Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Studi Professionali

In sintesi

Il periodo di prova nel CCNL Studi Professionali ha durata massima di 180 giorni di calendario per Quadri e 1° livello, 120 per 2° e 3° (super e non), 90 per 4° (super e non) e 60 per il 5° livello (art. 26). Forma scritta obbligatoria. Durante la prova il rapporto può essere risolto da entrambe le parti senza preavviso, con TFR, ratei di mensilità e ferie.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Confprofessioni (datoriale) · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL (sindacali)
Ultimo rinnovo
16 febbraio 2024 (ultima tranche di aumento dal 1° dicembre 2026)
Vigenza
16 febbraio 2024 – 15 febbraio 2027 (la prima tranche di aumento decorre dal 1° marzo 2024)
Platea
341.015 lavoratori in 130.011 aziende (archivio CNEL, codice H442)
Fonte
testo integrale del CCNL 16 febbraio 2024 (Confprofessioni)

Tabella riepilogativa

Periodo di prova CCNL Studi Professionali (art. 26)
Livello Durata massima (giorni di calendario) Contratto a termine inferiore a 10 mesi Contratto a termine fino a 6 mesi
Quadri e 1° livello 180 60 30
2°, 3° super e 3° livello 120 40 20
4° super e 4° livello 90 30 15
5° livello 60 20 10

Fonte: testo integrale del CCNL 16 febbraio 2024, art. 26. Per i contratti a termine di durata iniziale inferiore a 10 mesi i limiti sono quelli della terza colonna; per quelli di durata pari o inferiore a 6 mesi la prova è ridotta alla metà (quarta colonna).

Durata massima: da 60 a 180 giorni di calendario

La durata della prova dipende dal livello: 180 giorni per Quadri e 1° livello, 120 per 2°, 3° super e 3°, 90 per 4° super e 4°, 60 per il 5° livello. Sono giorni di calendario, non di lavoro effettivo: 180 giorni sono circa sei mesi, 60 giorni circa due mesi. Durante la prova la retribuzione non può essere inferiore al minimo contrattuale del livello.

Forma scritta obbligatoria

Il periodo di prova deve risultare da atto scritto (art. 2096 c.c.). Senza forma scritta l’assunzione è definitiva fin dal primo giorno. La clausola deve indicare durata, livello e mansioni.

Recesso e ratei dovuti

Nel corso della prova il rapporto può essere risolto in qualsiasi momento da una parte e dall’altra senza preavviso, con diritto al trattamento di fine rapporto e ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie, anche per un periodo brevissimo.

  • TFR maturato
  • Ratei di tredicesima e quattordicesima
  • Ferie maturate e non godute

Sospensione e prolungamento

Il periodo di prova è sospeso, per la relativa durata, in caso di malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori e in tutti gli altri casi di congedo o assenza disciplinati dal CCNL senza prestazione lavorativa. Non lo sospendono solo le ferie, i permessi retribuiti dell’art. 89 (lett. A e B) e le ex festività dell’art. 96. La prova si prolunga quindi di altrettanti giorni.

Se il contratto a termine viene rinnovato per le stesse mansioni non è consentito un nuovo patto di prova. Trascorso il periodo senza disdetta l’assunzione è confermata e la prova è computata nell’anzianità di servizio.

Casi pratici

Tizio – Praticante in prova
Tizio è assunto come praticante al 1° livello: la prova può durare fino a 180 giorni di calendario, circa sei mesi.
Caia – Recesso del datore al 30° giorno
Caia è in prova come contabile al 3° livello (massimo 120 giorni). Al 30° giorno il datore comunica il recesso, senza preavviso. Caia riceve la retribuzione dei 30 giorni, i ratei di tredicesima e quattordicesima, le ferie maturate e il TFR sul periodo.
Sempronio – Malattia in prova
Sempronio è in prova al 4° livello (90 giorni). Si ammala per 10 giorni: la prova è sospesa e il termine slitta di 10 giorni, quindi a 100 giorni di calendario dall’assunzione. Se invece fa 10 giorni di ferie, la prova non si sospende.
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Domande frequenti

Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Studi?
Dipende dal livello: 180 giorni di calendario per Quadri e 1° livello, 120 per 2° e 3° (super e non), 90 per 4° (super e non), 60 per il 5° livello (art. 26).
La durata varia per livello?
Sì, da 60 giorni (5° livello) a 180 giorni (Quadri e 1° livello). Per i contratti a termine inferiori a 10 mesi i limiti scendono a 60, 40, 30 e 20 giorni, e alla metà per i contratti fino a 6 mesi.
Cosa sospende la prova?
Malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori e gli altri congedi o assenze senza prestazione. Ferie, permessi retribuiti dell’art. 89 (lett. A e B) e ex festività non la sospendono.
Cosa ricevo se vengo licenziato in prova?
Retribuzione del periodo lavorato, TFR, ratei delle mensilità supplementari e delle ferie. Il recesso è libero e senza preavviso.
Cosa succede dopo la prova?
Se nessuno recede, il rapporto si considera confermato a tempo indeterminato. Il periodo di prova si computa nell’anzianità di servizio.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso e licenziamento nel CCNL Studi Professionali, Ferie e permessi nel CCNL Studi Professionali, Maternità e congedi parentali nel CCNL Studi Professionali, Tredicesima e premi nel CCNL Studi Professionali e Malattia e infortunio nel CCNL Studi Professionali.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Studi Professionali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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