Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Studi Professionali

In sintesi

Il CCNL Studi Professionali garantisce alle lavoratrici in maternità obbligatoria il 100% della retribuzione (80% INPS + 20% datore). Congedo parentale 6+6 mesi al 30% INPS. Il fondo Cadiprof offre prestazioni aggiuntive a sostegno della genitorialità: contributi per asilo nido, baby-sitter, scuole materne, sostegno familiare.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Confprofessioni · Consilp · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
Ultimo rinnovo
Triennio 2024-2026 (ultimo aumento dicembre 2026)
Vigenza
2024 – 2026 (in fase di rinnovo)
Platea
~700.000

Tabella riepilogativa

Maternità e congedi CCNL Studi Professionali
Tipologia Durata Indennità
Maternità obbligatoria 5 mesi 100% (80% INPS + 20% datore)
Paternità obbligatoria 10 giorni 100% INPS
Congedo parentale 0-12 anni 6+6 mesi 30% INPS
Allattamento 2 ore/giorno fino a 1 anno 100% INPS
Cadiprof – asilo nido Contributo annuale Rimborso parziale
Cadiprof – baby-sitter Contributo In casi specifici

Maternità obbligatoria al 100%

Maternità obbligatoria di 5 mesi (2+3 o flessibilità). L’INPS eroga l’80%, il CCNL Studi prevede integrazione al 100%.

Durante la maternità maturano regolarmente ferie, 13ª, TFR. Conservazione del posto fino al 1° compleanno del bambino.

Paternità obbligatoria

10 giorni lavorativi al 100% INPS. Fruibili dai 2 mesi prima al 5° mese dopo la nascita. Anticipata dal datore.

Congedo parentale

Regole nazionali (D.Lgs. 105/2022):

  • Madre: 6 mesi
  • Padre: 6 mesi (7 se ≥3 continuativi)
  • Limite congiunto: 10-11 mesi
  • Indennità INPS 30%

Negli studi professionali, il congedo parentale è spesso integrato con il part-time per agevolare il rientro al lavoro.

Cadiprof e Gestione Professionisti: welfare familiare

Il fondo Cadiprof offre prestazioni specifiche a sostegno della genitorialità:

  • Contributo asilo nido: rimborso parziale delle tasse di iscrizione
  • Contributo baby-sitter: in caso di particolari esigenze familiari
  • Contributo scuole materne
  • Contributo per attività estive dei figli
  • Sostegno per non autosufficienti: assistenza anziani in famiglia

Le richieste si fanno tramite la piattaforma Cadiprof con documentazione delle spese sostenute.

Casi pratici

Tizia – Maternità con prestazioni Cadiprof
Tizia (2° livello) entra in maternità. Per 5 mesi percepisce il 100% (80% INPS + 20% datore). Dopo il rientro, usufruisce del contributo Cadiprof per asilo nido del figlio: ~600 € annui di rimborso.
Caia – Smart working post-maternità
Caia (3° livello) chiede smart working 3 giorni/settimana al rientro dalla maternità per gestire l’allattamento e l’asilo. Lo studio acconsente per i primi 12 mesi del bambino. Retribuzione invariata.
Sempronio – Paternità obbligatoria
Sempronio (1° livello, praticante) chiede 10 giorni di paternità. Indennità INPS 100% per tutti i 10 giorni lavorativi. Maturano regolarmente ferie e 13ª.

Approfondisci con la guida pratica

Permessi Legge 104: requisiti, domanda e casi →

Domande frequenti

Quanto dura la maternità nel CCNL Studi?
5 mesi totali (2+3 o flessibilità). Indennità al 100% (80% INPS + 20% integrazione datore).
Cadiprof offre contributi per asilo nido?
Sì, contributo annuale per rimborso parziale della tassa di iscrizione all’asilo nido. Da richiedere tramite piattaforma Cadiprof con documentazione spese.
Posso fare smart working dopo la maternità?
Sì, il settore è leader in smart working. È prassi diffusa concordare modalità di lavoro agile per il rientro post-maternità (smart parziale o integrale per alcuni mesi).
Il congedo parentale incide sulle ferie?
No, il periodo di congedo parentale è equiparato al servizio ai fini di maturazione di ferie, 13ª, TFR. Lo stesso vale per maternità obbligatoria.
Posso essere licenziata se sono incinta?
No, divieto assoluto di licenziamento dalla comunicazione della gravidanza fino al 1° compleanno del bambino, salvo causa di forza maggiore.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso e licenziamento nel CCNL Studi Professionali, Ferie e permessi nel CCNL Studi Professionali, Tredicesima e premi nel CCNL Studi Professionali, Malattia e infortunio nel CCNL Studi Professionali e Periodo di prova nel CCNL Studi Professionali.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Studi Professionali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • La maternità obbligatoria è indennizzata, con il contratto che integra l'indennità di legge fino alla retribuzione piena.
  • È previsto il congedo di paternità obbligatorio, indennizzato, fruibile attorno alla nascita.
  • Il congedo parentale segue le regole nazionali, con indennità ridotta per i periodi indennizzabili.
  • Durante maternità e congedo maturano ferie, mensilità aggiuntive e TFR; vige il divieto di licenziamento.
  • Il fondo di settore offre prestazioni integrative a sostegno della genitorialità.
Indice dei contenuti

