Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Trasformazione societaria: esempi pratici sull’art. 170 TUIR

    Trasformazione societaria: esempi pratici sull’art. 170 TUIR

    In sintesi

    • La trasformazione cambia veste giuridica, ma non va letta solo dal notaio.
    • Riserve, utili e perdite possono avere effetti fiscali per i soci.
    • Serve distinguere trasformazione progressiva e regressiva.
    • La contabilità prima dell’atto deve essere pulita.
    • La scelta va coordinata con banche, debiti e obiettivi familiari.

    Prima degli esempi: trasformare una società significa cambiare regime di rischio

    L’art. 170 TUIR disciplina profili fiscali della trasformazione societaria. La norma va letta insieme alla struttura civilistica dell’operazione e alla storia contabile della società.

    Nella pratica, il problema non è solo passare da SNC a SRL o da SRL ad altra forma. Bisogna capire che cosa succede a riserve, utili già tassati, perdite, patrimonio netto e posizione dei soci.

    Prima dell’atto serve un fascicolo con bilanci, situazione contabile, debiti fiscali, finanziamenti soci, riserve e motivo economico dell’operazione.

    Prima della trasformazione

    • forma attuale;
    • forma futura;
    • riserve;
    • perdite;
    • debiti fiscali.

    Caso 1: SNC che diventa SRL

    Scenario. Due soci vogliono limitare il rischio patrimoniale dopo anni di attività.

    Come si legge in pratica. La trasformazione può avere senso, ma va letta con debiti esistenti, garanzie personali e riserve già tassate.

    Controlli

    • bilanci;
    • debiti;
    • garanzie;
    • riserve;
    • statuto SRL.

    Caso 2: SRL con riserve da utili precedenti

    Scenario. Prima della trasformazione i soci vogliono distribuire riserve.

    Come si legge in pratica. La natura fiscale delle riserve va ricostruita prima. Una distribuzione fatta male può generare tassazione inattesa.

    Riserve

    • origine;
    • delibere;
    • bilanci;
    • soci;
    • tassazione.

    Caso 3: trasformazione per ingresso figli

    Scenario. L’imprenditore trasforma la forma societaria per preparare passaggio generazionale.

    Come si legge in pratica. Serve allineare fiscalità, governance e patti familiari. La trasformazione da sola non risolve successione e controllo.

    Passaggio

    • quote;
    • statuto;
    • figli;
    • patti;
    • patrimonio.

    Quando chiedere una verifica

    Prima di trasformare una società: verifica riserve, debiti e impatto sui soci.

    Norme e fonti collegate

    TUIR su Normattiva.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Trasformare elimina i debiti?

    No.

    Le riserve contano?

    Sì, molto.

    Serve situazione contabile aggiornata?

    Sì.

    È solo atto notarile?

    No, anche scelta fiscale e patrimoniale.

  • Articolo 156 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 156 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 156 CCII – Crediti infruttiferi

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data dell’apertura della liquidazione giudiziale sono ammessi al passivo per l’intera somma. Tuttavia ad ogni singola ripartizione saranno detratti gli interessi composti, in ragione del saggio stabilito dall’articolo 1284 del codice civile, per il tempo che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della scadenza del credito.

  • Art. 90 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 90 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 90 L. Fall. – Fascicolo della procedura

    Fascicolo della procedura

  • Art. 99 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 99 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 99 L. Fall. – Procedimento

    Procedimento

  • Art. 30 Cont. Trib. – nomina relatore

    Art. 30 Cont. Trib. – nomina relatore

    Art. 30 Cont. Trib. – Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Se non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di cui all’art. 27, il presidente, scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle parti, fissa la trattazione della controversia secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 e nomina il relatore.

    2. Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali l’ammontare dei tributi accertati e delle conseguenti soprattasse e pene pecuniarie non sia inferiore a cento milioni di lire. Un’altra udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è comunque riservata alla trattazione di controversie nei confronti di società con personalità giuridica, nonché di controversie inerenti l’applicazione dell’articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

  • Art. 1155 Codice della Navigazione – Sbarco e abbandono arbitrario di persone

    Art. 1155 Codice della Navigazione – Sbarco e abbandono arbitrario di persone

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, fuori del territorio nazionale, arbitrariamente sbarca un componente dell'equipaggio o un passeggero, ovvero li abbandona impedendone il ritorno a bordo o anticipando la partenza della nave o dell'aeromobile, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire mille a tremila. La pena non può essere inferiore a un anno, se la persona sbarcata o abbandonata è priva di mezzi necessari alla sussistenza o al ritorno in patria. La pena è della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte.

