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Ultimo aggiornamento: 26 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il periodo di prova nel CCNL Studi Professionali ha durata massima di 60 giorni di lavoro effettivo, indipendentemente dal livello di inquadramento. Forma scritta obbligatoria. Durante la prova il rapporto può essere risolto da entrambe le parti senza preavviso, con riconoscimento di TFR, ratei di mensilità e indennità ferie.

Testo dell'articoloVigente

CCNL Studi Professionali

In sintesi

Il periodo di prova nel CCNL Studi Professionali ha durata massima di 60 giorni di lavoro effettivo, indipendentemente dal livello di inquadramento. Forma scritta obbligatoria. Durante la prova il rapporto può essere risolto da entrambe le parti senza preavviso, con riconoscimento di TFR, ratei di mensilità e indennità ferie.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confprofessioni · Consilp · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
Ultimo rinnovo
Triennio 2024-2026 (ultimo aumento dicembre 2026)
Vigenza
2024 – 2026 (in fase di rinnovo)
Platea
~700.000

Tabella riepilogativa

Periodo di prova CCNL Studi Professionali
Voce Valore
Durata massima 60 giorni di lavoro effettivo
Modulazione per livello NO (durata uniforme)
Forma scritta Obbligatoria
Sospensione Per malattia, infortunio, ferie
Recesso Libero, senza preavviso
Ratei dovuti al recesso TFR + mensilità supplementari + ferie

Durata massima 60 giorni effettivi

Particolarità del CCNL Studi: la durata del periodo di prova è uniforme per tutti i livelli (massimo 60 giorni di lavoro effettivo), a differenza di altri CCNL che la modulano per livello.

I 60 giorni si computano come giorni di lavoro effettivo: ferie, malattia, permessi sospendono il computo. Su settimana di 5 giorni, 60 giorni effettivi sono ~12 settimane di calendario (circa 3 mesi).

Forma scritta obbligatoria

Il periodo di prova deve risultare da atto scritto nel contratto di assunzione. Senza forma scritta il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova.

La clausola deve indicare durata, livello, mansioni, decorrenza.

Recesso e ratei dovuti

Durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso. Il CCNL Studi prevede comunque il riconoscimento dei ratei per il periodo lavorato:

  • TFR maturato (anche su poche settimane)
  • Tredicesima pro-rata
  • Indennità sostitutiva ferie non godute

Anche un recesso al 5° giorno comporta erogazione di tutti i ratei pro-rata sul brevissimo periodo lavorato.

Sospensione e prolungamento

Il periodo di prova è sospeso per:

  • Malattia
  • Infortunio
  • Ferie
  • Permessi (esami, donazione sangue, ecc.)

La durata si prolunga di altrettanti giorni di sospensione.

Casi pratici

Tizio – Praticante con prova 60 giorni
Tizio è assunto come praticante (1° livello). Prova 60 giorni di lavoro effettivo. Inizio 1° marzo. Lavorando 5 giorni/settimana, il termine effettivo cade verso fine maggio (~12 settimane di calendario).
Caia – Recesso del datore al 30° giorno
Caia è in prova come contabile (3° livello). Al 30° giorno il datore comunica recesso. Caia riceve la retribuzione dei 30 giorni + ratei 13ª pro-rata + indennità ferie pro-rata + TFR sul periodo.
Sempronio – Malattia in prova
Sempronio è in prova (60 gg). Si ammala 10 giorni durante la prova. La prova si estende di 10 giorni: termine al 70° giorno di calendario (se eventuali sospensioni).

Domande frequenti

Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Studi?
Massimo 60 giorni di lavoro effettivo, uniforme per tutti i livelli. Su settimana 5 giorni: ~12 settimane di calendario.
La durata varia per livello?
No, il CCNL Studi prevede una durata uniforme (60 giorni effettivi) per tutti i livelli, dal Quadro al 4°. Particolarità rispetto ad altri CCNL.
Cosa significa "giorni effettivi"?
Giorni di lavoro effettivamente prestato. Malattia, ferie, permessi sospendono il computo e prolungano la durata di altrettanti giorni.
Cosa ricevo se vengo licenziato in prova?
Retribuzione del periodo lavorato + TFR pro-rata + ratei 13ª + indennità ferie. Il CCNL Studi riconosce sempre i ratei anche per recessi brevi.
Cosa succede dopo la prova?
Se nessuno recede, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato. Il periodo di prova si computa nell’anzianità di servizio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Studi Professionali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Studi?

Massimo 60 giorni di lavoro effettivo, uniforme per tutti i livelli. Su settimana 5 giorni: ~12 settimane di calendario.

La durata varia per livello?

No, il CCNL Studi prevede una durata uniforme (60 giorni effettivi) per tutti i livelli, dal Quadro al 4°. Particolarità rispetto ad altri CCNL.

Cosa significa "giorni effettivi"?

Giorni di lavoro effettivamente prestato. Malattia, ferie, permessi sospendono il computo e prolungano la durata di altrettanti giorni.

Cosa ricevo se vengo licenziato in prova?

Retribuzione del periodo lavorato + TFR pro-rata + ratei 13ª + indennità ferie. Il CCNL Studi riconosce sempre i ratei anche per recessi brevi.

Cosa succede dopo la prova?

Se nessuno recede, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato. Il periodo di prova si computa nell'anzianità di servizio.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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