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Mensa aziendale e forme alternative

    Nei grandi siti produttivi il pasto può essere garantito in più modi, fiscalmente non equivalenti.

    La mensa aziendale e le convenzioni

    La somministrazione di vitto in una mensa gestita direttamente dal datore o da terzi, e le convenzioni con esercizi di ristorazione, non concorrono al reddito del lavoratore (art. 51, comma 2, TUIR): è la forma fiscalmente più vantaggiosa, senza limiti di importo.

    I buoni pasto

    Dove la mensa non c’è, il datore può riconoscere buoni pasto: esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 8 €/giorno se elettronici, con imponibile sull’eccedenza.

    L’indennità sostitutiva

    La somma in denaro erogata al posto del servizio mensa è di norma imponibile, salvo l’esenzione fino a 5,29 €/giorno riservata agli addetti ai cantieri e alle strutture lavorative a carattere temporaneo o in zone prive di ristorazione.

    Un diritto contrattuale, non di legge

    È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Casi pratici

    Tizio — mensa aziendale interna
    Tizio lavora in uno stabilimento con mensa interna. Il valore del pasto consumato in mensa non concorre al suo reddito: è integralmente esente, senza limiti di importo. Se in alcune giornate la mensa è chiusa e riceve un buono pasto elettronico, quel buono è esente fino a 8 €.
    Caia — indennità sostitutiva in trasferta di cantiere
    Caia è addetta a un cantiere temporaneo in una zona priva di ristoranti e percepisce un’indennità sostitutiva di mensa. Ricorrendo i presupposti di legge, l’indennità è esente fino a 5,29 €/giorno; l’eventuale eccedenza è imponibile.

    Domande frequenti

    Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
    No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
    Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
    Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
    Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
    No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
    Il pasto consumato nella mensa aziendale è tassato?
    No. La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR), senza limiti di importo. È la forma più vantaggiosa rispetto a buoni pasto e indennità.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • CCNL Editoria Libraria: tabelle retributive e minimi contrattuali

    CCNL Editoria Libraria

    Tabelle retributive e minimi contrattuali nel CCNL Editoria Libraria

    Il contratto collettivo per i dipendenti delle case editrici di libri articola la retribuzione su una griglia di livelli che riflette la complessità del lavoro editoriale: dalla gestione dei diritti d’autore alla redazione, dall’amministrazione alla produzione. Conoscere la struttura salariale aiuta lavoratori e datori a verificare la conformità delle buste paga e a pianificare gli sviluppi di carriera.

    In sintesi

    Il CCNL Editoria Libraria articola la retribuzione su livelli di inquadramento con minimi tabellari fissati dal contratto nazionale e aggiornati a ogni rinnovo. Alle case editrici librarie si applicano anche scatti di anzianità e voci accessorie (tredicesima, quattordicesima). Per gli importi vigenti è indispensabile consultare il testo ufficiale depositato presso il CNEL.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (lavoratori)
    SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCOM-UIL
    Parti firmatarie (datori)
    Associazioni degli editori di libri
    Categorie
    Impiegati, quadri e redattori dipendenti da case editrici librarie
    Ambito
    Dipendenti di case editrici operanti nel settore dell’editoria libraria
    Vigenza
    2024-2026 (rinnovo del 19 dicembre 2023)
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Importi minimi

    Gli importi tabellari di questo CCNL (paga base, indennità e voci accessorie per i diversi livelli) sono fissati dagli accordi sottoscritti dalle parti firmatarie e aggiornati con i rinnovi contrattuali. Per gli importi esatti al centesimo, in vigore alla data corrente, si rinvia alle tabelle retributive ufficiali allegate al testo del CCNL e all’archivio dei contratti collettivi del CNEL.

    Il rinnovo del 19 dicembre 2023 (vigenza 2024-2026)

    Le case editrici librarie applicano il CCNL unico per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali, rinnovato il 19 dicembre 2023 da Assografici, AIE e ANES con SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL. I dati economici verificati del rinnovo:

    • Aumento a regime di 270 € sul livello di riferimento, di cui 252 € sui minimi tabellari (in tranche nel triennio) e 18 € in welfare.
    • Vigenza 2024-2026: il contratto è quindi in scadenza a fine 2026 e la stagione del nuovo rinnovo definirà i prossimi adeguamenti.