  • Art. 53 D.Lgs. 150/2022 – Programmi di giustizia riparativa

    Art. 53 D.Lgs. 150/2022 – Programmi di giustizia riparativa

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. I programmi di giustizia riparativa si conformano ai principi europei e internazionali in materia e vengono svolti da almeno due mediatori con le garanzie previste dal presente decreto. Essi comprendono: a) la mediazione tra la persona indicata come autore dell’offesa e la vittima del reato, anche estesa ai gruppi parentali, ovvero tra la persona indicata come autore dell’offesa e la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede; b) il dialogo riparativo; c) ogni altro programma dialogico guidato da mediatori, svolto nell’interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell’offesa.

  • Art. 98 D.Lgs. 141/2024 – Violazioni sul manifesto e sulla dichiarazione sommaria

    Art. 98 D.Lgs. 141/2024 – Violazioni sul manifesto e sulla dichiarazione sommaria

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Qualora si riscontrino differenze tra il numero dei colli accertato e quello indicato nel manifesto, nella dichiarazione sommaria di entrata o nella dichiarazione sommaria di uscita, ove obbligatoriamente previsti, è irrogata la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 2.000.

    2. È tenuto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 300 a euro 2.000 chiunque violi l’obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata, una notifica dell’arrivo di una nave o di un aeromobile o una dichiarazione sommaria di uscita.

    3. Delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 rispondono solidalmente i soggetti di cui agli articoli 127, 133 e 271 del Codice.

  • Articolo 154 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 154 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 154 CCII – Crediti pecuniari

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura della procedura ovvero fino all’archiviazione disposta ai sensi dell’articolo 234, comma 7, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dall’articolo 153, comma 3.

    2. I crediti pecuniari si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

    3. I crediti condizionali partecipano al concorso a norma degli articoli 204, 226 e 227. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono essere fatti valere contro il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale, se non previa escussione di un obbligato principale.

  • Art. 30 Imp. Reg. – ratifica, convalida o conferma

    Art. 30 Imp. Reg. – ratifica, convalida o conferma

    Art. 30 Imp. Reg. – Ratifica, convalida o conferma

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. La ratifica, la convalida e la conferma sono soggette all’imposta nella misura fissa, salvo il disposto dell’art. 22.

    2. Quando per la ratifica, la convalida o la conferma è pattuito un corrispettivo a carico dell’acquirente, l’imposta si applica con l’aliquota propria dell’atto ratificato, convalidato o confermato. Se il corrispettivo non è pagato contestualmente è dovuta, se maggiore, l’imposta stabilita per la relativa obbligazione.

    3. Quando per la ratifica, la convalida o la conferma è pattuito un corrispettivo a carico dell’alienante è dovuta l’imposta per l’assunzione della obbligazione o quella di quietanza a seconda che dall’atto la somma risulti promessa o pagata.

    4. Il criterio per la determinazione dell’imposta stabilito nel comma 3 si applica anche quando è pattuito, a carico di una delle parti, un corrispettivo per la ratifica, convalida o conferma di atti non traslativi della proprietà.

  • Articolo 153 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 153 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 153 CCII – Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell’attivo

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell’attivo.

    2. Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un’utile collocazione definitiva su questo prezzo per la totalità del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l’importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari.

    3. L’estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale all’atto di pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente.

    4. Se il credito è garantito da ipoteca, la prelazione si estende anche alle spese della costituzione, dell’iscrizione e della rinnovazione dell’ipoteca.

    5. Se il credito è garantito da pegno o assistito da privilegio speciale a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile, la prelazione si estende anche alle spese della costituzione del pegno e, nel caso previsto dall’articolo 152, commi 1 e 2, alle spese di conservazione e vendita del bene costituito in pegno o oggetto del privilegio, nonchè alle spese di individuazione e consegna del bene oggetto di pegno non possessorio.

  • Art. 141 TUEL – Articolo 141

    Art. 141 TUEL – Articolo 141

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. 1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno: a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico; b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause: 1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia; 2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia; 3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell’ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia; 4) riduzione dell’organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio; c) quando non sia approvato nei termini il bilancio. c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato su proposta del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

    2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l’organo regionale di controllo nomina un commissario affinchè lo predisponga d’ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l’organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all’amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

    2-bis. Nell’ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all’obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo statuto secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

    3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

    4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

    5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

    6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell’adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell’ente. 112

    8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui all’articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali. Il relativo provvedimento di scioglimento degli organi comunque denominati degli enti locali di cui al presente comma è disposto con decreto del Ministro dell’interno.