La tutela della genitorialità nel CCNL Studi Professionali combina la disciplina legale comune a tutti i lavoratori con integrazioni di natura contrattuale e con le prestazioni del fondo di settore. Il risultato è un sistema che affianca alle indennità di legge un sostegno economico e organizzativo ulteriore per la conciliazione tra lavoro e famiglia.

La maternità obbligatoria

Il congedo di maternità obbligatorio sospende la prestazione attorno al parto, con possibilità di flessibilità nella collocazione dei periodi. L'indennità di legge è erogata dall'ente previdenziale; il contratto prevede un'integrazione a carico del datore fino al raggiungimento della retribuzione piena. È una tutela rafforzata rispetto al minimo legale.

Il congedo di paternità

Al padre lavoratore spetta il congedo di paternità obbligatorio, di durata definita dalla legge, indennizzato e fruibile in un arco temporale a cavallo della nascita. È un diritto autonomo, non subordinato alla rinuncia della madre, espressione del principio di condivisione dei compiti di cura.

Il congedo parentale

Il congedo parentale segue la disciplina nazionale, che ne fissa la durata complessiva spettante a ciascun genitore e i periodi indennizzabili con un'indennità ridotta. Negli studi professionali è frequente l'abbinamento con il part-time per agevolare il rientro, valorizzando la flessibilità organizzativa tipica del settore.

La maturazione degli istituti durante l'assenza

I periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale sono equiparati al servizio ai fini della maturazione di ferie, mensilità aggiuntive e TFR, in coerenza con la disciplina protettiva della maternità. L'assenza per genitorialità non penalizza quindi l'anzianità e gli istituti retributivi differiti.

Il divieto di licenziamento

Opera il divieto di licenziamento dall'inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno di età del bambino, salvo le ipotesi eccezionali previste dalla legge. È una tutela posta a presidio della stabilità del posto nel periodo più delicato per la lavoratrice e per la famiglia.

Il welfare di settore

Il fondo di settore affianca alle tutele legali una serie di prestazioni a sostegno della genitorialità, quali contributi per servizi all'infanzia e per esigenze familiari particolari. Le richieste si presentano tramite la piattaforma del fondo con la documentazione delle spese, e rappresentano un'integrazione concreta del trattamento.

Coordinamento con la disciplina generale

L'impianto si fonda sui principi generali di tutela della maternità e della paternità fissati dalla legislazione di settore, che il contratto integra ma non deroga in senso peggiorativo. Le previsioni contrattuali operano quindi come miglioramento rispetto allo standard di legge.

Domande frequenti

Come è indennizzata la maternità obbligatoria?

L'indennità di legge è erogata dall'ente previdenziale e il contratto prevede un'integrazione a carico del datore fino alla retribuzione piena, con possibilità di flessibilità nei periodi.

Il padre ha diritto a un congedo proprio?

Sì. Spetta il congedo di paternità obbligatorio, di durata fissata dalla legge, indennizzato e fruibile attorno alla nascita; è un diritto autonomo del padre.

Durante il congedo maturano ferie e TFR?

Sì. La maternità obbligatoria e il congedo parentale sono equiparati al servizio ai fini della maturazione di ferie, mensilità aggiuntive e TFR.

Posso essere licenziata in gravidanza?

No. Vige il divieto di licenziamento dall'inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno del bambino, salvo le ipotesi eccezionali previste dalla legge.

Il fondo di settore offre sostegni per i figli?

Sì. Il fondo prevede prestazioni a sostegno della genitorialità, come contributi per servizi all'infanzia, da richiedere tramite la piattaforma con la documentazione delle spese.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.