    Gli importi per livello dell’area editoriale si leggono nelle tabelle allegate al testo contrattuale; per la posizione individuale fa fede la busta paga con l’inquadramento applicato.

    Fonte: accordo di rinnovo 19/12/2023 (comunicati SLC-CGIL e Assografici). Dati verificati l’8 luglio 2026.

    Struttura della retribuzione: le componenti principali

    La retribuzione complessiva di un dipendente di casa editrice si compone di più voci che, sommate, formano la retribuzione globale di fatto. Le componenti fondamentali sono:

    • Minimo tabellare: la voce base, differenziata per livello di inquadramento e fissata dalla tabella allegata al contratto nazionale. È il pavimento retributivo obbligatorio: nessun accordo aziendale può scendere al di sotto di tale importo.
    • Scatti di anzianità: aumenti automatici che maturano al raggiungimento di ogni soglia temporale prevista dal contratto (di norma biennale o triennale), fino al numero massimo di scatti stabilito per livello.
    • Tredicesima mensilità: erogata entro il mese di dicembre, pari a un dodicesimo della retribuzione annua per ogni mese o frazione di mese di servizio nell’anno.
    • Quattordicesima mensilità o somme equivalenti: la previsione è da verificare nel testo contrattuale vigente o negli accordi aziendali del settore.
    • Eventuali voci accessorie aziendali: premi di produzione, indennità specifiche o superminimi individuali concordati al momento dell’assunzione o in sede di contrattazione di secondo livello.

    Distinzione fondamentale: il minimo contrattuale è un dato certo fissato dalle tabelle contrattuali; il superminimo è una voce aggiuntiva individuale che il datore può concedere discrezionalmente e che, salvo diverso accordo scritto, non è assorbibile in caso di rinnovi contrattuali.

    La griglia dei livelli e le figure del settore editoriale librario

    Il settore editoriale librario si caratterizza per la coesistenza di professioni intellettuali (redattori, editor, responsabili editoriali) e figure impiegatizio-amministrative (contabili, addetti ai diritti, commerciali). Il CCNL riflette questa articolazione attraverso una griglia di livelli che spazia dai profili di ingresso fino ai quadri con responsabilità gestionale.

    Le figure tipiche del settore e il loro collocamento approssimativo nella scala contrattuale sono:

    Figure professionali tipiche dell’editoria libraria e livello di inquadramento indicativo
    Figura professionale Inquadramento tipico Note
    Redattore junior / assistente editoriale Livelli intermedi di ingresso Svolge attività redazionale sotto supervisione
    Redattore / editor Livelli intermedi Responsabile del testo; coordina con autori e traduttori
    Capo redattore / responsabile editoriale Livelli alti Gestisce linea editoriale o collana
    Addetto diritti d’autore / rights manager Livelli intermedi o alti Negozia diritti con agenti letterari e editori esteri
    Impiegato amministrativo / contabile Livelli intermedi Funzioni di back-office, royalties, fatturazione
    Quadro Livello Q Responsabilità gestionale su unità o funzione aziendale

    Gli scatti di anzianità: meccanismo e calcolo

    Gli scatti di anzianità rappresentano uno degli istituti più importanti per chi lavora a lungo nella stessa casa editrice. Il meccanismo è il seguente:

    • Matura un nuovo scatto al completamento di ogni periodo (biennio o triennio, secondo quanto fissato dal CCNL) di anzianità di servizio continuativa.
    • L’importo di ogni singolo scatto è differenziato per livello: le posizioni più alte ricevono scatti di importo nominale maggiore.
    • Esiste un numero massimo di scatti ottenibili (tetto contrattuale), oltre il quale l’anzianità ulteriore non genera aumenti automatici.
    • Gli scatti maturati concorrono alla base di calcolo del TFR, della tredicesima e di tutti gli altri istituti che si calcolano sulla retribuzione.

