Autore: Andrea Marton

  • Art. 54 D.Lgs. 504/1995 – Definizione di officina elettrica (Art. 3 T.U. energia elettrica 1924 – Art. 1 R.D.L. n. 533/1932 (*

    Art. 54 D.Lgs. 504/1995 – Definizione di officina elettrica (Art. 3 T.U. energia elettrica 1924 – Art. 1 R.D.L. n. 533/1932 (*

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    1. Ai fini dell’applicazione dell’accisa sull’energia elettrica è considerata officina elettrica l’insieme degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica esercitati da un medesimo soggetto, anche quando gli apparati di accumulazione, trasformazione e distribuzione sono collocati in luoghi distinti da quelli in cui si trovano gli apparati di produzione, pur se ubicati in comuni diversi.

    2. Costituiscono officine elettriche distinte le diverse stazioni di produzione dell’energia elettrica che uno stesso soggetto esercita in luoghi distinti anche quando le medesime stazioni sono in comunicazione fra loro mediante un’unica stazione di distribuzione.

    3. Le officine elettriche dei soggetti acquirenti di energia elettrica, per farne rivendita o per uso proprio, sono costituite dall’insieme dei conduttori, degli apparecchi di trasformazione, di accumulazione e di distribuzione, a partire dalla presa dell’officina venditrice.

    4. Sono da considerare officine elettriche, altresì gli apparati di produzione e di accumulazione montati su veicoli, ad eccezione di quelli utilizzati per la produzione di energia elettrica non soggetta ad accisa, ai sensi dell’articolo 52, comma 2, lettera b). 4-bis. Per la prova ed il collaudo delle apparecchiature delle officine elettriche l’Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare, nel periodo tra la realizzazione dell’officina elettrica e la sua attivazione ordinaria, esperimenti in esenzione dall’accisa.

  • Art. 1148 Codice della Navigazione – Furto commesso a bordo da componenti dell’equipaggio

    Art. 1148 Codice della Navigazione – Furto commesso a bordo da componenti dell’equipaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Per il furto commesso a bordo da componenti dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile la pena è aumentata fino a un terzo.

  • Conferimenti in natura nella SRL: esempi pratici sull’art. 2465 c.c.

    Conferimenti in natura nella SRL: esempi pratici sull’art. 2465 c.c.

    In sintesi

    • Chi conferisce beni in natura o crediti nella SRL deve presentare una relazione giurata di un revisore legale (art. 2465, comma 1).
    • La relazione descrive i beni, indica i criteri di valutazione e attesta che il valore è almeno pari a quello imputato a capitale.
    • L’obbligo si estende agli acquisti dai soci e amministratori nei due anni dalla costituzione, sopra un decimo del capitale (comma 2).
    • Anche senza norma espressa, gli amministratori devono vigilare sulla stima (Cass. n. 1394/2018).
    • Obiettivo della disciplina: evitare l’annacquamento del capitale da sopravvalutazioni.

    Cosa dice l’art. 2465 c.c.

    La norma impone una garanzia di effettività del capitale quando il conferimento non è in denaro. Il testo è il seguente:

    «Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l’indicazione dei criteri di valutazione adottati e l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all’atto costitutivo.
    La disposizione del precedente comma si applica in caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese. In tal caso l’acquisto, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, deve essere autorizzato con decisione dei soci a norma dell’articolo 2479.
    Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il secondo comma dell’articolo 2343 ed il quarto e quinto comma dell’articolo 2343 bis.»

    La ratio è semplice: il capitale sociale deve essere reale, non gonfiato. Per questo la legge pretende un terzo indipendente – il revisore – che giuri sul valore.

    I tre presidi della norma

    Presidio Comma Funzione
    Relazione giurata di stima 1 Un revisore indipendente attesta che il valore è almeno pari a quello imputato a capitale.
    Acquisti pericolosi nei due anni 2 Estende la perizia agli acquisti da soci/amministratori sopra 1/10 del capitale, con autorizzazione dei soci.
    Rinvio alle regole SpA 3 Si applicano l’art. 2343, comma 2 e l’art. 2343-bis, commi 4 e 5 (controllo e disciplina degli acquisti).

