Testo dell'articoloVigente
Il CCNL Studi Professionali garantisce un periodo di comporto di 180 giorni nell’anno solare. La carenza dei primi 3 giorni è coperta dal datore al 100%. Dal 4° al 20° giorno la retribuzione è al 75% (50% INPS + 25% datore). Dal 21° al 180° giorno è al 100% (66,66% INPS + 33,34% datore). Per il rapporto di durata superiore alla media, prestazioni Cadiprof aggiuntive.
Tabella riepilogativa
| Periodo | Indennità INPS | Integrazione datore | Totale |
|---|---|---|---|
| Giorni 1-3 (carenza) | 0% | 100% | 100% |
| Giorni 4-20 | 50% | +25% | 75% |
| Giorni 21-180 | 66,66% | +33,34% | 100% |
| Comporto totale | – | – | 180 giorni |
| Oltre comporto | – | – | Recesso possibile |
Periodo di comporto
Il CCNL Studi Professionali prevede un comporto di 180 giorni nell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre). Sommando tutte le assenze per malattia/infortunio. Superato il limite, il datore può recedere per superamento del periodo di conservazione del posto.
Per anzianità prolungate (oltre 10 anni di studio) alcuni accordi territoriali prevedono comporti estesi.
Trattamento economico
Particolarità del CCNL Studi: nella fascia 4-20 giorni la retribuzione è al 75% (non al 100% come Metalmeccanici e Commercio). Dal 21° giorno torna al 100%.
- Giorni 1-3: 100% datore (carenza)
- Giorni 4-20: 50% INPS + 25% datore = 75%
- Giorni 21-180: 66,66% INPS + 33,34% datore = 100%
Esempio: 2° livello con retribuzione 1.878 €. Malattia 15 giorni. Carenza 3 gg al 100% + 12 gg al 75% (1.878 × 12/30 × 0,75 = 564 €). Totale ridotto rispetto al 100% pieno.
Comunicazione e certificazione
Standard: comunicare immediatamente l’assenza, ottenere certificato telematico INPS dal medico, comunicare al datore il numero di protocollo. Reperibilità nelle fasce di visita fiscale (10-12 e 17-19, anche festivi).
Cadiprof: prestazioni integrative
Il fondo Cadiprof (welfare contrattuale, vedi articolo dedicato) offre prestazioni integrative in caso di malattia/infortunio:
- Prestazioni di assistenza sanitaria per visite/diagnostica/ricoveri
- Prestazioni economiche aggiuntive in caso di patologie gravi
- Sostegno al reddito in caso di lunghe assenze
Le prestazioni vanno richieste tramite la piattaforma Cadiprof con apposita procedura.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Quanto dura il comporto?
Chi paga i primi 3 giorni di malattia?
Quanto prendo durante la malattia?
Posso essere licenziato per malattia?
Cosa offre Cadiprof in caso di malattia?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso e licenziamento nel CCNL Studi Professionali, Ferie e permessi nel CCNL Studi Professionali, Maternità e congedi parentali nel CCNL Studi Professionali, Tredicesima e premi nel CCNL Studi Professionali e Periodo di prova nel CCNL Studi Professionali.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Studi Professionali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
La disciplina della malattia e dell'infortunio nel CCNL Studi Professionali si innesta sull'impianto generale dell'art. 2110 c.c., che sospende il rapporto e ne garantisce la conservazione per un tempo determinato. Il contratto di categoria declina questo principio fissando un comporto e graduando l'integrazione datoriale rispetto all'indennita pubblica: la lettura corretta richiede di tenere distinti il piano della stabilita del posto e quello del trattamento economico, che rispondono a logiche diverse.
La base civilistica: art. 2110 c.c. e sospensione del rapporto
In caso di malattia o infortunio il rapporto non si estingue ma si sospende: il lavoratore conserva il posto per il periodo stabilito dalla legge, dal contratto o dagli usi. L'art. 2110 c.c. e la norma cardine, perche subordina la legittimita del recesso al solo superamento del comporto, sottraendo l'assenza per malattia alla disciplina ordinaria del licenziamento individuale.
Il computo del periodo di comporto
Il comporto rappresenta il tetto massimo di assenza tutelata. La somma delle assenze rilevanti va calcolata secondo i criteri del CCNL applicato, distinguendo il comporto 'secco' da quello 'per sommatoria' nell'anno solare di riferimento. La corretta individuazione del momento di superamento e decisiva, perche solo da quel punto matura il potere di recesso del datore.
Il trattamento economico per fasce
Il trattamento retributivo durante la malattia combina la prestazione INPS e l'integrazione a carico dello studio, modulata per fasce temporali di assenza. Le percentuali e gli scaglioni vanno letti sulle tabelle del CCNL vigente, che possono prevedere per gli studi professionali una copertura differente rispetto ad altri comparti; e prudente verificarle al momento dell'evento, anche per i giorni di carenza.
Obblighi di comunicazione e certificazione
Il lavoratore deve avvisare tempestivamente lo studio e far redigere al medico il certificato telematico, comunicando il numero di protocollo. La reperibilita nelle fasce orarie di visita fiscale e un obbligo la cui violazione puo incidere sul trattamento economico: e bene conoscere le fasce vigenti, valide anche nei giorni festivi.
Infortunio e tutela INAIL
L'infortunio sul lavoro e la malattia professionale seguono in parte una disciplina propria, con intervento dell'INAIL e specifici obblighi di denuncia. La distinzione rispetto alla malattia comune rileva sia per l'ente erogatore sia per gli adempimenti, e va tenuta presente nel calcolo del comporto.
Le prestazioni del welfare contrattuale
Il fondo di assistenza sanitaria di settore puo aggiungere prestazioni integrative: rimborsi sanitari, sostegno al reddito per patologie gravi, supporto in caso di assenze prolungate. Si tratta di tutele attivabili su domanda tramite le procedure del fondo, non automatiche nel loro contenuto economico, da verificare sul regolamento vigente.
Il superamento del comporto e il recesso
Oltre il comporto il datore puo recedere per superamento del periodo di conservazione del posto, con preavviso o relativa indennita sostitutiva. La giurisprudenza richiede in genere che il licenziamento sia tempestivo e fondato sull'effettivo superamento; un recesso intimato durante il comporto sarebbe invece esposto a invalidita.
Domande frequenti
Posso essere licenziato mentre sono in malattia?
No, finche non e superato il periodo di comporto: l'art. 2110 c.c. tutela la conservazione del posto. Solo dopo il superamento del comporto il datore puo recedere, con preavviso o indennita sostitutiva.
Come si calcola il periodo di comporto?
Si sommano le assenze per malattia secondo i criteri del CCNL Studi Professionali, di norma nell'anno solare. La durata esatta e le modalita di computo vanno verificate sulle tabelle del contratto vigente.
Quanto spetta durante la malattia?
Il trattamento combina l'indennita INPS e l'integrazione dello studio, modulata per fasce di assenza. Le percentuali precise sono indicate nelle tabelle del CCNL vigente e conviene verificarle al momento dell'evento.
Cosa devo fare per giustificare l'assenza?
Avvisare subito lo studio, far emettere al medico il certificato telematico e comunicare il numero di protocollo, restando reperibile nelle fasce orarie di visita fiscale, anche nei giorni festivi.
Il fondo di settore offre prestazioni aggiuntive?
Puo prevedere prestazioni sanitarie integrative e forme di sostegno al reddito per patologie gravi o assenze prolungate. Vanno richieste tramite le procedure del fondo e disciplinate dal regolamento vigente.