Indice
  1. La guida
  2. Commento
  3. Vedi anche

La guida

CCNL Florovivaismo e Giardinaggio

In sintesi

Per gli operai florovivaisti l’orario normale è di 39 ore settimanali, 6 ore e 30 al giorno, anche come media su 12 mesi entro 85 ore annue e 44 settimanali (art. 34). Lo straordinario, massimo 3 ore al giorno, 18 a settimana e 300 l’anno, è pagato +29%; il lavoro festivo, domeniche comprese, +40%; il notturno +48%; lo straordinario festivo +50% e il festivo notturno +55%; il notturno in turni regolari +10% (art. 43, testo 2018).

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Confagricoltura · Coldiretti · CIA-Agricoltori Italiani · Flai-CGIL · Fai-CISL · Uila-UIL
Ultimo rinnovo
28 maggio 2026, accordo nazionale per il quadriennio 2026-2029 degli operai agricoli e florovivaisti
Vigenza
1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2029, integrato dai contratti provinciali di lavoro che fissano i salari effettivi. Aumento del 5,1% per il biennio economico 2026-2027: 3,4% dal 1° giugno 2026 e 1,7% dal 1° gennaio 2027, senza arretrati
Platea
~80.000-100.000 (operai florovivaisti OTI/OTD, giardinieri, addetti vivai e garden)

Maggiorazioni degli operai florovivaisti: straordinario, festivo, notturno

Orario e maggiorazioni sul salario contrattuale (CCNL operai agricoli e florovivaisti)
Voce Misura Note
Orario normale 39 ore settimanali, 6 ore e 30 al giorno Media su 12 mesi: fino a 85 ore annue in più, massimo 44 a settimana, recuperate
Lavoro straordinario +29% Massimo 3 ore al giorno, 18 a settimana, 300 l’anno
Lavoro festivo (domeniche e festività) +40% Festivi elencati dall’art. 41
Lavoro notturno +48% Dalle 20 alle 6 con l’ora solare, dalle 22 alle 5 con l’ora legale
Straordinario festivo +50% –
Lavoro festivo notturno +55% –
Notturno in turni periodici regolari o per mansioni da svolgere di notte +10% Al posto del 48%

Le maggiorazioni si calcolano sul salario contrattuale; per gli OTD il terzo elemento si paga anche sulle ore straordinarie, festive e notturne ma nella misura delle ore ordinarie. Fonte: art. 43 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 19 giugno 2018 (art. 44 nel testo 2022, non modificato dal rinnovo 2026) e art. 34 (orario). I contratti provinciali possono prevedere condizioni migliori.

Orario contrattuale e distribuzione settimanale

Il CCNL degli operai agricoli e florovivaisti fissa l’orario normale a 39 ore settimanali, di norma distribuite su sei giorni (dal lunedi al sabato). La giornata lavorativa tipo e di 6 ore e 30 minuti. I contratti provinciali possono distribuire l’orario su cinque giorni o ridurre l’orario del sabato, recuperando le ore negli altri giorni.

L’orario può essere calcolato come media su un periodo fino a 12 mesi: nei periodi di punta si lavora più di 39 ore e nei periodi di minore attività meno. La variazione è ammessa nel limite di 85 ore annue, con un massimo di 44 ore settimanali; modalità e criteri li fissa la contrattazione provinciale (art. 34).

Stagionalita e picchi di lavoro

Il florovivaismo e un settore a forte connotazione stagionale. I periodi di intensita massima variano per tipologia di coltura:

  • Floricoltura in serra: picco gennaio-marzo (San Valentino, Festa della Donna, Pasqua) e ottobre-novembre (Ognissanti)
  • Vivai ornamentali: marzo-maggio (messa a dimora) e settembre-ottobre (semina autunnale)
  • Manutenzione del verde: picco primavera-estate, con lavori di potatura concentrati in inverno

Gli OTD vengono assunti proprio per coprire questi picchi stagionali. Gli OTI godono di maggiore continuita ma possono essere soggetti a riduzioni dell’orario nei periodi di stasi.

Straordinario: limiti e compensazione

Lo straordinario nel settore agricolo segue il D.Lgs. 66/2003 (limite 48 ore medie settimanali su 4 mesi) con le specificita del CCNL agricolo. Per i florovivaisti lo straordinario non può superare 3 ore al giorno e 18 a settimana, con un limite individuale di 300 ore l’anno, e va richiesto in casi di evidente necessità, quando la mancata esecuzione pregiudicherebbe colture e produzione (art. 43).

Le maggiorazioni sono del 29% per lo straordinario, del 40% per il festivo, del 48% per il notturno, del 50% per lo straordinario festivo e del 55% per il festivo notturno, sul salario contrattuale. Il lavoratore può scegliere di ricevere solo le maggiorazioni e accantonare le ore come riposi compensativi nella banca delle ore, secondo le regole del contratto provinciale; se i riposi non si possono godere nei termini, le ore vanno comunque pagate (art. 43).