    L’anzianità si computa dall’inizio del rapporto, incluso il periodo di prova superato. I periodi di assenza per malattia, infortunio e maternità non interrompono la maturazione dell’anzianità, a meno che il contratto non disponga diversamente per assenze prolungate oltre il comporto.

    Tredicesima e voci variabili

    La tredicesima mensilità (gratifica natalizia) è dovuta a tutti i dipendenti dell’editoria libraria proporzionalmente ai mesi di servizio nell’anno solare. Si calcola sull’imponibile retributivo che il contratto indica come base: di norma il minimo tabellare più gli scatti di anzianità e le voci fisse, con esclusione delle indennità aventi carattere occasionale.

    Per quanto riguarda la quattordicesima o l’eventuale premio annuale, la previsione contrattuale va verificata nel testo vigente: alcuni accordi del settore editoriale riconoscono un’ulteriore mensilità o una somma forfettaria legata all’andamento aziendale (contrattazione di secondo livello).

    Altre voci variabili tipiche del settore:

    • Indennità di funzione per i quadri: riconosciuta ai lavoratori con inquadramento Q a titolo di corrispettivo per la responsabilità gestionale.
    • Rimborso spese per trasferte e fiere del libro: le missioni fuori sede (Fiera di Francoforte, Salone del Libro di Torino, ecc.) sono disciplinate dal CCNL o da accordi aziendali; i rimborsi non concorrono alla retribuzione imponibile ai fini TFR.
    • Buoni pasto o ticket restaurant: diffusi nel settore come benefit, non computabili nella base TFR se erogati in natura o come rimborso spese.

    Il TFR nel settore editoriale librario

    Il Trattamento di Fine Rapporto è disciplinato dall’art. 2120 c.c. e si calcola accantonando ogni anno una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5, rivalutata secondo il coefficiente legale (1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT).

    Ai fini del TFR si computa ogni voce retributiva con carattere di continuità e non occasionalità: minimo tabellare, scatti di anzianità, tredicesima (per la quota mensile), indennità contrattuali fisse. Sono invece escluse le somme erogate a titolo di rimborso spese documentate.

    Il lavoratore può destinare il TFR maturando a una forma di previdenza complementare (fondo di categoria o fondo aperto). In assenza di scelta esplicita entro il termine legale di sei mesi dall’assunzione, il silenzio-assenso determina il conferimento al fondo di previdenza complementare del settore o, se non presente o se il lavoratore non è aderente, all’INPS (Fondo di Tesoreria ex art. 1, co. 755, l. 296/2006).

    Contrattazione di secondo livello e superminimi

    Nel settore editoriale librario, specie nelle medie e grandi case editrici, la contrattazione aziendale integra il CCNL con accordi su:

    • premi di risultato (collegati a obiettivi di fatturato, vendite o tiratura);
    • partecipazione agli utili;
    • benefit (polizza sanitaria integrativa, contributo previdenza complementare aggiuntivo);
    • orario flessibile e lavoro agile (smart working), sempre più diffuso nel settore.

    I superminimi individuali — ovvero gli importi pattuiti in sede di assunzione al di sopra del minimo tabellare — possono essere assorbibili o non assorbibili in caso di aumenti contrattuali, a seconda di quanto stabilito nella lettera di assunzione o in un accordo scritto. In mancanza di clausola esplicita, la giurisprudenza di legittimità tende a ritenere i superminimi assorbibili dagli aumenti contrattuali, salvo che la loro attribuzione sia stata espressamente motivata con ragioni diverse dall’adeguamento al contratto.