    La vigilanza degli amministratori

    A differenza delle SpA (dove l’art. 2343 prevede un controllo espresso della stima), l’art. 2465 non disciplina un obbligo specifico di revisione da parte degli amministratori. La Cassazione (n. 1394 del 15 gennaio 2018) ha però affermato che gli amministratori devono vigilare sulla stima dei conferimenti di beni in natura e dei crediti anche nelle società a responsabilità limitata: l’assenza di una norma espressa non li esonera, e l’omessa vigilanza su una sopravvalutazione può rilevare anche ai fini della bancarotta in caso di dissesto.

    Tre casi pratici

    Caso 1 – Conferimento di un immobile

    Scenario. Un socio conferisce un capannone valutandolo 200.000 euro per sottoscrivere la quota.

    Inquadramento. Serve la relazione giurata di un revisore legale che descriva il bene, espliciti i criteri (es. comparativo, reddituale) e attesti che il valore è almeno pari a quanto imputato a capitale (art. 2465, comma 1). La relazione va allegata all’atto costitutivo.

    Cosa serve

    • relazione giurata del revisore;
    • visura e documenti di proprietà;
    • criteri di valutazione esplicitati;
    • allegazione all’atto notarile.

    Caso 2 – Conferimento di un credito

    Scenario. Si conferisce un credito verso un cliente del valore nominale di 50.000 euro.

    Inquadramento. Anche i crediti vanno periziati: la stima deve tenere conto della solvibilità del debitore e dell’esigibilità, non del solo valore nominale. Un credito di dubbia riscossione va valutato prudenzialmente.

    Cosa valutare

    • esistenza e titolo del credito;
    • solvibilità del debitore;
    • scadenza ed esigibilità;
    • eventuali contestazioni in corso.

    Caso 3 – Acquisto di un bene dal socio nei due anni

    Scenario. A un anno dalla costituzione la società compra dal socio un macchinario per un valore pari al 15% del capitale.

    Inquadramento. È un “acquisto pericoloso” (art. 2465, comma 2): scatta l’obbligo di relazione di stima e, salvo diversa previsione statutaria, l’autorizzazione dei soci ex art. 2479. Aggirare la perizia conferendo denaro e poi ricomprando il bene è proprio ciò che la norma vuole impedire.

    Cosa verificare

    • corrispettivo rispetto al decimo del capitale;
    • tempistica entro i due anni;
    • decisione dei soci ex art. 2479;
    • relazione di stima del bene.

    Spunti pratici

    • Pianifica la perizia prima del rogito: la relazione giurata va allegata all’atto costitutivo.
    • Valuta i crediti con prudenza: conta l’esigibilità reale, non il valore nominale.
    • Attenzione ai due anni: gli acquisti da soci e amministratori sopra 1/10 del capitale richiedono stima e autorizzazione.
    • Amministratori vigilanti: verificare la stima è un dovere anche nella SRL (Cass. 1394/2018).
    • Niente capitale annacquato: la sopravvalutazione espone conferente, amministratori e revisore a responsabilità.

    Per conferimenti, perizie e acquisti tra società e soci puoi far verificare stima e atto costitutivo.

    Norme collegate

    Codice civile: art. 2465 (stima dei conferimenti nella SRL), art. 2464 (conferimenti), art. 2343 (stima nelle SpA), art. 2476 (responsabilità degli amministratori di SRL).

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Serve una perizia per conferire un bene in una SRL?

    Sì. Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nell’apposito registro, allegata all’atto costitutivo (art. 2465, comma 1).

    Cosa deve contenere la relazione di stima?

    La descrizione dei beni o crediti, i criteri di valutazione adottati e l’attestazione che il valore è almeno pari a quello attribuito ai fini del capitale e dell’eventuale soprapprezzo (comma 1).

    Cos’è l’acquisto pericoloso dei due anni?

    L’art. 2465, comma 2 estende l’obbligo di perizia agli acquisti dai soci fondatori, soci e amministratori, per un corrispettivo pari o superiore a un decimo del capitale, nei due anni dall’iscrizione; serve di regola l’autorizzazione dei soci ex art. 2479.

    Gli amministratori devono controllare la stima?

    Sì. Anche se l’art. 2465 non lo prevede espressamente come per le SpA, la Cassazione (n. 1394/2018) ha affermato che gli amministratori devono vigilare sulla stima dei conferimenti in natura anche nella SRL.

    Cosa rischia chi sopravvaluta il bene conferito?

    Una sopravvalutazione “annacqua” il capitale: può esporre il conferente, gli amministratori e il revisore a responsabilità, anche in sede concorsuale, oltre all’obbligo di integrazione del valore mancante.