Casi pratici

Tizio – Straordinario durante la campagna di San Valentino
Tizio lavora in una floricoltura in serra in Liguria. Nel periodo gennaio-febbraio lavora 46 ore settimanali per tre settimane di fila. Se non c’è un regime di orario medio, le 7 ore settimanali oltre le 39 sono straordinario (entro il massimo di 18 a settimana): maggiorazione del 29%. Su un salario orario di 8,503 €, minimo dell’area 2, ogni ora straordinaria vale 10,97 €; per 21 ore sono circa 230 € lordi.
Caia – Lavoro domenicale in garden center
Caia lavora in un garden center aperto la domenica nel periodo primaverile. Per il CCNL la domenica è giorno festivo e le ore lavorate hanno la maggiorazione del 40%. Caia lavora 6 domeniche da 6 ore: 36 ore x 40% = 14,4 ore di paga in più; su 8,503 € l’ora sono circa 122 € lordi di maggiorazione, salvo condizioni migliori del contratto provinciale.
Sempronio – Flessibilita stagionale: come funziona
Sempronio e OTI in un vivaio toscano. Il contratto provinciale applica l’orario medio: 44 ore settimanali per 13 settimane in primavera (65 ore in più, entro il limite di 85 annue) e altrettante ore in meno in estate. Le ore oltre le 39 nei mesi intensi non sono straordinario perché vengono recuperate; se superano i limiti di 44 ore settimanali o 85 annue, o non vengono restituite, vanno pagate come straordinario.

Domande frequenti

Quante ore settimanali prevede il CCNL Florovivaismo?
39 ore settimanali, distribuite di norma su 6 giorni. Si tratta dello stesso orario del CCNL operai agricoli generali.
Come è compensato lo straordinario?
Con maggiorazioni sul salario contrattuale: +29% lo straordinario, +40% il lavoro festivo (anche domenicale), +48% il notturno, +50% lo straordinario festivo, +55% il festivo notturno. Si può scegliere la banca delle ore (art. 43).
Il lavoro stagionale implica orari piu lunghi?
Si, nei periodi di punta e frequente lavorare oltre le 39 ore settimanali. Questo puo essere regolato come straordinario (con maggiorazione) oppure come flessibilita con recupero nei periodi di stasi, se previsto da accordo aziendale o CPL.
Esiste un limite annuo agli straordinari?
Sì: 300 ore l’anno per lavoratore, con un massimo di 3 ore al giorno e 18 a settimana (art. 43). Resta il limite di legge di 48 ore medie settimanali.
I turni notturni fissi sono diversi dal lavoro notturno occasionale?
Sì. Il notturno è quello dalle 20 alle 6 con l’ora solare e dalle 22 alle 5 con l’ora legale ed è maggiorato del 48%; se cade in turni periodici regolari o in mansioni che per natura si svolgono di notte, la maggiorazione è del 10% (art. 43).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita per gli operai, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR e liquidazione a fine rapporto.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Florovivaismo e Giardinaggio. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

Approfondimento

Indice dei contenuti

Il florovivaismo e il giardinaggio sono attivita scandite dai ritmi della natura: i picchi coincidono con semina, trapianto, raccolta dei fiori e allestimento delle serre, mentre altri periodi sono di minore intensita. Per questo l'organizzazione dell'orario e lo straordinario hanno, in questo comparto, una fisionomia particolare, definita dal contratto nazionale degli operai agricoli e florovivaisti e integrata dai contratti provinciali di lavoro (CPL), entro la cornice del D.Lgs. 66/2003.

L'orario normale e la sua distribuzione

Il CCNL fissa l'orario normale di lavoro settimanale, di norma distribuito su sei giornate, con una giornata tipo articolata in modo da coprire le esigenze dei vivai e delle serre. Nei periodi di punta l'orario puo essere concentrato e ridotto in altre fasi dell'anno, secondo schemi di flessibilita che il contratto e gli accordi locali disciplinano. Restano comunque fermi i limiti di legge su riposi e durata media.

La stagionalita come elemento strutturale

Diversamente da altri settori, qui la stagionalita non e un'eccezione ma la regola: l'alternanza tra fasi intense e periodi di minore attivita e fisiologica. Cio si riflette sull'uso dei rapporti a tempo determinato e degli operai a tempo determinato (OTD), accanto agli operai a tempo indeterminato (OTI), e sulla gestione flessibile dell'orario nei mesi di maggiore lavoro.

Lo straordinario e le maggiorazioni

Il lavoro prestato oltre l'orario normale e straordinario e va remunerato con una maggiorazione. La misura varia secondo la tipologia, straordinario diurno feriale, notturno, lavoro domenicale o festivo, ed e definita dal CCNL e dai CPL. Per i florovivaisti le percentuali sono: 29% straordinario, 40% festivo, 48% notturno, 50% straordinario festivo, 55% festivo notturno, 10% per il notturno in turni regolari (art. 43).

Lavoro domenicale e festivo

Il lavoro nelle domeniche e nelle festivita nazionali da diritto, di regola, a una maggiorazione oppure, in alternativa, a un riposo compensativo, secondo quanto previsto dal contratto. Resta fermo il diritto al riposo settimanale: l'eventuale prestazione domenicale non puo comprimere le tutele minime di legge sui riposi.

I limiti di legge sui riposi

Anche nel lavoro agricolo e florovivaistico valgono i principi del D.Lgs. 66/2003: il riposo giornaliero di undici ore consecutive e quello settimanale di almeno 24 ore, oltre ai limiti sulla durata media della prestazione. La flessibilita stagionale opera all'interno di questi vincoli, non al di fuori di essi.

Indicazioni operative

Per il datore e utile programmare la distribuzione dell'orario nei periodi di punta documentando gli accordi di flessibilita e applicando correttamente le maggiorazioni. Per il lavoratore, conviene verificare che lo straordinario sia riconosciuto secondo le tabelle del CCNL e dei CPL e che i riposi minimi siano rispettati. Le maggiorazioni nazionali (29%, 40%, 48%) sono il minimo: il contratto provinciale può prevederne di migliori.

Ultimo aggiornamento redazionale: 20 giugno 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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