    Casi pratici

    Tizio — Redattore con scatti di anzianità e questione di assorbibilità
    Tizio lavora come redattore in una casa editrice di saggistica dal 2018. Al momento dell’assunzione aveva concordato un superminimo individuale di importo fisso mensile, senza che nella lettera di assunzione fosse specificato se fosse «ad personam non assorbibile». Al rinnovo contrattuale del 2024, l’azienda comunica a Tizio che il superminimo viene assorbito per la parte corrispondente all’aumento tabellare. Tizio contesta la scelta. La questione ruota intorno alla formulazione della lettera di assunzione: in assenza di clausola di non assorbibilità esplicita, la prassi prevalente ammette l’assorbimento. Tizio è invitato a rivolgersi al sindacato per una valutazione del caso concreto.
    Caia — Rights manager, tredicesima e part-time verticale
    Caia è assunta con contratto part-time verticale al 60% (tre giorni alla settimana) come addetta ai diritti esteri. La sua tredicesima mensilità deve essere proporzionata alla percentuale del part-time: se la retribuzione mensile a tempo pieno corrispondente al suo livello è X, Caia percepisce una tredicesima pari a X × per ogni mese lavorato. Lo stesso criterio di proporzionalità si applica agli scatti di anzianità (che maturano in base alla percentuale di orario) e al TFR.

    Domande frequenti

    Come è strutturata la retribuzione nel CCNL Editoria Libraria?
    La retribuzione è composta dal minimo tabellare (fissato per ciascun livello di inquadramento dal contratto nazionale), dagli scatti di anzianità e da eventuali voci aziendali. Il totale rappresenta la base di calcolo per TFR, tredicesima e altri istituti. Gli importi precisi si trovano nel testo contrattuale vigente depositato presso il CNEL.
    Gli scatti di anzianità sono previsti nel CCNL Editoria Libraria?
    Sì. Il contratto prevede scatti di anzianità periodici, riconosciuti al maturare di ciascun biennio o triennio di servizio continuativo presso lo stesso datore, fino a un massimo di scatti stabilito dalla parte normativa. L’importo dello scatto varia in base al livello di inquadramento.
    I redattori hanno una retribuzione diversa dagli impiegati?
    Il CCNL distingue le figure redazionali dagli impiegati amministrativi e tecnici, attribuendo loro livelli di inquadramento specifici. La retribuzione è proporzionata al livello assegnato; non esiste una voce separata «indennità redazionale» automatica, salvo previsioni aziendali o accordi integrativi.
    La tredicesima mensilità è dovuta nel settore editoriale librario?
    Sì. Il CCNL Editoria Libraria prevede la tredicesima mensilità (gratifica natalizia) erogata entro il mese di dicembre. In molti accordi del settore è prevista anche la quattordicesima mensilità o una somma equivalente, da verificare nel testo contrattuale vigente.
    Come si calcola il TFR per un redattore di casa editrice?
    Il TFR si calcola secondo la regola generale dell’art. 2120 c.c.: la retribuzione annua utile ai fini TFR è divisa per 13,5. Il CCNL specifica le voci da includere; in assenza di diversa previsione si applica il criterio legale. Il lavoratore può destinare il TFR a previdenza complementare.

    Stesso CCNL: consulta anche come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al testo consolidato del CCNL per i lavoratori dipendenti delle case editrici librarie. Per le tabelle retributive numeriche vigenti è indispensabile consultare il testo ufficiale depositato presso il CNEL. Per situazioni specifiche ci si rivolga a un consulente del lavoro o alle organizzazioni sindacali firmatarie (SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL).

  • Art. 25 Cont. Trib. – iscrizione del ricorso

    Art. 25 Cont. Trib. – iscrizione del ricorso

    Art. 25 Cont. Trib. – Iscrizione del ricorso nel registro generale. Fascicolo d’ufficio del processo e fascicoli di parte

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. La segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d’ufficio del processo, inserendovi i fascicoli del ricorrente e delle altre parti, con gli atti e i documenti prodotti, nonchè, successivamente, gli originali dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti e copia delle sentenze.

    2. I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo. Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d’ufficio. […]

    3. La segreteria sottopone al presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado il fascicolo del processo appena formato.

  • Art. 84 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 84 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 84 L. Fall. – Dei sigilli

    Dei sigilli

  • Art. 21 D.Lgs. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva

    Art. 21 D.Lgs. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva

    D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – testo aggiornato

    1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.

    2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e dall’ articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all’ articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 , nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l’altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.