  • Art. 118 CPI – Rivendica

    Art. 118 CPI – Rivendica

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Chiunque ne abbia diritto ai sensi del presente codice può presentare una domanda di registrazione oppure una domanda di brevetto.

    2. Qualora con sentenza passata in giudicato si accerti che il diritto alla registrazione oppure al brevetto spetta ad un soggetto diverso da chi abbia depositato la domanda, questi può, se il titolo di proprietà industriale non è stato ancora rilasciato ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza: a) assumere a proprio nome la domanda di brevetto o la domanda di registrazione, rivestendo a tutti gli effetti la qualità di richiedente; b) depositare una nuova domanda di brevetto oppure di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il contenuto di essa non ecceda quello della prima domanda o si riferisca ad un oggetto sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorità della domanda iniziale, la quale cessa comunque di avere effetti; depositare, nel caso del marchio, una nuova domanda di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il marchio contenuto in essa sia sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorità della domanda iniziale, la quale cessa comunque di avere effetti; c) ottenere il rigetto della domanda.

    3. Se il brevetto è stato rilasciato oppure la registrazione è stata effettuata a nome di persona diversa dall’avente diritto, questi può in alternativa: a) ottenere con sentenza il trasferimento a suo nome del brevetto oppure dell’attestato di registrazione a far data dal momento del deposito; b) far valere la nullità del brevetto o della registrazione concessi a nome di chi non ne aveva diritto.

    4. Decorso il termine di due anni dalla data di pubblicazione della concessione del brevetto per invenzione, per modello di utilità, per una nuova varietà vegetale, oppure dalla pubblicazione della concessione della registrazione della topografia dei prodotti a semiconduttori, senza che l’avente diritto si sia valso di una delle facoltà di cui al comma 3, la nullità può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse.

    5. La norma del comma 4 non si applica alle registrazioni di marchio e di disegni e modelli.

    6. Salvo l’applicazione di ogni altra tutela, la registrazione di nome a dominio aziendale concessa in violazione dell’articolo 22 o richiesta in mala fede, può essere, su domanda dell’avente diritto, revocata oppure a lui trasferita da parte dell’autorità di registrazione.

  • Art. 27 Imp. Reg. – Atti sottoposti a condizione

    Art. 27 Imp. Reg. – Atti sottoposti a condizione

    Art. 27 Imp. Reg. – Atti sottoposti a condizione sospensiva, approvazione od omologazione

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell’imposta in misura fissa.

    2. Quando la condizione si verifica, o l’atto produce i suoi effetti prima dell’avverarsi di essa, si riscuote la differenza tra l’imposta dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell’atto e quella pagata in sede di registrazione.

    3. Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprietà e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell’acquirente o del creditore.

    4. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva che ne fa dipendere gli effetti dalla mera volontà del venditore o dell’obbligato sono soggetti all’imposta in misura fissa.

    5. Gli atti indicati nell’art. 14, quando intervenga l’approvazione o la omologazione o quando l’atto divenga eseguibile per il decorso dell’intervallo di tempo fissato dalla legge, sono soggetti all’imposta nella misura indicata nella tariffa. Tali atti, se presentati all’ufficio prima della scadenza del termine stabilito dall’art. 14, sono soggetti alla sola imposta in misura fissa salvo, quando intervenga l’approvazione od omologazione o l’atto divenga eseguibile per il decorso dell’intervallo di tempo fissato dalla legge, l’applicazione dell’imposta principale determinata secondo le disposizioni vigenti in tale momento e previa deduzione dell’imposta in misura fissa pagata in sede di registrazione dell’atto.

    6. […]

  • Articolo 129 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 129 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 129 CCII – Esercizio delle attribuzioni del curatore

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli articoli 198, 200, 203, 205 e 213. L’onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del curatore.

    2. Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il debitore e gli amministratori della società o dell’ente in liquidazione giudiziale, sotto la sua responsabilità. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso del curatore.

  • Art. 117 CPI – Validità ed appartenenza

    Art. 117 CPI – Validità ed appartenenza

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. La registrazione e la brevettazione non pregiudicano l’esercizio delle azioni circa la validità e l’appartenenza dei diritti di proprietà industriale.

