In caso di malattia, gli operai florovivaisti OTI hanno diritto a un periodo di comporto entro cui il rapporto e protetto dal licenziamento. L’INPS eroga l’indennita di malattia dal quarto giorno (i primi tre sono a carico del datore secondo CCNL). In caso di infortunio sul lavoro, l’INAIL interviene con indennita e rendita. Per gli OTD le tutele sono ridotte e legate alla durata del contratto.
Tabella riepilogativa
| Evento | Indennita | A carico di | Durata massima |
|---|---|---|---|
| Malattia (giorni 1-3, carenza) | 50% retribuzione (CCNL) | Datore di lavoro | 3 giorni per evento |
| Malattia (dal 4° giorno) | 50% (giorni 4-20) / 66,67% (dal 21°) | INPS (integrazione datore da CPL) | Fino al comporto |
| Infortunio sul lavoro (dal 4° giorno) | 60% fino al 90° giorno; 75% dal 91° | INAIL | Inabilita temporanea assoluta |
| Inabilita permanente parziale | Rendita INAIL (% danno biologico) | INAIL | Permanente |
| Periodo di comporto OTI | Conservazione del posto | — | 180 giorni in 12 mesi (indicativo CPL) |
Malattia: periodo di carenza e integrazione
I primi tre giorni di malattia (periodo di carenza) sono a carico del datore di lavoro nella misura fissata dal CCNL (di norma il 50% della retribuzione). Dal quarto giorno subentra l’INPS con l’indennita di malattia: 50% della retribuzione media globale giornaliera per i giorni dal 4° al 20°, e il 66,67% dal 21° giorno in poi.
Il CCNL e i CPL spesso prevedono un’integrazione datoriale dell’indennita INPS per portare il trattamento complessivo a percentuali piu alte (es. 75-100% della retribuzione), specie per gli OTI con anzianita di servizio.
Periodo di comporto e protezione dal licenziamento
Durante la malattia, il datore non puo licenziare il lavoratore per giustificato motivo oggettivo fino al superamento del periodo di comporto. Per gli operai florovivaisti OTI il comporto e di norma fissato dai CPL in 180 giorni nell’arco di 12 mesi (comporto secco) o in 240-270 giorni per malattie oncologiche o gravi patologie (comporto per sommatoria con maggiorazione).
Superato il comporto, il datore puo risolvere il rapporto con preavviso e TFR, senza obbligo di motivare con cause disciplinari.
Infortunio sul lavoro: INAIL e obblighi aziendali
Il settore florovivaistico ha profili di rischio specifici: uso di mezzi agricoli (trattori, pale), esposizione a prodotti fitosanitari, lavori in quota (potatura), microclima sfavorevole (serre calde e umide). L’iscrizione INAIL e obbligatoria per tutti i lavoratori.
In caso di infortunio, il datore deve: denuncia entro 2 giorni all’INAIL; anticipo dell’indennita (poi rimborsato da INAIL); comunicazione all’Ispettorato del Lavoro per infortuni gravi. Il lavoratore conserva il posto durante l’inabilita temporanea (non si applica il comporto ordinario per infortuni sul lavoro).
Casi pratici
Domande frequenti
Quanto dura il periodo di comporto nel florovivaismo?
L'infortunio sul lavoro consuma il periodo di comporto?
Gli OTD hanno tutele in caso di malattia?
Come si denuncia un infortunio sul lavoro?
Il datore integra l'indennita INPS durante la malattia?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Florovivaismo e Giardinaggio. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.