  • CCNL Energia e Petrolio: tabelle retributive e minimi 2025-2027

    CCNL Energia e Petrolio

    Tabelle retributive CCNL Energia e Petrolio 2025-2027: minimi per livello

    Il rinnovo contrattuale del 16 aprile 2025 ha ridefinito i minimi mensili per i circa 40.000 lavoratori del settore: raffinazione, estrazione idrocarburi, distribuzione carburanti, GPL. La struttura retributiva si articola su sei livelli con aumenti scaglionati fino al luglio 2027.

    In sintesi

    Il CCNL Energia e Petrolio (rinnovo aprile 2025, vigenza 2025-2027) prevede minimi mensili da 1.980,95 € (livello 6, gennaio 2026) a 3.582,54 € (livello 1, gennaio 2026). Gli aumenti sono scaglionati in quattro tranche fino a luglio 2027, per un incremento complessivo di 311 € sul livello di riferimento.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Energia · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    16 aprile 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
    Platea
    circa 40.000 lavoratori
    Codice CNEL
    B254

    Tabella riepilogativa

    Minimi contrattuali mensili lordi (TEM) per livello — CCNL Energia e Petrolio
    Livello 01/07/2025 01/12/2025 01/01/2026 01/07/2026
    1/5 (quadri, livello più alto) 3.513,55 € 3.554,94 € 3.582,54 € 3.658,42 €
    1/4 3.513,55 € 3.554,94 € 3.582,54 € 3.658,42 €
    1/3 3.513,55 € 3.554,94 € 3.582,54 € 3.658,42 €
    2/4 3.182,05 € 3.219,54 € 3.244,53 € 3.313,25 €
    3/4 2.881,73 € 2.915,68 € 2.938,31 € 3.000,55 €
    4/4 2.546,61 € 2.576,61 € 2.596,61 € 2.651,61 €
    5/4 2.233,24 € 2.259,54 € 2.277,08 € 2.325,31 €
    6 (inserimento) 1.942,80 € 1.965,69 € 1.980,95 € 2.022,90 €

    Nota: importi TEM (Trattamento Economico Minimo) al lordo di trattenute previdenziali e fiscali. Non includono l’EDR IPCA, gli scatti di anzianità, le indennità di funzione né le voci variabili. Il livello 6 si applica di norma ai nuovi assunti nei primi 12 mesi di inserimento.

    Struttura dell’aumento 2025-2027

    Il rinnovo del 16 aprile 2025 ha previsto un incremento complessivo di 311 euro sul livello di riferimento, articolato in due componenti distinte:

    • Recupero inflazione 2022-2023: 134 € totali, di cui 100 € di aumento sui minimi dal 1° gennaio 2025 e 34 € di EDR IPCA dal 1° marzo 2025.
    • Tranche contrattuali 2025-2027: 30 € dal 1° dicembre 2025; 20 € dal 1° gennaio 2026 più 7 € di EDR; 55 € dal 1° luglio 2026; 65 € dal 1° luglio 2027.

    L’Elemento Distinto della Retribuzione (EDR IPCA)

    L’EDR IPCA è una voce separata dal minimo tabellare, indicizzata all’inflazione misurata dall’ISTAT con il parametro IPCA depurato dei prezzi energetici importati. Il contratto lo mantiene distinto per consentire una verifica periodica degli scostamenti tra inflazione prevista e reale.

    EDR IPCA mensile per livello (decorrenze 2025-2026)
    Livello 01/03/2025 01/07/2025 01/01/2026
    1/5 46,91 € 60,71 € 70,37 €
    2/4 42,48 € 54,98 € 63,73 €
    3/4 38,47 € 49,79 € 57,71 €
    4/4 34,00 € 44,00 € 51,00 €
    5/4 29,82 € 38,59 € 44,73 €
    6 25,94 € 33,57 € 38,91 €

    Cosa si aggiunge al minimo tabellare

    La retribuzione globale mensile (RGM) comprende il TEM più le seguenti voci:

    • EDR IPCA: vedi tabella sopra.
    • Scatti di anzianità: maturano ogni 3 anni di servizio; il CCNL stabilisce importi per livello (indicativamente da circa 14 a 25 € per scatto, da verificare sulle tabelle contrattuali ufficiali).
    • Indennità di funzione quadri: 190 € mensili (su 14 mensilità) fino al 31 dicembre 2026, elevati a 200 € dal 1° gennaio 2027.
    • Superminimi individuali: eventuali maggiorazioni concordate con il datore di lavoro, assorbibili o non assorbibili.
    • Indennità di turno e ciclo continuo: specifiche per lavoratori in turni 24/24 o su impianti a ciclo continuo (raffinerie).