  • Art. 149 bis Cod. Amb. – Affidamento del servizio

    Art. 149 Bis Cod. Amb. – Affidamento del servizio

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. L’ente di governo dell’ambito, nel rispetto del piano d’ambito di cui all’articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall’ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all’affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L’affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale .

    2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di assicurare l’efficienza, l’efficacia e la continuità del servizio idrico integrato, l’ente di governo dell’ambito dispone l’affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell’affidamento previgente. Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale.

    2-bis. Al fine di ottenere un’offerta più conveniente e completa e di evitare contenziosi tra i soggetti interessati, le procedure di gara per l’affidamento del servizio includono appositi capitolati con la puntuale indicazione delle opere che il gestore incaricato deve realizzare durante la gestione del servizio.

    2-ter. L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141 , come sostituito dal comma 4 dell’articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , è soppresso.

  • Art. 131 TUEL – Articolo 131

    Art. 131 TUEL – Articolo 131

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. 1. Non possono essere eletti e non possono far parte dei comitati regionali di controllo: a) i deputati, i senatori, i parlamentari europei; b)i consiglieri e gli assessori regionali; c) gli amministratori di enti locali o di altri enti soggetti a controllo del comitato, nonché coloro che abbiano ricoperto tali cariche nell’anno precedente alla costituzione del medesimo comitato; d) coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità alle cariche di cui alle lettere b) e c), con esclusione dei magistrati e dei funzionari dello Stato; e) i dipendenti ed i contabili della regione e degli enti locali sottoposti al controllo del comitato nonché i dipendenti dei partiti presenti nei consigli degli enti locali della regione; f) i componenti di altro comitato regionale di controllo o delle sezioni di esso; g) coloro che prestano attività di consulenza o di collaborazione presso la regione o enti sottoposti al controllo regionale; h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello provinciale, regionale o nazionale, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nell’anno precedente alla costituzione del comitato.

  • Articolo 136 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 136 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 136 CCII – Responsabilita’ del curatore

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal programma di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico. Egli deve tenere un registro informatico, consultabile telematicamente, oltre che dal giudice delegato, da ciascuno dei componenti del comitato dei creditori e in cui deve annotare giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione. Mensilmente il curatore firma digitalmente il registro e vi appone la marca temporale, in conformità alle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici.

    2. Il curatore procede alle operazioni di liquidazione contemporaneamente alle operazioni di accertamento del passivo.

    3. Durante la liquidazione giudiziale, l’azione di responsabilità contro il curatore revocato o sostituito è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato.

    4. Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante la liquidazione giudiziale, nonchè al termine dei giudizi e delle altre operazioni di cui all’articolo 234, deve rendere il conto della gestione a norma dell’articolo 231, comunicandolo anche al curatore eventualmente nominato in sua vece, il quale può presentare osservazioni e contestazioni.

    5. Il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le specifiche tecniche necessarie per assicurare la compatibilità tra i software utilizzati per la tenuta del registro di cui al comma 1 con i sistemi informativi del Ministero della giustizia.

  • Art. 83 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 83 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 83 L. Fall. – Contratto di edizione

    Contratto di edizione

  • Art. 128 TUEL – Articolo 128

    Art. 128 TUEL – Articolo 128

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Per l’esercizio del controllo di legittimità è istituito, con decreto del presidente della giunta regionale, il comitato regionale di controllo sugli atti dei comuni e delle province.

    2. Sono disciplinate con legge regionale l’elezione, a maggioranza qualificata dei componenti del comitato regionale di controllo di cui all’articolo 130, comma 1, lettera a) e comma 2 prima parte, la tempestiva sostituzione degli stessi in caso di morte, dimissioni, decadenza per reiterate assenze ingiustificate o incompatibilità sopravvenuta, nonché per la supplenza del presidente.

    3. La legge regionale può, articolare il comitato in sezioni per territorio o per materia, salvaguardando con forme opportune l’unitarietà di indirizzo. A tal fine la regione, in collaborazione con gli uffici del comitato, cura la pubblicazione periodica delle principali decisioni del comitato regionale di controllo con le relative motivazioni di riferimento.

    4. Le pronunce degli organi di controllo previsti nel presente capo sono provvedimenti definitivi.

    5. I componenti dei comitati regionali di controllo sono personalmente e solidalmente responsabili nei confronti degli enti locali per i danni a questi arrecati con dolo o colpa grave nell’esercizio delle loro funzioni.