    Retribuzione lorda e netta: orientamento

    La conversione da lordo a netto dipende da aliquote IRPEF, addizionali regionali e comunali, carichi di famiglia e detrazioni spettanti. A titolo meramente orientativo, per un lavoratore dipendente senza carichi familiari:

    Stima orientativa netto mensile (01/01/2026, senza scatti né indennità)
    Livello Lordo mensile (TEM) Netto stimato
    6 1.980,95 € circa 1.500 €
    5/4 2.277,08 € circa 1.660 €
    4/4 2.596,61 € circa 1.840 €
    3/4 2.938,31 € circa 2.020 €
    2/4 3.244,53 € circa 2.170 €
    1 (tutte sottoclassi) 3.582,54 € circa 2.340 €

    La stima è puramente indicativa. Il netto reale varia in base a regione, comune di residenza, carichi familiari e bonus fiscali previsti dalla normativa in vigore.

    Casi pratici

    Tizio — Operatore di raffineria al livello 4/4
    Tizio lavora come operatore di processo in una raffineria applicando il CCNL Energia e Petrolio, inquadrato al livello 4/4 con 6 anni di anzianità. Dal 1° gennaio 2026 il suo TEM mensile è 2.596,61 €. Aggiungendo l’EDR IPCA (51,00 €) e due scatti di anzianità maturati, la sua retribuzione base supera i 2.660 € lordi mensili, ai quali si sommano le indennità di turno legate al ciclo continuo dell’impianto.
    Caia — Ingegnere di processo inquadrata al livello 2/4
    Caia è ingegnera chimica con 8 anni di anzianità, inquadrata al livello 2/4. Il suo TEM al 1° luglio 2026 è 3.313,25 €, più EDR IPCA (63,73 € da gennaio 2026). Con il contratto a 14 mensilità, il suo reddito annuo lordo da soli minimi contrattuali supera i 48.000 €, prima di aggiungere premi aziendali e scatti. A luglio 2026 incassa la quattordicesima, voce da non confondere con il premio di risultato che può essere previsto dagli accordi aziendali.
    Sempronio — Neoassunto al livello 6
    Sempronio è assunto come operatore logistico al livello 6 (inserimento). Il suo TEM dal 1° luglio 2026 è 2.022,90 € mensili. Dopo i primi 12 mesi, se confermato in servizio, viene reinquadrato al livello 5/4 con un salto retributivo automatico a 2.325,31 € (luglio 2026). L’aumento è di circa 302 € mensili lordi solo per effetto del passaggio di livello contrattuale.

    Domande frequenti

    Qual è il minimo tabellare del CCNL Energia e Petrolio nel 2026?
    Dal 1° gennaio 2026 il minimo mensile va da 1.980,95 € (livello 6) a 3.582,54 € (livello 1). Dal 1° luglio 2026 scatta un ulteriore aumento che porta il livello 1 a 3.658,42 € e il livello 6 a 2.022,90 €.
    Quante mensilità prevede il CCNL Energia e Petrolio?
    Il contratto prevede 14 mensilità: oltre alle 12 ordinarie, è corrisposta la tredicesima a dicembre e la quattordicesima a giugno, ciascuna pari a una mensilità della retribuzione globale maturata nel periodo di riferimento.
    Cos’è l’EDR IPCA nel CCNL Energia e Petrolio?
    L’EDR (Elemento Distinto della Retribuzione) è una voce separata dal minimo tabellare, indicizzata all’inflazione IPCA. Dal 1° gennaio 2026 vale 70,37 € mensili al livello 1/5 e 38,91 € al livello 6. Si somma al minimo ma può essere assorbita in caso di rinnovo con aumenti superiori all’inflazione.
    L’aumento contrattuale è automatico o va concordato?
    Gli aumenti dei minimi tabellari sono automatici e decorrono dalle date stabilite nell’accordo di rinnovo, senza necessità di accordi individuali. Il datore di lavoro è tenuto ad applicarli dalla decorrenza prevista.
    Cosa si aggiunge al minimo tabellare in busta paga?
    Al minimo si sommano: EDR IPCA, scatti di anzianità, eventuali superminimi individuali, indennità di funzione per i quadri (190 € fino al 2026, 200 € dal 2027), indennità per turni notturni o ciclo continuo, e le due mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima).
    I minimi si applicano anche alle raffinerie?
    Sì, il CCNL si applica a tutte le aziende associate a Confindustria Energia nel settore petrolio, raffinazione, distribuzione carburanti, estrazione idrocarburi e attività connesse.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Energia e Petrolio del 16 aprile 2025 (vigenza 2025-2027). Le tabelle retributive riportate sono tratte da fonti secondarie attendibili; per i valori ufficiali fare riferimento al testo contrattuale disponibile tramite Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil o Confindustria Energia. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro o il sindacato di categoria.

  • Art. 151 Cod. Amb. – (rapporti tra ente di governo dell’ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato) ((

    Art. 151 Cod. Amb. – (rapporti tra ente di governo dell’ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato) ((

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Il rapporto tra l’ente di governo dell’ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall’ente di governo dell’ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a quanto previsto dall’ articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall’articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 .

    2. A tal fine, le convenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere in particolare: a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio; b) la durata dell’affidamento, non superiore comunque a trenta anni; b-bis) le opere da realizzare durante la gestione del servizio come individuate dal bando di gara c) l’obbligo del raggiungimento e gli strumenti per assicurare il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione; d) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all’utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti; e) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall’ente di governo dell’ambito e del loro aggiornamento annuale, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze; f) l’obbligo di adottare la carta di servizio sulla base degli atti d’indirizzo vigenti; g) l’obbligo di provvedere alla realizzazione del Programma degli interventi; h) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio e l’obbligo di predisporre un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall’articolo 165; i) il dovere di prestare ogni collaborazione per l’organizzazione e l’attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l’ente di governo dell’ambito ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento; l) l’obbligo di dare tempestiva comunicazione all’ente di governo dell’ambito del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell’erogazione del servizio, nonché l’obbligo di assumere ogni iniziativa per l’eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell’Autorità medesima; m) l’obbligo di restituzione, alla scadenza dell’affidamento, delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione , nonché la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell’affidamento, anche tenendo conto delle previsioni di cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 , ed i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente ; n) l’obbligo di prestare idonee garanzie finanziarie e assicurative; o) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile ; p) le modalità di rendicontazione delle attività del gestore. 3. Sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1 o, in mancanza di questa, sulla base della normativa vigente, l’ente di governo dell’ambito predispone uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai capitolati della procedura di gara. Le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico

    4. Nel Disciplinare allegato alla Convenzione di gestione devono essere anche definiti, sulla base del programma degli interventi, le opere e le manutenzioni straordinarie, nonché il programma temporale e finanziario di esecuzione.

    5. L’affidamento del servizio è subordinato alla prestazione da parte del gestore di idonea garanzia fideiussoria. Tale garanzia deve coprire gli interventi da realizzare nei primi cinque anni di gestione e deve essere annualmente aggiornata in modo da coprire gli interventi da realizzare nel successivo quinquennio.

    6. Il gestore cura l’aggiornamento dell’atto di Ricognizione entro i termini stabiliti dalla convenzione.

    7. COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164 .

    8. Le società concessionarie del servizio idrico integrato, nonché le società miste costituite a seguito dell’individuazione del socio privato mediante gara europea affidatarie del servizio medesimo, possono emettere prestiti obbligazionari sottoscrivibili esclusivamente dagli utenti con facoltà di conversione in azioni semplici o di risparmio. Nel caso di aumento del capitale sociale, una quota non inferiore al dieci per cento è offerta in sottoscrizione agli utenti del servizio.